«Libero Pensatore» (sempre)
  1. Nuovo ordine

Il mutamento da Responsabile unico di procedimento a Responsabile unico del progetto imposto dai super principi, se da una parte assicura autonomia e allontana la paura della firma (il c.d. effetto da “anoreossite”, patologia etica che contrae le ossa della mano, impedendo di sottoscrivere gli atti, da altri definita “firmite” o “fatica dell’amministrare”), dall’altra concorre ad integrare la natura del rimedio (l’incisione della sfera giuridica del destinatario), ampliando il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell’area della legittimità e, quindi, della giustiziabilità opzioni e scelte che sinora si pensava attraverso al merito e fossero come tali insindacabili [1].

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Annullamento d’ufficio e super principi

Annullamento d’ufficio e super principi
  1. Nuovo ordine

Il mutamento da Responsabile unico di procedimento a Responsabile unico del progetto imposto dai super principi, se da una parte assicura autonomia e allontana la paura della firma (il c.d. effetto da “anoreossite”, patologia etica che contrae le ossa della mano, impedendo di sottoscrivere gli atti, da altri definita “firmite” o “fatica dell’amministrare”), dall’altra concorre ad integrare la natura del rimedio (l’incisione della sfera giuridica del destinatario), ampliando il perimetro del sindacato giurisdizionale piuttosto che diminuirlo, facendo transitare nell’area della legittimità e, quindi, della giustiziabilità opzioni e scelte che sinora si pensava attraverso al merito e fossero come tali insindacabili [1].

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La sez. II Bologna del TAR Emilia Romagna, con la sentenza 26 marzo 2026 n. 556 (est. Tagliasacchi), indica un limite del potere amministrativo dovuto ad una auto condotta finalizzata a stabilire i confini dell’esercizio della discrezionalità futura, che potendo spaziare nell’esauribile potestà pubblica (sottesa al perseguimento dell’interesse generale), sulla base di una fonte attributiva dell’esercizio della competenza (ex art. 97 Cost. e suoi derivati della legge n. 241/1990, c.d. principio di legalità) per ragioni di opportunità, anche non necessariamente da motivare puntualmente, decide di arginare l’intensità della sua azione, ponendo vincoli sia sotto forma della creazione di norme interne che di lex specialis, o altre regole, la cui violazione inficia inesorabilmente la legittimità dell’agire, non potendo disattendere l’autovincolo.

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Autovincolo e limiti istruttori del Rup

Autovincolo e limiti istruttori del Rup

La sez. II Bologna del TAR Emilia Romagna, con la sentenza 26 marzo 2026 n. 556 (est. Tagliasacchi), indica un limite del potere amministrativo dovuto ad una auto condotta finalizzata a stabilire i confini dell’esercizio della discrezionalità futura, che potendo spaziare nell’esauribile potestà pubblica (sottesa al perseguimento dell’interesse generale), sulla base di una fonte attributiva dell’esercizio della competenza (ex art. 97 Cost. e suoi derivati della legge n. 241/1990, c.d. principio di legalità) per ragioni di opportunità, anche non necessariamente da motivare puntualmente, decide di arginare l’intensità della sua azione, ponendo vincoli sia sotto forma della creazione di norme interne che di lex specialis, o altre regole, la cui violazione inficia inesorabilmente la legittimità dell’agire, non potendo disattendere l’autovincolo.

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La sez. I del TAR Sardegna, con la sentenza 27 marzo 2026, n. 586 (estensore Serra), riassume gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza, secondo i quali l’accesso ai documenti risulta possibile solo in presenza del documento stesso; di converso, in presenza di una dichiarazione della PA dell’inesistenza del documento dovrà essere cura del richiedente fornire la prova della sua essenza materiale (c.d. onere probatorio), in mancanza di allegazioni non sarà possibile ordinare al Giudice Amministrativo l’esibizione di documenti non più presenti, ovvero non formati, alla luce del principio ad impossibilia nemo tenetur, essendo solo possibile ordinare di produrre documenti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso dei soggetti preposti all’accesso[1].

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L’impossibile accesso ai documenti inesistenti

L’impossibile accesso ai documenti inesistenti

La sez. I del TAR Sardegna, con la sentenza 27 marzo 2026, n. 586 (estensore Serra), riassume gli orientamenti prevalenti della giurisprudenza, secondo i quali l’accesso ai documenti risulta possibile solo in presenza del documento stesso; di converso, in presenza di una dichiarazione della PA dell’inesistenza del documento dovrà essere cura del richiedente fornire la prova della sua essenza materiale (c.d. onere probatorio), in mancanza di allegazioni non sarà possibile ordinare al Giudice Amministrativo l’esibizione di documenti non più presenti, ovvero non formati, alla luce del principio ad impossibilia nemo tenetur, essendo solo possibile ordinare di produrre documenti già esistenti in rerum natura e ancora in suo possesso dei soggetti preposti all’accesso[1].

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La sez. III ter Roma del TAR Lazio, con sentenza 23 giugno 2025, n. 12252, offre un inconsueto modo di concepire il ruolo di docente, caso di specie universitario, dove si confonde l’insegnamento accademico degli allievi come prestazioni di servizi autoreferenziali senza alcuna attinenza con gli adempimenti didattici, organizzativi e di referaggio del ricercatore/tirocinante: una violazione ai doveri di correttezza e trasparenza che legittima la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio.

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L’instabile ruolo del docente

L’instabile ruolo del docente

La sez. III ter Roma del TAR Lazio, con sentenza 23 giugno 2025, n. 12252, offre un inconsueto modo di concepire il ruolo di docente, caso di specie universitario, dove si confonde l’insegnamento accademico degli allievi come prestazioni di servizi autoreferenziali senza alcuna attinenza con gli adempimenti didattici, organizzativi e di referaggio del ricercatore/tirocinante: una violazione ai doveri di correttezza e trasparenza che legittima la sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio.

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La sez. I L’Aquila del TAR Abruzzo con la sentenza 4 marzo 2026 n. 122, entra nel merito di un diniego ad una richiesta di acquisire il nominativo del denunciante di un esposto che ha portato ad un accertamento ispettivo, non ritenendo essenziale, ai fini difensivi, individuare l’autore della segnalazione, avendo l’interessato già acquisito tutti gli elementi utili, ritenendo (invero) l’istanza equiparabile ad un “controllo generalizzato” sull’operato della PA, in violazione ad una espressa norma codificata dal comma 3, dell’art. 24, Esclusione dal diritto di accesso, della legge n. 241/1990.

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Limiti all’accesso emulativo del sottoscrittore dell’esposto

Limiti all’accesso emulativo del sottoscrittore dell’esposto

La sez. I L’Aquila del TAR Abruzzo con la sentenza 4 marzo 2026 n. 122, entra nel merito di un diniego ad una richiesta di acquisire il nominativo del denunciante di un esposto che ha portato ad un accertamento ispettivo, non ritenendo essenziale, ai fini difensivi, individuare l’autore della segnalazione, avendo l’interessato già acquisito tutti gli elementi utili, ritenendo (invero) l’istanza equiparabile ad un “controllo generalizzato” sull’operato della PA, in violazione ad una espressa norma codificata dal comma 3, dell’art. 24, Esclusione dal diritto di accesso, della legge n. 241/1990.

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La sez. I del TAR Molise, con sentenza 5 marzo 2026 n. 93, interviene su una ipotesi di autotutela doverosa a fronte da una parte, del rifiuto di stipulazione del contratto, da parte dell’operatore economico, in mancanza della revisione prezzi da parte della stazione appaltante (ovvero una modificazione delle condizioni di gara), dall’altra parte, dell’impellente necessità di disporre la consegna d’urgenza dei lavori pena la perdita di un finanziamento statale.

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Revisione prezzi prima della stipulazione del contratto

Revisione prezzi prima della stipulazione del contratto

La sez. I del TAR Molise, con sentenza 5 marzo 2026 n. 93, interviene su una ipotesi di autotutela doverosa a fronte da una parte, del rifiuto di stipulazione del contratto, da parte dell’operatore economico, in mancanza della revisione prezzi da parte della stazione appaltante (ovvero una modificazione delle condizioni di gara), dall’altra parte, dell’impellente necessità di disporre la consegna d’urgenza dei lavori pena la perdita di un finanziamento statale.

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