«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Va premesso, ai fini di inquadrare la potestà comunale, che il potere di autotutela demaniale, ai sensi dell’art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f), può essere esercitato (previa istruttoria e verifica del titolo) sempre in presenza dell’apposizione di limiti o ostacoli da parte del privato su suoli pubblici o d’ uso pubblico[1]: si tratta di un “forma” di ordinanza di messa in ripristino non riducibile all’azione possessoria privatistica (ex artt. 1168 e ss. cod. civ.) ma correlata alla finalità di ripristinare la disponibilità del bene in favore della collettività, a prescindere dalle modalità concrete nelle quali si è giunti all’occupazione abusiva in via di fatto (e quali ne siano le cause)[2].

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Potestà comunale di rimozione di barra metallica

Potestà comunale di rimozione di barra metallica

Va premesso, ai fini di inquadrare la potestà comunale, che il potere di autotutela demaniale, ai sensi dell’art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato f), può essere esercitato (previa istruttoria e verifica del titolo) sempre in presenza dell’apposizione di limiti o ostacoli da parte del privato su suoli pubblici o d’ uso pubblico[1]: si tratta di un “forma” di ordinanza di messa in ripristino non riducibile all’azione possessoria privatistica (ex artt. 1168 e ss. cod. civ.) ma correlata alla finalità di ripristinare la disponibilità del bene in favore della collettività, a prescindere dalle modalità concrete nelle quali si è giunti all’occupazione abusiva in via di fatto (e quali ne siano le cause)[2].

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La sez. I Lecce, del TAR Puglia, con la sentenza 13 luglio 2023, n. 906, interviene per affermare che l’onere della prova in materia di realizzazione di un intervento edilizio incombe sull’interessato, questo ai fini di dimostrare che nel momento di ultimazione dei lavori non sussisteva l’obbligo di richiedere il titolo abilitativo.

Il Fatto

Il Responsabile dell’UT di un Comune dichiarava la decadenza degli effetti di una SCIA in sanatoria, per ragioni di non conformità alla strumentazione urbanistica vigente, inibendo l’attività edilizia contenuta nella stessa, disponendo, altresì, la trasmissione del provvedimento alla Procura della Repubblica ed al Presidente dell’Ordine.

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Onere della prova in materia di abuso edilizio sanabile

Onere della prova in materia di abuso edilizio sanabile

La sez. I Lecce, del TAR Puglia, con la sentenza 13 luglio 2023, n. 906, interviene per affermare che l’onere della prova in materia di realizzazione di un intervento edilizio incombe sull’interessato, questo ai fini di dimostrare che nel momento di ultimazione dei lavori non sussisteva l’obbligo di richiedere il titolo abilitativo.

Il Fatto

Il Responsabile dell’UT di un Comune dichiarava la decadenza degli effetti di una SCIA in sanatoria, per ragioni di non conformità alla strumentazione urbanistica vigente, inibendo l’attività edilizia contenuta nella stessa, disponendo, altresì, la trasmissione del provvedimento alla Procura della Repubblica ed al Presidente dell’Ordine.

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Il Testo unico degli enti locali (ex d.lgs. n. 267/2000, TUEL) prevede al quarto comma dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, in opposizione ad una serie di correlate garanzie e prerogative inerenti lo status di amministratore pubblico (il c.d. esercizio del munus publicum)[1], una norma di chiusura che consente (una facoltà) allo statuto di stabilire «i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative», con il fine di sanzionare colui che con l’assenza non garantisce la funzionalità del Consiglio, ovvero non esercita la funzione per la quale è stato eletto: un dovere di assistere e partecipare alle attività del Consiglio comunale.

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La legittima decadenza del consigliere assenteista

La legittima decadenza del consigliere assenteista

Il Testo unico degli enti locali (ex d.lgs. n. 267/2000, TUEL) prevede al quarto comma dell’art. 43, Diritti dei consiglieri, in opposizione ad una serie di correlate garanzie e prerogative inerenti lo status di amministratore pubblico (il c.d. esercizio del munus publicum)[1], una norma di chiusura che consente (una facoltà) allo statuto di stabilire «i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative», con il fine di sanzionare colui che con l’assenza non garantisce la funzionalità del Consiglio, ovvero non esercita la funzione per la quale è stato eletto: un dovere di assistere e partecipare alle attività del Consiglio comunale.

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È noto che l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce un’attività vincolata e doverosa della Pubblica Amministrazione e, pertanto, i relativi provvedimenti, quali ad esempio un’ordinanza di demolizione, costituisce un atto vincolato per la cui adozione non è richiesto l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi alimentare aspetti di natura collaborativa una volta accertato l’abuso[1].

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Il potere di qualificazione dell’intervento edilizio spetta al Comune

Il potere di qualificazione dell’intervento edilizio spetta al Comune

È noto che l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce un’attività vincolata e doverosa della Pubblica Amministrazione e, pertanto, i relativi provvedimenti, quali ad esempio un’ordinanza di demolizione, costituisce un atto vincolato per la cui adozione non è richiesto l’invio della comunicazione di avvio del procedimento, non potendosi alimentare aspetti di natura collaborativa una volta accertato l’abuso[1].

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La sez. controllo Campania della Corte dei Conti, con il parere n. 177 del 25 maggio 2023, chiarisce la natura dell’indennità di carica e della sua indisponibilità in caso di rinuncia del destinatario, il quale non può disporre a (suo) “gradimento” una diversa destinazione (compensativa), rientrando la somma nel bilancio, per assumere una destinazione coerente con le regole della finanza pubblica.

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Indisponibilità alla destinazione dell’indennità di carica in caso di rinuncia

Indisponibilità alla destinazione dell’indennità di carica in caso di rinuncia

La sez. controllo Campania della Corte dei Conti, con il parere n. 177 del 25 maggio 2023, chiarisce la natura dell’indennità di carica e della sua indisponibilità in caso di rinuncia del destinatario, il quale non può disporre a (suo) “gradimento” una diversa destinazione (compensativa), rientrando la somma nel bilancio, per assumere una destinazione coerente con le regole della finanza pubblica.

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Il Ministero dell’interno (Territorio e autonomie locali, 1° Giugno 2023, Categoria 05.02.03, Commissioni e gruppi consiliari) rispondendo ad un Ente Locale, con riferimento alle modalità di operare del “Gruppo misto monopersonale”, ha fornito la seguente massima riferendo che «compete al consiglio comunale, nella sua autonomia, fornire un’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari di cui si è dotato».

Il regolamento consiliare

Seppure appare certo che l’interpretazione non possa che avvenire dall’organo che ha adottato l’atto, questo non esclude che il funzionamento del Consiglio comunale, come statuisce l’articolo 38, comma secondo del TUEL, opera sia nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto comunale ma anche non potendo contenere norme contrarie a disposizioni di legge, dovendo, in ogni caso, garantire idonea tutela alla minoranza, contemplando misure giuridiche volte a conservare il giusto criterio della proporzionalità della rappresentanza, senza negare l’esercizio del c.d. munus pubblico (rigore interpretativo che non può assecondare la volontà della maggioranza rispetto all’opposizione nel garantire e salvaguardare l’accesso al dibattito consiliare).

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I diritti di operare del Gruppo misto monopersonale

I diritti di operare del Gruppo misto monopersonale

Il Ministero dell’interno (Territorio e autonomie locali, 1° Giugno 2023, Categoria 05.02.03, Commissioni e gruppi consiliari) rispondendo ad un Ente Locale, con riferimento alle modalità di operare del “Gruppo misto monopersonale”, ha fornito la seguente massima riferendo che «compete al consiglio comunale, nella sua autonomia, fornire un’interpretazione delle norme statutarie e regolamentari di cui si è dotato».

Il regolamento consiliare

Seppure appare certo che l’interpretazione non possa che avvenire dall’organo che ha adottato l’atto, questo non esclude che il funzionamento del Consiglio comunale, come statuisce l’articolo 38, comma secondo del TUEL, opera sia nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto comunale ma anche non potendo contenere norme contrarie a disposizioni di legge, dovendo, in ogni caso, garantire idonea tutela alla minoranza, contemplando misure giuridiche volte a conservare il giusto criterio della proporzionalità della rappresentanza, senza negare l’esercizio del c.d. munus pubblico (rigore interpretativo che non può assecondare la volontà della maggioranza rispetto all’opposizione nel garantire e salvaguardare l’accesso al dibattito consiliare).

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