«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Brescia, del TAR Lombardia, con la sentenza 24 maggio 2025, n. 460, conferma che la rimozione spontanea dell’abuso edilizio da parte del responsabile entro i termini rende del tutto inconferente l’azione amministrativa di repressione[1].

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Abuso edilizio rimosso

Abuso edilizio rimosso

La sez. II Brescia, del TAR Lombardia, con la sentenza 24 maggio 2025, n. 460, conferma che la rimozione spontanea dell’abuso edilizio da parte del responsabile entro i termini rende del tutto inconferente l’azione amministrativa di repressione[1].

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La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 maggio 2025, n. 4511 (estensore Rotondo), conferma i vincoli obbligatori sottoscritti in una convenzione urbanistica, ben potendo la parte esigere, mediante l’azione di esecuzione in forma specifica (esatto adempimento), l’adempimento – quale rimedio di carattere generale, previsto per i contratti a prestazioni corrispettive, a salvaguardia dell’equilibrio delle prestazioni – qualora la controparte  si rifiuta di onorare la prestazione contrattuale, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., con la sua estensione alle obbligazioni poste dalla legge.

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Convenzione urbanistica e obblighi cogenti

Convenzione urbanistica e obblighi cogenti

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 maggio 2025, n. 4511 (estensore Rotondo), conferma i vincoli obbligatori sottoscritti in una convenzione urbanistica, ben potendo la parte esigere, mediante l’azione di esecuzione in forma specifica (esatto adempimento), l’adempimento – quale rimedio di carattere generale, previsto per i contratti a prestazioni corrispettive, a salvaguardia dell’equilibrio delle prestazioni – qualora la controparte  si rifiuta di onorare la prestazione contrattuale, ai sensi dell’articolo 2932 c.c., con la sua estensione alle obbligazioni poste dalla legge.

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 maggio 2025, n. 4036 (Est. Santini), nell’affrontare una procedura di gara (esclusione di un operatore economico), pur ritenendo legittima una revoca degli atti di aggiudicazione, per sopravvenuta mancata copertura della spesa, questo non impedisce di affermare la violazione delle regole di correttezza e buona fede, alla base della responsabilità precontrattuale della PA[1].

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Responsabilità precontrattuale della PA

Responsabilità precontrattuale della PA

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 maggio 2025, n. 4036 (Est. Santini), nell’affrontare una procedura di gara (esclusione di un operatore economico), pur ritenendo legittima una revoca degli atti di aggiudicazione, per sopravvenuta mancata copertura della spesa, questo non impedisce di affermare la violazione delle regole di correttezza e buona fede, alla base della responsabilità precontrattuale della PA[1].

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 maggio 2025, n. 4166 (Est. Tulumello), conferma la piena legittimità dell’ordinanza di demolizione pur in presenza di un sequestro penale del bene (misura cautelativa): l’efficacia (demolizione) decorre dalla liberazione del vincolo (restituzione al proprietario) posto dalla Polizia/Autorità giudiziaria (a garanzia delle esigenze investigative: «le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato», ex comma 1, dell’art. 354 cpp).

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Sequestro penale e ordinanza di demolizione

Sequestro penale e ordinanza di demolizione

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 maggio 2025, n. 4166 (Est. Tulumello), conferma la piena legittimità dell’ordinanza di demolizione pur in presenza di un sequestro penale del bene (misura cautelativa): l’efficacia (demolizione) decorre dalla liberazione del vincolo (restituzione al proprietario) posto dalla Polizia/Autorità giudiziaria (a garanzia delle esigenze investigative: «le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato», ex comma 1, dell’art. 354 cpp).

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La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 13 maggio 2025, n. 1042 (Estensore Illuminati), si sofferma sui confini del conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione, affermando che la situazione che impone l’astensione (alias allontanamento dall’aula)[1] non può essere valutata in astratto ma dimostrata nel concreto (ovvero, dando conto degli elementi capaci di condizionare l’esito del voto)[2], donde la piena legittimità della deliberazione adottata.

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Conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione

Conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione

La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 13 maggio 2025, n. 1042 (Estensore Illuminati), si sofferma sui confini del conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione, affermando che la situazione che impone l’astensione (alias allontanamento dall’aula)[1] non può essere valutata in astratto ma dimostrata nel concreto (ovvero, dando conto degli elementi capaci di condizionare l’esito del voto)[2], donde la piena legittimità della deliberazione adottata.

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La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 778 (Est. Tallaro), conferma i limiti esterni del giudice amministrativo nel sindacare la localizzazione di un’opera pubblica, non potendo intervenire sulla scelta, sovrapponendosi alla valutazione della graduazione del merito (già motivato sotto il profilo dell’interesse pubblico con l’esercizio della discrezionalità tecnica)[1], quanto le sole eccezioni (vizi) della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà.

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Localizzazione di un’opera pubblica e sindacato del giudice amministrativo

Localizzazione di un’opera pubblica e sindacato del giudice amministrativo

La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 778 (Est. Tallaro), conferma i limiti esterni del giudice amministrativo nel sindacare la localizzazione di un’opera pubblica, non potendo intervenire sulla scelta, sovrapponendosi alla valutazione della graduazione del merito (già motivato sotto il profilo dell’interesse pubblico con l’esercizio della discrezionalità tecnica)[1], quanto le sole eccezioni (vizi) della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà.

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