«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I del TAR Piemonte, con la sentenza 27 luglio 2026, n. 1725 (Presidente Prosperi, Estensore Pavia), conferma la legittimità di una ordinanza in danno di alcuni proprietari (di aree abbandonate) per i rifiuti depositati (ex comma 1, dell’art. 192 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati») dopo l’inutile decorso (colpevole inerzia) del termine imposto per la bonifica delle stesse (i c.d. interventi di messa in sicurezza e rimozione).

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Ordinanza in danno per l’abbandono di rifiuti

Ordinanza in danno per l’abbandono di rifiuti

La sez. I del TAR Piemonte, con la sentenza 27 luglio 2026, n. 1725 (Presidente Prosperi, Estensore Pavia), conferma la legittimità di una ordinanza in danno di alcuni proprietari (di aree abbandonate) per i rifiuti depositati (ex comma 1, dell’art. 192 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: «L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati») dopo l’inutile decorso (colpevole inerzia) del termine imposto per la bonifica delle stesse (i c.d. interventi di messa in sicurezza e rimozione).

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La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 luglio 2026, n. 5666 (Presidente De Nictolis, Estensore Pescatore), riconferma i confini del diritto di accesso civico generalizzato, dove l’Amministrazione deve garantire l’accesso ai documenti disponibili e reperibili, mentre non è tenuta ad alcuna (ri)elaborazione con la costruzione ex novo di documenti, report riepilogativi, archivi ricostruttivi o basi informative unitarie non esistenti al momento della richiesta.

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Diritto di accesso generalizzato, elaborazione documenti e altri profili

Diritto di accesso generalizzato, elaborazione documenti e altri profili

La sez. III del Consiglio di Stato, con la sentenza 14 luglio 2026, n. 5666 (Presidente De Nictolis, Estensore Pescatore), riconferma i confini del diritto di accesso civico generalizzato, dove l’Amministrazione deve garantire l’accesso ai documenti disponibili e reperibili, mentre non è tenuta ad alcuna (ri)elaborazione con la costruzione ex novo di documenti, report riepilogativi, archivi ricostruttivi o basi informative unitarie non esistenti al momento della richiesta.

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La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 21 luglio 2026, n. 5936 (Presidente Martino, Estensore Tagliasacchi), enuncia un principio di diritto sull’esercizio della discrezionalità nello scorrimento (o meno) di una graduatoria concorsuale dove l’Amministrazione è libera di opzionare tra utilizzo della graduatoria (c.d. scorrimento), nuovo concorso (bandire una nuova procedura di provvista) o soppressione del posto (cancellazione del bisogno), non avendo il candidato risultato idoneo non vincitore alcun diritto soggettivo ma una posizione di mera aspettativa.

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Lo scorrimento di una graduatoria concorsuale: una facoltà non un obbligo

Lo scorrimento di una graduatoria concorsuale: una facoltà non un obbligo

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 21 luglio 2026, n. 5936 (Presidente Martino, Estensore Tagliasacchi), enuncia un principio di diritto sull’esercizio della discrezionalità nello scorrimento (o meno) di una graduatoria concorsuale dove l’Amministrazione è libera di opzionare tra utilizzo della graduatoria (c.d. scorrimento), nuovo concorso (bandire una nuova procedura di provvista) o soppressione del posto (cancellazione del bisogno), non avendo il candidato risultato idoneo non vincitore alcun diritto soggettivo ma una posizione di mera aspettativa.

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Il concorso era il sistema ordinario di accesso esterno al pubblico impiego (ex art. 97 Cost.), infranto dalla riserva mediante sviluppo di carriera, di cui alla legge 2 luglio 2026, n. 119[1], sicché quando l’Amministrazione decida di coprire un posto vacante in organico, ritenendo di alimentare il principio di autosufficienza con nuove “risorse umane”[2], gode di ampia discrezionalità, con valutazioni di merito incoercibili dal GA.

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Procedura concorsuale, copertura dei posti e discrezionalità tecnica

Procedura concorsuale, copertura dei posti e discrezionalità tecnica

Il concorso era il sistema ordinario di accesso esterno al pubblico impiego (ex art. 97 Cost.), infranto dalla riserva mediante sviluppo di carriera, di cui alla legge 2 luglio 2026, n. 119[1], sicché quando l’Amministrazione decida di coprire un posto vacante in organico, ritenendo di alimentare il principio di autosufficienza con nuove “risorse umane”[2], gode di ampia discrezionalità, con valutazioni di merito incoercibili dal GA.

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Nella collocazione degli impianti di telefonia (SRB) l’esercizio del potere discrezionale della PA è sempre più ancorato a valutazioni prevalentemente di natura tecnica, capaci di dimostrare eventuali limiti di individuazione dei siti dovuti a fattori oggettivi, o alla presenza di vincoli assoluti, tali da compromettere il patrimonio storico/ambientale/archeologico[1], oppure la presenza di immissioni nocive per l’uomo: aspetti che devono essere dimostrati con perizie o verificazioni tecniche, affidati ad organi terzi o a professionisti del settore, mancando all’interno delle organizzazioni amministrative competenze altamente specifiche, dibattendo le decisioni non tanto su valutazioni di tutela precauzionale e di merito (una sensibilità locale alla tutela del territorio) ma quanto a dati scientifici e di sviluppo tecnologico, dove il bilanciamento tra valori fa prevalere il favor del legislatore verso gli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche[2]: una dequotazione della discrezionalità amministrativa con la prevalenza di quella tecnica (e della IA).

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Il favor delle infrastrutture di comunicazione elettronica, la dequotazione della discrezionalità amministrativa e l’ingresso della IA

Il favor delle infrastrutture di comunicazione elettronica, la dequotazione della discrezionalità amministrativa e l’ingresso della IA

Nella collocazione degli impianti di telefonia (SRB) l’esercizio del potere discrezionale della PA è sempre più ancorato a valutazioni prevalentemente di natura tecnica, capaci di dimostrare eventuali limiti di individuazione dei siti dovuti a fattori oggettivi, o alla presenza di vincoli assoluti, tali da compromettere il patrimonio storico/ambientale/archeologico[1], oppure la presenza di immissioni nocive per l’uomo: aspetti che devono essere dimostrati con perizie o verificazioni tecniche, affidati ad organi terzi o a professionisti del settore, mancando all’interno delle organizzazioni amministrative competenze altamente specifiche, dibattendo le decisioni non tanto su valutazioni di tutela precauzionale e di merito (una sensibilità locale alla tutela del territorio) ma quanto a dati scientifici e di sviluppo tecnologico, dove il bilanciamento tra valori fa prevalere il favor del legislatore verso gli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche[2]: una dequotazione della discrezionalità amministrativa con la prevalenza di quella tecnica (e della IA).

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La sez. I L’Aquila del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 giugno 2026, n. 455 (estensore Baraldi) dichiara la piena legittimità di un’ordinanza di demolizione di un manufatto per postazione televisiva/impianti tecnologici, in quanto realizzato senza preventivo rilascio del permesso di costruire[1], in area gravata da usi civici (terreno avente natura demaniale civica), a nulla rilevando la mancata individuazione del bene (mappali), aspetto che trova la sua collocazione nel provvedimento di acquisizione al patrimonio pubblico e non necessaria nel provvedimento repressivo dell’abuso edilizio.

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Antenna su terreno gravato da usi civici

Antenna su terreno gravato da usi civici

La sez. I L’Aquila del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 giugno 2026, n. 455 (estensore Baraldi) dichiara la piena legittimità di un’ordinanza di demolizione di un manufatto per postazione televisiva/impianti tecnologici, in quanto realizzato senza preventivo rilascio del permesso di costruire[1], in area gravata da usi civici (terreno avente natura demaniale civica), a nulla rilevando la mancata individuazione del bene (mappali), aspetto che trova la sua collocazione nel provvedimento di acquisizione al patrimonio pubblico e non necessaria nel provvedimento repressivo dell’abuso edilizio.

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