«Libero Pensatore» (sempre)

Lo scopo originario degli “usi civici” era quello di garantire i necessari bisogni elementari delle popolazioni, con la disponibilità di terre per rispondere a determinate necessità della vita, nella cui soddisfazione trovano la loro misura e il loro compimento: si configurano come diritti che spettano al singolo “uti cives”, ovvero quale membro di un più ampio gruppo e non come singolo individuo, valorizzando il carattere pubblico che preclude a qualsiasi persona fisica o giuridica di poter reclamare diritti per usucapione sui beni che ne sono gravati, poiché questi, anche se temporaneamente non esercitati, rimangono sempre esistenti ed imprescrittibili.

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La giurisdizione sugli usi civici

La giurisdizione sugli usi civici

Lo scopo originario degli “usi civici” era quello di garantire i necessari bisogni elementari delle popolazioni, con la disponibilità di terre per rispondere a determinate necessità della vita, nella cui soddisfazione trovano la loro misura e il loro compimento: si configurano come diritti che spettano al singolo “uti cives”, ovvero quale membro di un più ampio gruppo e non come singolo individuo, valorizzando il carattere pubblico che preclude a qualsiasi persona fisica o giuridica di poter reclamare diritti per usucapione sui beni che ne sono gravati, poiché questi, anche se temporaneamente non esercitati, rimangono sempre esistenti ed imprescrittibili.

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Il comma 1, dell’art. 45 del d.lgs. n. 267/2000, dispone una regola di “rappresentanza”, secondo la quale qualora un Consigliere comunale non intenda proseguire il proprio mandato amministrativo la sostituzione è doverosa, assegnando alla “surroga” la funzione di sostituire il Consigliere con altro del medesimo “colore”, ossia di rispecchiare il risultato elettorale (possibilità di attingere alla lista avente il successivo più elevato quoziente nell’ambito della medesima coalizione): «il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto», stabilendo al comma 8, dell’art. 38, del cit. TUEL modalità formali per manifestare efficacemente e validamente la decisione di abbandonare l’organo[1].

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La surroga del Consigliere comunale dimissionario: un atto dovuto

La surroga del Consigliere comunale dimissionario: un atto dovuto

Il comma 1, dell’art. 45 del d.lgs. n. 267/2000, dispone una regola di “rappresentanza”, secondo la quale qualora un Consigliere comunale non intenda proseguire il proprio mandato amministrativo la sostituzione è doverosa, assegnando alla “surroga” la funzione di sostituire il Consigliere con altro del medesimo “colore”, ossia di rispecchiare il risultato elettorale (possibilità di attingere alla lista avente il successivo più elevato quoziente nell’ambito della medesima coalizione): «il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto», stabilendo al comma 8, dell’art. 38, del cit. TUEL modalità formali per manifestare efficacemente e validamente la decisione di abbandonare l’organo[1].

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La sez. giurisdizionale Sicilia, della Corte dei conti, con la sentenza del 11 giugno 2026, n. 143, condanna dei dipendenti pubblici del danno erariale per il mancato pagamento delle spese condominiali degli alloggi di servizio, non ritenendo applicabile la sospensione del giudizio, in presenza del rinvio della riforma c.d. Foti (legge n. 1/2026) alla Corte costituzionale (l’obbligo del potere riduttivo), avendo i convenuti adottato una condotta omissiva dolosa di indebito arricchimento.

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Danno erariale da mancato pagamento delle spese condominiali: nessuna sospensione del giudizio in attesa della Corte cost. sulla riforma c.d. Foti

Danno erariale da mancato pagamento delle spese condominiali: nessuna sospensione del giudizio in attesa della Corte cost. sulla riforma c.d. Foti

La sez. giurisdizionale Sicilia, della Corte dei conti, con la sentenza del 11 giugno 2026, n. 143, condanna dei dipendenti pubblici del danno erariale per il mancato pagamento delle spese condominiali degli alloggi di servizio, non ritenendo applicabile la sospensione del giudizio, in presenza del rinvio della riforma c.d. Foti (legge n. 1/2026) alla Corte costituzionale (l’obbligo del potere riduttivo), avendo i convenuti adottato una condotta omissiva dolosa di indebito arricchimento.

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La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 11 giugno 2026, n. 4680 (estensore Consigliere Tulumello), espone una regola prima di lettura della lex specialis, non potendo assumere una decisione espulsiva a fronte del principio in claris non fit interpretatio (ista lex tam evidens est ut expositione non egeat, nella codificazione teodosiana), nell’evidenza di un significato che non traspare (c.d. sensus scriptoris) ma risulta solare e non ambiguo (cum scriptum aperte sit in opposizione a obscure) nella sua espressione linguistica (non esige iudex): chiarezza data dalla lettura delle parole (c.d. tenore letterale), di contenuto incontestabili, a beneficio (principi del risultato e della fiducia) della parità di condizione di partenza dei concorrenti ad una gara per una commessa pubblica.

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Inutile interpretazione quando la disciplina di gara è chiara

Inutile interpretazione quando la disciplina di gara è chiara

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 11 giugno 2026, n. 4680 (estensore Consigliere Tulumello), espone una regola prima di lettura della lex specialis, non potendo assumere una decisione espulsiva a fronte del principio in claris non fit interpretatio (ista lex tam evidens est ut expositione non egeat, nella codificazione teodosiana), nell’evidenza di un significato che non traspare (c.d. sensus scriptoris) ma risulta solare e non ambiguo (cum scriptum aperte sit in opposizione a obscure) nella sua espressione linguistica (non esige iudex): chiarezza data dalla lettura delle parole (c.d. tenore letterale), di contenuto incontestabili, a beneficio (principi del risultato e della fiducia) della parità di condizione di partenza dei concorrenti ad una gara per una commessa pubblica.

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La sez. II bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 8 giugno 2026, n. 10514 (Referendario Estensore Caldarola), indica in modo esemplare l’aspettativa del promotore di un project financing in sede di presentazione della proposta (prefase), non riconoscendo allo stesso alcun diritto (alias ristoro) qualora l’Amministrazione non intenda dare alcun riscontro (seguito alle trattative), rimanendo incoercibile una facoltà attinente al merito, rientrando tale eventualità in un “rischio” aziendale: l’attivazione e conduzione dell’eventuale contraddittorio con il proponente rientra nei poteri discrezionali della PA.

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La proposta di project financing, il rischio aziendale e l’obbligo di provvedere

La proposta di project financing, il rischio aziendale e l’obbligo di provvedere

La sez. II bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 8 giugno 2026, n. 10514 (Referendario Estensore Caldarola), indica in modo esemplare l’aspettativa del promotore di un project financing in sede di presentazione della proposta (prefase), non riconoscendo allo stesso alcun diritto (alias ristoro) qualora l’Amministrazione non intenda dare alcun riscontro (seguito alle trattative), rimanendo incoercibile una facoltà attinente al merito, rientrando tale eventualità in un “rischio” aziendale: l’attivazione e conduzione dell’eventuale contraddittorio con il proponente rientra nei poteri discrezionali della PA.

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