«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

FOIA - ACCESSO CIVICOL’accesso civico, secondo le indicazioni consultive del Consiglio di Stato, è ispirato ai principi del Freedom of information act (FOIA) statunitense in cui la regola – e non l’eccezione – è quella della possibilità di totale disvelamento di ogni atto (con un termine inglese ormai di uso comune, full disclosure).

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Accesso civico (FOIA)

Accesso civico (FOIA)

FOIA - ACCESSO CIVICOL’accesso civico, secondo le indicazioni consultive del Consiglio di Stato, è ispirato ai principi del Freedom of information act (FOIA) statunitense in cui la regola – e non l’eccezione – è quella della possibilità di totale disvelamento di ogni atto (con un termine inglese ormai di uso comune, full disclosure).

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Il diritto di accesso agli atti amministrativi, delineato dalla Legge n. 241 del 1990, rappresenta un diritto riconosciuto all’interessato (singolo o portatore di interessi pubblici o diffusi) di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, detenuti da un soggetto che esercita una funzione pubblica, con lo scopo di garantire da una parte, la tutela di una situazione giuridica rilevante (in grado di incidere i propri interessi), dall’altra garantire la partecipazione all’azione amministrativa, assicurando (così facendo) l’imparzialità e la trasparenza.

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Il diritto di accesso e la trasparenza

Il diritto di accesso e la trasparenza

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, delineato dalla Legge n. 241 del 1990, rappresenta un diritto riconosciuto all’interessato (singolo o portatore di interessi pubblici o diffusi) di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, detenuti da un soggetto che esercita una funzione pubblica, con lo scopo di garantire da una parte, la tutela di una situazione giuridica rilevante (in grado di incidere i propri interessi), dall’altra garantire la partecipazione all’azione amministrativa, assicurando (così facendo) l’imparzialità e la trasparenza.

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Legge 28 dicembre 2015, n. 221, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

L’art. 17 “Disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE”, assegna alla presenza di specifiche certificazioni la preferenza nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, sicché il possesso di tali indici di qualità ambientale costituiscono elemento distintivo e di prevalenza nelle graduatorie di merito nell’erogazione di risorse pubbliche.

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Collegato ambientale – green economy

Collegato ambientale – green economy

Legge 28 dicembre 2015, n. 221, “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”.

L’art. 17 “Disposizioni per promuovere l’adozione dei sistemi EMAS ed Ecolabel UE”, assegna alla presenza di specifiche certificazioni la preferenza nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, sicché il possesso di tali indici di qualità ambientale costituiscono elemento distintivo e di prevalenza nelle graduatorie di merito nell’erogazione di risorse pubbliche.

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Le commissioni di gara, al pari delle commissioni di concorso, hanno l’obbligo di essere composte da commissari che dichiarano l’assenza di ogni conflitto di interesse o coinvolgimento nella definizione dell’oggetto di gara, corollario delle regole della trasparenza, con il fondamentalmente scopo di eliminare i rischi di favoritismo e arbitrarietà nei confronti di taluni offerenti o di talune offerte.
La sussistenza di una situazione di incompatibilità dei membri della commissione di gara, tale da imporre l’obbligo di astensione, deve essere valutata ex ante, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il sospetto difetto di imparzialità è idoneo a determinare in relazione alla situazione specifica, ma anche con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva, onde evitare che la sussistenza dell’obbligo di astensione possa essere estesa a casi e fattispecie in alcun modo contemplate dalla normativa di riferimento.

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Commissioni di gara e conflitto di interessi

Commissioni di gara e conflitto di interessi

Le commissioni di gara, al pari delle commissioni di concorso, hanno l’obbligo di essere composte da commissari che dichiarano l’assenza di ogni conflitto di interesse o coinvolgimento nella definizione dell’oggetto di gara, corollario delle regole della trasparenza, con il fondamentalmente scopo di eliminare i rischi di favoritismo e arbitrarietà nei confronti di taluni offerenti o di talune offerte.
La sussistenza di una situazione di incompatibilità dei membri della commissione di gara, tale da imporre l’obbligo di astensione, deve essere valutata ex ante, in relazione agli effetti potenzialmente distorsivi che il sospetto difetto di imparzialità è idoneo a determinare in relazione alla situazione specifica, ma anche con estrema cautela in relazione alla sua portata soggettiva, onde evitare che la sussistenza dell’obbligo di astensione possa essere estesa a casi e fattispecie in alcun modo contemplate dalla normativa di riferimento.

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Il diritto di accesso in materia ambientale è facilitato rispetto alla disciplina generale al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati, con un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati, in via generale, dagli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.
In effetti, la disciplina dell’articolo 3 “Accesso all’informazione ambientale su richiesta” del D.Lgs. n. 195/2005, “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”,

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Diritto di accesso in materia ambientale

Diritto di accesso in materia ambientale

Il diritto di accesso in materia ambientale è facilitato rispetto alla disciplina generale al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati, con un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati, in via generale, dagli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.
In effetti, la disciplina dell’articolo 3 “Accesso all’informazione ambientale su richiesta” del D.Lgs. n. 195/2005, “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”,

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