«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 3 settembre 2026, n. 1032 (Pres. ff. Morri, Estensore Capitanio), conferma la possibilità, nei contratti attivi, di poter disporre la vendita diretta di un bene pubblico (terreno edificabile) una volta accertata l’indisponibilità di terzi a partecipare alla procedura di alienazione, rispettando i principi dell’evidenza pubblica imposti dalla disciplina generale di contabilità pubblica.

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Alienazione diretta di un bene pubblico

Alienazione diretta di un bene pubblico

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 3 settembre 2026, n. 1032 (Pres. ff. Morri, Estensore Capitanio), conferma la possibilità, nei contratti attivi, di poter disporre la vendita diretta di un bene pubblico (terreno edificabile) una volta accertata l’indisponibilità di terzi a partecipare alla procedura di alienazione, rispettando i principi dell’evidenza pubblica imposti dalla disciplina generale di contabilità pubblica.

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La sez. II Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 25 agosto 2026, n. 5015 (Presidente Pappalardo, Estensore Amorizzo), interviene sull’obbligo dell’Amministrazione comunale di esercitare (ad istanza) l’autotutela doverosa, oltre i termini ordinatori, in ambito urbanistico alla presenza di dichiarazioni false: non sussistono margini di apprezzamento sull’attivazione delle verifiche/controlli (il silenzio si qualifica come inadempimento)[1], mentre sull’esercizio del potere, una volta effettuata l’istruttoria, permane in capo all’Amministrazione il potere discrezionale di valutare in concreto il potere, di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 (una cosa, è l’attivazione doverosa delle verifiche su segnalazione; altra cosa, è l’annullamento che rientra nel potere discrezionale della PA).

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Autotutela discrezionale e l’obbligo di provvedere doveroso in ambito urbanistico

Autotutela discrezionale e l’obbligo di provvedere doveroso in ambito urbanistico

La sez. II Napoli, del TAR Campania, con la sentenza 25 agosto 2026, n. 5015 (Presidente Pappalardo, Estensore Amorizzo), interviene sull’obbligo dell’Amministrazione comunale di esercitare (ad istanza) l’autotutela doverosa, oltre i termini ordinatori, in ambito urbanistico alla presenza di dichiarazioni false: non sussistono margini di apprezzamento sull’attivazione delle verifiche/controlli (il silenzio si qualifica come inadempimento)[1], mentre sull’esercizio del potere, una volta effettuata l’istruttoria, permane in capo all’Amministrazione il potere discrezionale di valutare in concreto il potere, di cui all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990 (una cosa, è l’attivazione doverosa delle verifiche su segnalazione; altra cosa, è l’annullamento che rientra nel potere discrezionale della PA).

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  1. I primordiali

Nel diritto amministrativo, secondo i canoni costituzionali, l’attività della Pubblica Amministrazione è retta dal principio di “buon andamento e imparzialità”, dove il perseguimento dell’azione risulta sempre vincolata nei fini (ex art. 97 Cost.), proiettata al soddisfacimento dell’interesse generale (il c.d. bene comune), la cui alterazione risulta un indicatore di “cattiva amministrazione” (una c.d. anomalia), spesso collegata a sentimenti (alias bisogni) “primordiali”, pervasivi conflitti di interessi, entrato nel recente frasario di “amichettismo” [1], volendo indicare una species del generis “favoritismo”, teso ad assecondare (una serie di) condotte in contrasto (opposizione) con la dimensione “terza” (non di una parte, c.d. minimo etico) [2] dell’agente pubblico (colui che esercita la funzione, ex comma 2, dell’art. 54 Cost., tenuto ad agire, già nel diritto romano, con diligentia et fides), potenzialmente idoneo a corrompere il sistema ordinamentale: la corruzione (cor ruptum) nel rompere il cuore dell’uomo mina la sua integrità morale (integrum), inducendolo a non rispettare le regole di convivenza e solidarietà civile, ex artt. 2 e 3 Cost. [3].

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L’accesso alla segnalazione del whistleblower: elogio ai giudici

L’accesso alla segnalazione del whistleblower: elogio ai giudici
  1. I primordiali

Nel diritto amministrativo, secondo i canoni costituzionali, l’attività della Pubblica Amministrazione è retta dal principio di “buon andamento e imparzialità”, dove il perseguimento dell’azione risulta sempre vincolata nei fini (ex art. 97 Cost.), proiettata al soddisfacimento dell’interesse generale (il c.d. bene comune), la cui alterazione risulta un indicatore di “cattiva amministrazione” (una c.d. anomalia), spesso collegata a sentimenti (alias bisogni) “primordiali”, pervasivi conflitti di interessi, entrato nel recente frasario di “amichettismo” [1], volendo indicare una species del generis “favoritismo”, teso ad assecondare (una serie di) condotte in contrasto (opposizione) con la dimensione “terza” (non di una parte, c.d. minimo etico) [2] dell’agente pubblico (colui che esercita la funzione, ex comma 2, dell’art. 54 Cost., tenuto ad agire, già nel diritto romano, con diligentia et fides), potenzialmente idoneo a corrompere il sistema ordinamentale: la corruzione (cor ruptum) nel rompere il cuore dell’uomo mina la sua integrità morale (integrum), inducendolo a non rispettare le regole di convivenza e solidarietà civile, ex artt. 2 e 3 Cost. [3].

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La sez. II Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 12 agosto 2026, n. 2354 (Presidente e estensore Burzichelli), delimita il conflitto di interessi in sede di adozione, da parte di un Consigliere comunale, di una variante semplificata, quando non vengono allegati documenti probatori capaci di dimostrare puntualmente la presenza effettiva dell’obbligo di astensione, ovvero, di un interesse particolare (personale) che minaccia l’imparzialità dell’esercizio della funzione, soffermandosi (piuttosto che) su generici addebiti non correlati alla lesione del bene tutelato (l’imparzialità, ex art. 97 Cost.), senza risultare dimostrato o, quantomeno, dimostrabile gli elementi del cit. conflitto: il conflitto di interessi deve essere reale non potenziale.

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Deliberazione adottata dal Consigliere comunale in conflitto di interessi: onere probatorio

Deliberazione adottata dal Consigliere comunale in conflitto di interessi: onere probatorio

La sez. II Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 12 agosto 2026, n. 2354 (Presidente e estensore Burzichelli), delimita il conflitto di interessi in sede di adozione, da parte di un Consigliere comunale, di una variante semplificata, quando non vengono allegati documenti probatori capaci di dimostrare puntualmente la presenza effettiva dell’obbligo di astensione, ovvero, di un interesse particolare (personale) che minaccia l’imparzialità dell’esercizio della funzione, soffermandosi (piuttosto che) su generici addebiti non correlati alla lesione del bene tutelato (l’imparzialità, ex art. 97 Cost.), senza risultare dimostrato o, quantomeno, dimostrabile gli elementi del cit. conflitto: il conflitto di interessi deve essere reale non potenziale.

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Il potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 e 54 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), costituisce uno strumento potente affidato alle cure del primo cittadino (sempre fondato su una istruttoria motivazionale) per risolvere – in via temporanea (da cui l’atipicità e indeterminatezza contenutistica) [1] – accadimenti che esigono una pronta e immediata soluzione (contingibilità e straordinarietà della situazione da fronteggiare), foriero di pregiudizio grave ed attuale per la collettività (o per una determinata collettività), in assenza di altri strumenti apprestati dall’ordinamento (c.d. residualità, inesigibilità di rimedi tipici e nominati) [2].

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Il potere di ordinanza sindacale (su bene pericolante): presupposti, caratteri e confini

Il potere di ordinanza sindacale (su bene pericolante): presupposti, caratteri e confini

Il potere di ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’art. 50 e 54 del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), costituisce uno strumento potente affidato alle cure del primo cittadino (sempre fondato su una istruttoria motivazionale) per risolvere – in via temporanea (da cui l’atipicità e indeterminatezza contenutistica) [1] – accadimenti che esigono una pronta e immediata soluzione (contingibilità e straordinarietà della situazione da fronteggiare), foriero di pregiudizio grave ed attuale per la collettività (o per una determinata collettività), in assenza di altri strumenti apprestati dall’ordinamento (c.d. residualità, inesigibilità di rimedi tipici e nominati) [2].

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