«Libero Pensatore» (sempre)

Brevi appunti. Durante la vacanza della Sede Apostolica si avranno due specie di Congregazioni dei Cardinali: una “generale”, cioè dell’intero Collegio, fino all’inizio della elezione e l’altra “particolare”. Inoltre, secondo Continua a leggere

Sede Vacante

Brevi appunti. Durante la vacanza della Sede Apostolica si avranno due specie di Congregazioni dei Cardinali: una “generale”, cioè dell’intero Collegio, fino all’inizio della elezione e l’altra “particolare”. Inoltre, secondo Continua a leggere

Il principio di onnicomprensività del “trattamento economico” (in ambito pubblico) postula che non è possibile remunerare il dipendente con compensi ulteriori per lo svolgimento di compiti rientranti nelle mansioni dell’ufficio ricoperto ed è pertanto vietato alla P.A. di corrispondere compensi aggiuntivi per attività d’istituto [1].

L’onnicomprensività remunera completamente ogni incarico conferito al dipendente (dirigente compresi) in ragione dell’ufficio ricoperto o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell’Ente [2]: vige, pertanto, il divieto di percepire compensi in tutti i casi in cui l’attività svolta dall’impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica e/o all’ufficio ricoperto [3], corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio (e neppure l’Amministrazione potrebbe conferire e/o retribuire incarichi se previsti all’interno del profilo professionale) [4]

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L’onnicomprensività del trattamento economico in ambito pubblico

Il principio di onnicomprensività del “trattamento economico” (in ambito pubblico) postula che non è possibile remunerare il dipendente con compensi ulteriori per lo svolgimento di compiti rientranti nelle mansioni dell’ufficio ricoperto ed è pertanto vietato alla P.A. di corrispondere compensi aggiuntivi per attività d’istituto [1].

L’onnicomprensività remunera completamente ogni incarico conferito al dipendente (dirigente compresi) in ragione dell’ufficio ricoperto o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell’Ente [2]: vige, pertanto, il divieto di percepire compensi in tutti i casi in cui l’attività svolta dall’impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica e/o all’ufficio ricoperto [3], corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio (e neppure l’Amministrazione potrebbe conferire e/o retribuire incarichi se previsti all’interno del profilo professionale) [4]

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Il Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), all’ultimo comma dell’articolo 43, dispone che “Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative” (mutuando la precedente norma del comma 6 bis, dell’articolo 31 della Legge n.142/90).

Già l’articolo 289 del T.U. del 1915 prevedeva che i consiglieri che non intervenivano ad un “intera sessione ordinaria senza giustificati motivi” venissero dichiarati decaduti e, per attenuare la portata rigorosa della disposizione, la giurisprudenza ammetteva tra le fondate giustificazioni le assenza per malattia, affari indilazionabili, congedi autorizzati dal Sindaco e dalla Giunta.

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Decadenza dalla carica di consigliere comunale per assenze ingiustificate

Il Testo Unico degli Enti Locali (Tuel), all’ultimo comma dell’articolo 43, dispone che “Lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative” (mutuando la precedente norma del comma 6 bis, dell’articolo 31 della Legge n.142/90).

Già l’articolo 289 del T.U. del 1915 prevedeva che i consiglieri che non intervenivano ad un “intera sessione ordinaria senza giustificati motivi” venissero dichiarati decaduti e, per attenuare la portata rigorosa della disposizione, la giurisprudenza ammetteva tra le fondate giustificazioni le assenza per malattia, affari indilazionabili, congedi autorizzati dal Sindaco e dalla Giunta.

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Discrezionalità e merito

La discrezionalità amministrativa (negli atti politici e di alta amministrazione) individua, tra più comportamenti leciti per realizzare il pubblico interesse, quello più idoneo a perseguire una determinata scelta tesa a soddisfare l’interesse pubblico in quel determinato momento (storico).

Il merito amministrativo, in senso stretto, indica inoltre l’ambito delle attività amministrative non sorrette da regole giuridiche ma più attinenti al valore dell’agire pubblico: esso comprende l’area dell’attività discrezionale, intesa come attività rispondente a regole non giuridiche e mirante alla comparazione degli interessi primari e secondari coinvolti nell’azione amministrativa, successivamente traslati in atti amministrativi destinati ad incidere le singole sfere giuridiche e/o l’intera collettività (distinzione tra provvedimenti, in senso stretto, e regolamenti o atti a contenuto generale).

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Spoils system per la dirigenza a chiamata

Discrezionalità e merito

La discrezionalità amministrativa (negli atti politici e di alta amministrazione) individua, tra più comportamenti leciti per realizzare il pubblico interesse, quello più idoneo a perseguire una determinata scelta tesa a soddisfare l’interesse pubblico in quel determinato momento (storico).

Il merito amministrativo, in senso stretto, indica inoltre l’ambito delle attività amministrative non sorrette da regole giuridiche ma più attinenti al valore dell’agire pubblico: esso comprende l’area dell’attività discrezionale, intesa come attività rispondente a regole non giuridiche e mirante alla comparazione degli interessi primari e secondari coinvolti nell’azione amministrativa, successivamente traslati in atti amministrativi destinati ad incidere le singole sfere giuridiche e/o l’intera collettività (distinzione tra provvedimenti, in senso stretto, e regolamenti o atti a contenuto generale).

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L’articolo 43 del TUEL statuisce che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

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Il diritto di accesso dei consiglieri comunali

L’articolo 43 del TUEL statuisce che “i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”.

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Premessa introduttiva

L’amministrazione (rectius l’organizzazione) pubblica è retta da principi che trovano il proprio riferimento normativo direttamente nell’articolo 97 della Costituzione, dove si postula che nell’agire pubblico deve sempre essere assicurato “il buon andamento” e “l’imparzialità” (1): pilastri del sistema ordinamentale (diritto positivo) (2) nell’assicurare il perseguimento dell’interrese pubblico senza particolarismi: un’azione proiettata a garantire al meglio e alla pari i diritti di “cittadinanza” degli amministrati e l’utilizzo accorto delle risorse collettive.

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Separazione di poteri tra organi elettivi e gestionali

Premessa introduttiva

L’amministrazione (rectius l’organizzazione) pubblica è retta da principi che trovano il proprio riferimento normativo direttamente nell’articolo 97 della Costituzione, dove si postula che nell’agire pubblico deve sempre essere assicurato “il buon andamento” e “l’imparzialità” (1): pilastri del sistema ordinamentale (diritto positivo) (2) nell’assicurare il perseguimento dell’interrese pubblico senza particolarismi: un’azione proiettata a garantire al meglio e alla pari i diritti di “cittadinanza” degli amministrati e l’utilizzo accorto delle risorse collettive.

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