«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I del TAR Piemonte, con la sentenza 27 luglio 2026, n. 1725 (Presidente Prosperi, Estensore Pavia), conferma la legittimità di una ordinanza in danno di alcuni proprietari (di aree abbandonate) per i rifiuti depositati (ex comma 1, dell’art. 192 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati») dopo l’inutile decorso (colpevole inerzia) del termine imposto per la bonifica delle stesse (i c.d. interventi di messa in sicurezza e rimozione).

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Ordinanza in danno per l’abbandono di rifiuti

Ordinanza in danno per l’abbandono di rifiuti

La sez. I del TAR Piemonte, con la sentenza 27 luglio 2026, n. 1725 (Presidente Prosperi, Estensore Pavia), conferma la legittimità di una ordinanza in danno di alcuni proprietari (di aree abbandonate) per i rifiuti depositati (ex comma 1, dell’art. 192 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati») dopo l’inutile decorso (colpevole inerzia) del termine imposto per la bonifica delle stesse (i c.d. interventi di messa in sicurezza e rimozione).

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La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 luglio 2026, n. 5666 (Presidente De Nictolis, Estensore Pescatore), riconferma i confini del diritto di accesso civico generalizzato, dove l’Amministrazione deve garantire l’accesso ai documenti disponibili e reperibili, mentre non è tenuta ad alcuna (ri)elaborazione con la costruzione ex novo di documenti, report riepilogativi, archivi ricostruttivi o basi informative unitarie non esistenti al momento della richiesta.

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Diritto di accesso generalizzato, elaborazione documenti e altri profili

Diritto di accesso generalizzato, elaborazione documenti e altri profili

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 luglio 2026, n. 5666 (Presidente De Nictolis, Estensore Pescatore), riconferma i confini del diritto di accesso civico generalizzato, dove l’Amministrazione deve garantire l’accesso ai documenti disponibili e reperibili, mentre non è tenuta ad alcuna (ri)elaborazione con la costruzione ex novo di documenti, report riepilogativi, archivi ricostruttivi o basi informative unitarie non esistenti al momento della richiesta.

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La sez. V, del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4595/2026 (Presidente Sabatino, Estensore Quadri), interviene sulla natura del Collegio consultivo tecnico (CCT), soffermandosi sui poteri e le facoltà risolutorie di quello facoltativo e non obbligatorio (dovuto solo per importi pari o superiore alle soglie di rilevanza europea), dove i soggetti operano in condizioni di parità (su mandato), non soggiacendo a poteri autoritativi della PA, esprimendo il Collegio una posizione di terzietà (arbitro irrituale, «aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808 – ter del codice di procedura civile», ex comma 2, dell’art. 215 del d.lgs. n. 36/2023) rispetto alle parti del negozio soggetto alla disciplina privatistica[1].

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Il Collegio consultivo tecnico in sede di esecuzione di una concessione

Il Collegio consultivo tecnico in sede di esecuzione di una concessione

La sez. V, del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4595/2026 (Presidente Sabatino, Estensore Quadri), interviene sulla natura del Collegio consultivo tecnico (CCT), soffermandosi sui poteri e le facoltà risolutorie di quello facoltativo e non obbligatorio (dovuto solo per importi pari o superiore alle soglie di rilevanza europea), dove i soggetti operano in condizioni di parità (su mandato), non soggiacendo a poteri autoritativi della PA, esprimendo il Collegio una posizione di terzietà (arbitro irrituale, «aventi valore di lodo contrattuale ai sensi dell’articolo 808 – ter del codice di procedura civile», ex comma 2, dell’art. 215 del d.lgs. n. 36/2023) rispetto alle parti del negozio soggetto alla disciplina privatistica[1].

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Il concorso era il sistema ordinario di accesso esterno al pubblico impiego (ex art. 97 Cost.), infranto dalla riserva mediante sviluppo di carriera, di cui alla legge 2 luglio 2026, n. 119[1], sicché quando l’Amministrazione decida di coprire un posto vacante in organico, ritenendo di alimentare il principio di autosufficienza con nuove “risorse umane”[2], gode di ampia discrezionalità, con valutazioni di merito incoercibili dal GA.

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Procedura concorsuale, copertura dei posti e discrezionalità tecnica

Procedura concorsuale, copertura dei posti e discrezionalità tecnica

Il concorso era il sistema ordinario di accesso esterno al pubblico impiego (ex art. 97 Cost.), infranto dalla riserva mediante sviluppo di carriera, di cui alla legge 2 luglio 2026, n. 119[1], sicché quando l’Amministrazione decida di coprire un posto vacante in organico, ritenendo di alimentare il principio di autosufficienza con nuove “risorse umane”[2], gode di ampia discrezionalità, con valutazioni di merito incoercibili dal GA.

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La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 22 giugno 2026, n. 1192 (estensore Palmisano), pronuncia l’illegittimità di un’ordinanza sindacale (riconducibile alla categoria degli atti a contenuto generale) che obbliga, per ragioni sanitarie, l’uso della museruola per l’accesso ai luoghi aperti al pubblico e, contestualmente, il divieto di condurre animali all’interno di parchi pubblici e aree verdi comunali: il provvedimento risulta assunto in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, viene già assolto con le disposizioni statali sull’obbligo degli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio[1].

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Pieno accesso degli animali ai giardini e parchi

Pieno accesso degli animali ai giardini e parchi

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 22 giugno 2026, n. 1192 (estensore Palmisano), pronuncia l’illegittimità di un’ordinanza sindacale (riconducibile alla categoria degli atti a contenuto generale) che obbliga, per ragioni sanitarie, l’uso della museruola per l’accesso ai luoghi aperti al pubblico e, contestualmente, il divieto di condurre animali all’interno di parchi pubblici e aree verdi comunali: il provvedimento risulta assunto in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, viene già assolto con le disposizioni statali sull’obbligo degli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio[1].

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Nella collocazione degli impianti di telefonia (SRB) l’esercizio del potere discrezionale della PA è sempre più ancorato a valutazioni prevalentemente di natura tecnica, capaci di dimostrare eventuali limiti di individuazione dei siti dovuti a fattori oggettivi, o alla presenza di vincoli assoluti, tali da compromettere il patrimonio storico/ambientale/archeologico[1], oppure la presenza di immissioni nocive per l’uomo: aspetti che devono essere dimostrati con perizie o verificazioni tecniche, affidati ad organi terzi o a professionisti del settore, mancando all’interno delle organizzazioni amministrative competenze altamente specifiche, dibattendo le decisioni non tanto su valutazioni di tutela precauzionale e di merito (una sensibilità locale alla tutela del territorio) ma quanto a dati scientifici e di sviluppo tecnologico, dove il bilanciamento tra valori fa prevalere il favor del legislatore verso gli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche[2]: una dequotazione della discrezionalità amministrativa con la prevalenza di quella tecnica (e della IA).

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Il favor delle infrastrutture di comunicazione elettronica, la dequotazione della discrezionalità amministrativa e l’ingresso della IA

Il favor delle infrastrutture di comunicazione elettronica, la dequotazione della discrezionalità amministrativa e l’ingresso della IA

Nella collocazione degli impianti di telefonia (SRB) l’esercizio del potere discrezionale della PA è sempre più ancorato a valutazioni prevalentemente di natura tecnica, capaci di dimostrare eventuali limiti di individuazione dei siti dovuti a fattori oggettivi, o alla presenza di vincoli assoluti, tali da compromettere il patrimonio storico/ambientale/archeologico[1], oppure la presenza di immissioni nocive per l’uomo: aspetti che devono essere dimostrati con perizie o verificazioni tecniche, affidati ad organi terzi o a professionisti del settore, mancando all’interno delle organizzazioni amministrative competenze altamente specifiche, dibattendo le decisioni non tanto su valutazioni di tutela precauzionale e di merito (una sensibilità locale alla tutela del territorio) ma quanto a dati scientifici e di sviluppo tecnologico, dove il bilanciamento tra valori fa prevalere il favor del legislatore verso gli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche[2]: una dequotazione della discrezionalità amministrativa con la prevalenza di quella tecnica (e della IA).

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