«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. IV del TAR Veneto, con la sentenza 24 settembre 2025 n. 1610, respinge una richiesta di conoscere il nominativo del sottoscrittore di un esposto, mancando nella richiesta una motivazione valida, ossia fondata su elementi di interesse e non su generici aspetti non meritevoli di tutela.

Il diritto di accesso

In effetti, l’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva che si configura in un rapporto di strumentalità con la documentazione di cui si chiede l’ostensione, da cui si può ritenere che il rapporto di strumentalità deve rilevarsi dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso, motivazione che consente di apprezzare la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

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Diniego di conoscere il nominativo del segnalante

Diniego di conoscere il nominativo del segnalante

La sez. IV del TAR Veneto, con la sentenza 24 settembre 2025 n. 1610, respinge una richiesta di conoscere il nominativo del sottoscrittore di un esposto, mancando nella richiesta una motivazione valida, ossia fondata su elementi di interesse e non su generici aspetti non meritevoli di tutela.

Il diritto di accesso

In effetti, l’interesse che giustifica l’accesso ai documenti amministrativi può consistere in una qualunque posizione soggettiva che si configura in un rapporto di strumentalità con la documentazione di cui si chiede l’ostensione, da cui si può ritenere che il rapporto di strumentalità deve rilevarsi dalla motivazione enunciata nella richiesta di accesso, motivazione che consente di apprezzare la coerenza di tale interesse con gli scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.

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  1. Il pronunciamento

La sez. I Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 12 agosto 2025, n. 764, offre una chiara definizione di contratto attivo (non produce «spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione», lettera h), art. 2, Definizione dei contratti, dell’all.I.1, del d.lgs. n. 36/2023), il quale comporta un’opportunità di guadagno economico, anche indiretto, assoggettato ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, potendo affermare che la gestione di un compendio sciistico:

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La gestione di impianti sciistici: un contratto attivo

La gestione di impianti sciistici: un contratto attivo
  1. Il pronunciamento

La sez. I Brescia del TAR Lombardia, con la sentenza 12 agosto 2025, n. 764, offre una chiara definizione di contratto attivo (non produce «spesa e da cui deriva un’entrata per la pubblica amministrazione», lettera h), art. 2, Definizione dei contratti, dell’all.I.1, del d.lgs. n. 36/2023), il quale comporta un’opportunità di guadagno economico, anche indiretto, assoggettato ai principi del risultato, della fiducia e dell’accesso al mercato, potendo affermare che la gestione di un compendio sciistico:

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In ambito di edilizia e urbanistica, le scelte di pianificazione esprimono valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, con la conseguenza che le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso[1].

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Le scelte in ambito urbanistico a verde agricolo

Le scelte in ambito urbanistico a verde agricolo

In ambito di edilizia e urbanistica, le scelte di pianificazione esprimono valutazioni caratterizzate da ampia discrezionalità e costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità, con la conseguenza che le decisioni dell’Amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso[1].

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La sez. I Napoli, del TAR Campania, con sentenza 17 settembre 2025, n. 6218, interviene per riaffermare che i procedimenti amministrativi devono avere un termine finale certo, sicché a fronte di una richiesta (ossia, un procedimento ad istanza di parte) l’Amministrazione deve dare un riscontro (provvedere), nel senso di avviare il procedimento con una decisione (ex art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990): il silenzio corrisponde ad inadempimento, anche di fronte ad una richiesta del conferimento del titolo di “Professore emerito[1].

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Obbligo di provvedere per il titolo di “Emerito”

Obbligo di provvedere per il titolo di “Emerito”

La sez. I Napoli, del TAR Campania, con sentenza 17 settembre 2025, n. 6218, interviene per riaffermare che i procedimenti amministrativi devono avere un termine finale certo, sicché a fronte di una richiesta (ossia, un procedimento ad istanza di parte) l’Amministrazione deve dare un riscontro (provvedere), nel senso di avviare il procedimento con una decisione (ex art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990): il silenzio corrisponde ad inadempimento, anche di fronte ad una richiesta del conferimento del titolo di “Professore emerito[1].

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L’art. 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241/1990, regola «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati», a condizione che siano predeterminati da parte della singola Amministrazione erogatrice, «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti», i «criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi», segnando un onere di natura istruttoria (di trasparenza) che impone nell’atto (singoli) di erogazione di dimostrare «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», seguite, dimostrando la legittimità dell’iter amministrativo[1].

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Contributi a consuntivo e impegno di spesa

Contributi a consuntivo e impegno di spesa

L’art. 12, Provvedimenti attributivi di vantaggi economici, della legge n. 241/1990, regola «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati», a condizione che siano predeterminati da parte della singola Amministrazione erogatrice, «nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti», i «criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi», segnando un onere di natura istruttoria (di trasparenza) che impone nell’atto (singoli) di erogazione di dimostrare «l’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità», seguite, dimostrando la legittimità dell’iter amministrativo[1].

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 11 settembre 2025, n. 7288 (Estensore Fasano), espone in chiaro tutti i profili e la natura della servitù di uso pubblico, quando un bene privato si spoglia del dominio esclusivo del suo proprietario per volontà formalmente espressa, oppure lasciando transitare i terzi (uti cives) senza anteporre ostacoli (non di precarietà e tolleranza)[1], tale che la continuità del transito subito (anche inconsapevolmente) ne priva la facoltà di disporne in via esclusiva, pur mantenendo la titolarità reale del bene:

  • nel primo caso avviene con atto scritto;
  • nel secondo caso mediante usucapione o dicatio ad patriam.

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La servitù di uso pubblico in area privata

La servitù di uso pubblico in area privata

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 11 settembre 2025, n. 7288 (Estensore Fasano), espone in chiaro tutti i profili e la natura della servitù di uso pubblico, quando un bene privato si spoglia del dominio esclusivo del suo proprietario per volontà formalmente espressa, oppure lasciando transitare i terzi (uti cives) senza anteporre ostacoli (non di precarietà e tolleranza)[1], tale che la continuità del transito subito (anche inconsapevolmente) ne priva la facoltà di disporne in via esclusiva, pur mantenendo la titolarità reale del bene:

  • nel primo caso avviene con atto scritto;
  • nel secondo caso mediante usucapione o dicatio ad patriam.

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