«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. V Napoli del TAR Campania, con ordinanza 7 ottobre 2026 n. 2766 (estensore Palmarini), dichiara la piena legittimità di un’ordinanza sindacale, ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, ad horas che obbliga i proprietari di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade (le parti di terreno scoscese che si trovano immediatamente sopra o sotto i lati di una strada), sia a valle che a monte, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento (fenomeno ricorrente, potenziale fonte di danno, sicuramente di pericolo attuale), meglio definito (l’obbligo) nell’art. 31, Manutenzione delle ripe, del Codice della strada.

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Ordinanza ad horas per la manutenzione delle ripe

Ordinanza ad horas per la manutenzione delle ripe

La sez. V Napoli del TAR Campania, con ordinanza 7 ottobre 2026 n. 2766 (estensore Palmarini), dichiara la piena legittimità di un’ordinanza sindacale, ex art. 54 del d.lgs. n. 267/2000, ad horas che obbliga i proprietari di mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade (le parti di terreno scoscese che si trovano immediatamente sopra o sotto i lati di una strada), sia a valle che a monte, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale e realizzare, ove occorra, le necessarie opere di mantenimento (fenomeno ricorrente, potenziale fonte di danno, sicuramente di pericolo attuale), meglio definito (l’obbligo) nell’art. 31, Manutenzione delle ripe, del Codice della strada.

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La Corte costituzionale, con la sentenza 2 ottobre 2026, n. 157 (Estensore Petitti), dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del TSO in “segregazione” ospedaliera, e della sua eventuale proroga, debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica, celebrando un principio di civiltà giuridica del “giusto procedimento” e del contradittorio “assistito”[1], a garanzia di un principio (minimo) di legalità posto a fondamento dei diritti naturali essenziali e assoluti della persona: non essere privati della libertà personale.

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Il trattamento sanitario obbligatorio esige contraddittorio legale

Il trattamento sanitario obbligatorio esige contraddittorio legale

La Corte costituzionale, con la sentenza 2 ottobre 2026, n. 157 (Estensore Petitti), dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida del TSO in “segregazione” ospedaliera, e della sua eventuale proroga, debba svolgersi con le garanzie della difesa tecnica, celebrando un principio di civiltà giuridica del “giusto procedimento” e del contradittorio “assistito”[1], a garanzia di un principio (minimo) di legalità posto a fondamento dei diritti naturali essenziali e assoluti della persona: non essere privati della libertà personale.

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La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 25 settembre 2026, n. 7110, si allinea ai precedenti secondo i quali il conflitto di interessi, nelle procedure di gara esige da una parte, l’effettività del pericolo all’imparzialità del procedimento (minando la trasparenza)[1], con un legame diretto tra la situazione denunciata e l’interesse estraneo perseguito, dall’altra parte, la necessità (richiesta dalla norma su matrice comunitaria)[2] di fornire la prova (la c.d. intensità) non limitandosi ad una generica enunciazione del pericolo, dovendo dubitarsi sulla concorrenza: l’interesse personale incide sull’interesse generale, in danno al celere risultato e alla imparzialità tra operatori economici.

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La dimostrazione del conflitto di interessi e la trasparenza curriculare nel Codice dei contratti

La dimostrazione del conflitto di interessi e la trasparenza curriculare nel Codice dei contratti

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 25 settembre 2026, n. 7110, si allinea ai precedenti secondo i quali il conflitto di interessi, nelle procedure di gara esige da una parte, l’effettività del pericolo all’imparzialità del procedimento (minando la trasparenza)[1], con un legame diretto tra la situazione denunciata e l’interesse estraneo perseguito, dall’altra parte, la necessità (richiesta dalla norma su matrice comunitaria)[2] di fornire la prova (la c.d. intensità) non limitandosi ad una generica enunciazione del pericolo, dovendo dubitarsi sulla concorrenza: l’interesse personale incide sull’interesse generale, in danno al celere risultato e alla imparzialità tra operatori economici.

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La sentenza non definitiva e ordinanza di sospensione n. 139 del 17 settembre 2026, della sez. giur. Lombardia della Corte dei conti, accerta il danno erariale (indiretto) dalla condotta gravemente colposa, di un dipendente di stato civile di un Comune, per non aver riportato lo stato matrimoniale nelle certificazioni rilasciate per le “pubblicazioni”; causa di un risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti dall’Ente di appartenenza, a seguito di transazione, per la sentenza nullità del matrimonio civile contratto.

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Danno erariale dalla negligente mancata annotazione di separazione matrimoniale

Danno erariale dalla negligente mancata annotazione di separazione matrimoniale

La sentenza non definitiva e ordinanza di sospensione n. 139 del 17 settembre 2026, della sez. giur. Lombardia della Corte dei conti, accerta il danno erariale (indiretto) dalla condotta gravemente colposa, di un dipendente di stato civile di un Comune, per non aver riportato lo stato matrimoniale nelle certificazioni rilasciate per le “pubblicazioni”; causa di un risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) patiti dall’Ente di appartenenza, a seguito di transazione, per la sentenza nullità del matrimonio civile contratto.

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La sez. lavoro, della Corte di Cassazione, con la sentenza 31 agosto 2026, n. 24875 (Pres. Dipaolantonio, Est. Conte), si occupa di “interpretare” una norma del Codice di comportamento, ex comma 1, dell’art. 5, Partecipazione ad associazioni e organizzazioni, del DPR n. 62/2013, nella quale il dipendente pubblico deve comunicare «tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio», con esclusione dell’iscrizione «a partiti politici o a sindacati», rendendo un dovere negoziale (un obbligo sanzionabile), ossia, attinente al rapporto di lavoro (i cd obblighi contrattuali di correttezza, buona fede e fedeltà, ex artt. 1175, 1375 e 2105 c.c.)[1] che si manifesta formalmente con il dovere di informare il superiore (alias la PA) dell’appartenenza alla massoneria: un obbligo dichiarativo finalizzato a consentire un controllo su possibili controinteressenze, la cui omissione o mendacio è sanzionabile.

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Il dipendente pubblico iscritto alla massoneria non è tenuto al segreto

Il dipendente pubblico iscritto alla massoneria non è tenuto al segreto

La sez. lavoro, della Corte di Cassazione, con la sentenza 31 agosto 2026, n. 24875 (Pres. Dipaolantonio, Est. Conte), si occupa di “interpretare” una norma del Codice di comportamento, ex comma 1, dell’art. 5, Partecipazione ad associazioni e organizzazioni, del DPR n. 62/2013, nella quale il dipendente pubblico deve comunicare «tempestivamente al responsabile dell’ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano interferire con lo svolgimento dell’attività dell’ufficio», con esclusione dell’iscrizione «a partiti politici o a sindacati», rendendo un dovere negoziale (un obbligo sanzionabile), ossia, attinente al rapporto di lavoro (i cd obblighi contrattuali di correttezza, buona fede e fedeltà, ex artt. 1175, 1375 e 2105 c.c.)[1] che si manifesta formalmente con il dovere di informare il superiore (alias la PA) dell’appartenenza alla massoneria: un obbligo dichiarativo finalizzato a consentire un controllo su possibili controinteressenze, la cui omissione o mendacio è sanzionabile.

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