«Libero Pensatore» (sempre)

Quando la fiducia viene meno, questa si riflesse anche sul rapporto tra singolo gruppo politico (presente in consiglio) e assessore di riferimento (presente in giunta), incidendo de relato sulle relazioni (transitive e/o intransitive) tra sindaco e assessore (nomina di esclusiva competenza dell’organo monocratico).

La prima sezione del T.A.R. Lombardia – Brescia, con la sentenza 29 marzo 2013 n. 299, ha ritenuto legittimo il provvedimento sindacale di revoca di un assessore motivata “col richiamo ad una comunicazione del movimento politico” di appartenenza dell’assessore “che si ritiene da lei non più rappresentato” (fatto non contestato dall’interessato).

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La revoca dell’assessore non allineato al gruppo politico di riferimento

Quando la fiducia viene meno, questa si riflesse anche sul rapporto tra singolo gruppo politico (presente in consiglio) e assessore di riferimento (presente in giunta), incidendo de relato sulle relazioni (transitive e/o intransitive) tra sindaco e assessore (nomina di esclusiva competenza dell’organo monocratico).

La prima sezione del T.A.R. Lombardia – Brescia, con la sentenza 29 marzo 2013 n. 299, ha ritenuto legittimo il provvedimento sindacale di revoca di un assessore motivata “col richiamo ad una comunicazione del movimento politico” di appartenenza dell’assessore “che si ritiene da lei non più rappresentato” (fatto non contestato dall’interessato).

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La Corte Costituzionale, con la sentenza 28 marzo 2013, n.50, ha statuito che “La Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche degli Stati membri "autoprodurre" beni, servizi o lavori, mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall’ente conferente, siano legati a quest’ultimo da una "relazione organica" (cosiddetto affidamento in house). Allo scopo di evitare che l’affidamento diretto a soggetti in house si risolva in una violazione dei principi del libero mercato e quindi delle regole concorrenziali, che impongono sia garantito il pari trattamento tra imprese pubbliche e private, la stessa Corte ha affermato che è possibile non osservare le regole della concorrenza a due condizioni. La prima è che l’ente pubblico svolga sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; la seconda è che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente pubblico (sentenza 18 novembre 1999, in causa C-107/98, Teckal). Tale impostazione è costantemente richiamata dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 439 del 2008)”

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Procedure aperte e affidamenti in house

La Corte Costituzionale, con la sentenza 28 marzo 2013, n.50, ha statuito che “La Corte di giustizia dell’Unione europea ha riconosciuto che rientra nel potere organizzativo delle autorità pubbliche degli Stati membri "autoprodurre" beni, servizi o lavori, mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti dall’ente conferente, siano legati a quest’ultimo da una "relazione organica" (cosiddetto affidamento in house). Allo scopo di evitare che l’affidamento diretto a soggetti in house si risolva in una violazione dei principi del libero mercato e quindi delle regole concorrenziali, che impongono sia garantito il pari trattamento tra imprese pubbliche e private, la stessa Corte ha affermato che è possibile non osservare le regole della concorrenza a due condizioni. La prima è che l’ente pubblico svolga sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; la seconda è che il soggetto affidatario realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente pubblico (sentenza 18 novembre 1999, in causa C-107/98, Teckal). Tale impostazione è costantemente richiamata dalla giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis, sentenza n. 439 del 2008)”

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Il funzionamento del Consiglio comunale come statuisce l’articolo 38, comma secondo del TUEL opera nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto comunale (non potendo contenere norme contrarie a disposizioni di legge) ed è disciplinato da apposito Regolamento che deve essere approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Regolamento del Consiglio comunale definisce essenzialmente nel dettaglio:

a) i diritti di iniziativi dei consiglieri;

b) le procedure di adozione dei provvedimenti;

c) le modalità organizzative dei lavori consiliari;

d) i poteri del suo presidente;

e) le maggioranza richieste per le votazioni;

f) il diritto di accesso;

g) le norme sulla trasparenza;

h) tutti o quasi gli aspetti necessari per garantire ai Consiglieri comunali l’esercizio del cd. munus pubblico

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Il regolamento del consiglio comunale e ipotesi minima per le video riprese

Il funzionamento del Consiglio comunale come statuisce l’articolo 38, comma secondo del TUEL opera nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto comunale (non potendo contenere norme contrarie a disposizioni di legge) ed è disciplinato da apposito Regolamento che deve essere approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Regolamento del Consiglio comunale definisce essenzialmente nel dettaglio:

a) i diritti di iniziativi dei consiglieri;

b) le procedure di adozione dei provvedimenti;

c) le modalità organizzative dei lavori consiliari;

d) i poteri del suo presidente;

e) le maggioranza richieste per le votazioni;

f) il diritto di accesso;

g) le norme sulla trasparenza;

h) tutti o quasi gli aspetti necessari per garantire ai Consiglieri comunali l’esercizio del cd. munus pubblico

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L’articolo 92 (“Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”), comma cinque e sei, del Codice dei Contratti stabilisce che una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione), ovvero il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, viene ripartita al personale dipendente, per ogni singola opera o lavoro, alle seguenti condizioni:

a. le modalità e i criteri devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata, risolvendosi all’interno dello svolgimento del rapporto di pubblico impiego da considerare “ratione offici” e non “intuitu personae”;

b. la determinazione della quota deve essere predefinita in apposito regolamento adottato dalla giunta comunale;

c. la graduazione del quantum deve essere correlata a responsabilità, complessità ed entità (valore economico) dell’opera, compiti singolarmente ricoperti (va, quindi, ripartita non solo tra gli incaricati della progettazione “interna” ma anche tra gli altri soggetti che partecipano al procedimento, quali il responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto, e suoi collaboratori, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica);

d. la liquidazione è di competenza del responsabile dell’unità preposta una volta accertato il lavoro singolarmente svolto (con i limiti economici previsti per l’attività di progettazione).

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Limiti al pagamento degli incentivi di progettazione

L’articolo 92 (“Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”), comma cinque e sei, del Codice dei Contratti stabilisce che una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione), ovvero il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, viene ripartita al personale dipendente, per ogni singola opera o lavoro, alle seguenti condizioni:

a. le modalità e i criteri devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata, risolvendosi all’interno dello svolgimento del rapporto di pubblico impiego da considerare “ratione offici” e non “intuitu personae”;

b. la determinazione della quota deve essere predefinita in apposito regolamento adottato dalla giunta comunale;

c. la graduazione del quantum deve essere correlata a responsabilità, complessità ed entità (valore economico) dell’opera, compiti singolarmente ricoperti (va, quindi, ripartita non solo tra gli incaricati della progettazione “interna” ma anche tra gli altri soggetti che partecipano al procedimento, quali il responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto, e suoi collaboratori, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica);

d. la liquidazione è di competenza del responsabile dell’unità preposta una volta accertato il lavoro singolarmente svolto (con i limiti economici previsti per l’attività di progettazione).

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La competenza gestionale tra organi elettivi e organi tecnici impone il rispetto del principio di separazione, principio di derivazione costituzionale in relazione ai parametri di imparzialità e buon andamento (ex art.97 Costituzione Italiana).

L’obiettivo è quello di garantire nella gestione della res pubblica (del denaro pubblico) l’affermarsi di regole di trasparenza e pubblicità (di derivazione comunitaria), consentendo – a tutti – (caso di specie professionisti, imprese) di poter partecipare all’esercizio dell’azione amministrativa in condizioni di parità e di concorrenza (libertà di mercato).

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Gli organi elettivi sono “incompetenti” nella gestione

La competenza gestionale tra organi elettivi e organi tecnici impone il rispetto del principio di separazione, principio di derivazione costituzionale in relazione ai parametri di imparzialità e buon andamento (ex art.97 Costituzione Italiana).

L’obiettivo è quello di garantire nella gestione della res pubblica (del denaro pubblico) l’affermarsi di regole di trasparenza e pubblicità (di derivazione comunitaria), consentendo – a tutti – (caso di specie professionisti, imprese) di poter partecipare all’esercizio dell’azione amministrativa in condizioni di parità e di concorrenza (libertà di mercato).

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Il T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, sez. II, sentenza n.169/2013 dispone che “in base all’art. 43 del T.U.E.L. il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni necessarie per valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale è riconosciuto a favore dei consiglieri comunali in funzione del proprio mandato elettivo.

Si tratta evidentemente di un diritto che trova il suo presupposto non nella generale previsione di cui agli art. 22 e ss della L. n. 241/1990 relativa all’accesso del privato ai documenti amministrativi, ma nella specifico potere di verifica e di sindacato che spetta ai componenti del Consiglio Comunale in forza della disciplina generale sugli enti locali e delle disposizioni dei singoli statuti.

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Accesso agli atti delle società partecipate

Il T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, sez. II, sentenza n.169/2013 dispone che “in base all’art. 43 del T.U.E.L. il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni necessarie per valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale è riconosciuto a favore dei consiglieri comunali in funzione del proprio mandato elettivo.

Si tratta evidentemente di un diritto che trova il suo presupposto non nella generale previsione di cui agli art. 22 e ss della L. n. 241/1990 relativa all’accesso del privato ai documenti amministrativi, ma nella specifico potere di verifica e di sindacato che spetta ai componenti del Consiglio Comunale in forza della disciplina generale sugli enti locali e delle disposizioni dei singoli statuti.

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