«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 13 ottobre 2025, n. 1621 (Est. Ciconte), si allinea ai precedenti dove il Consigliere comunale non può impugnare gli atti consiliari salvo la presenza di una lesione alle proprie prerogative: un’incisione diretta allo status, impedendo l’esercizio del mandato, generando un vulnus alla funzione pubblica di un eletto (senza vincolo di rappresentanza, rectius divieto di mandato imperativo, con il richiamo all’art. 67 Cost.) e alle libertà positive (esercitabili con «disciplina e onore», ex comma 2 dell’art. 54 Cost., un imperativo etico di perseguire il bene collettivo), ossia con una condotta «improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione», ex comma 1, dell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 (riflesso diretto dell’art. 97 Cost.): il consigliere comunale è libero di aderire ad un gruppo consiliare, e quando nessun gruppo è rappresentativo del proprio pensiero, la costituzione di un gruppo misto uninominale è un diritto non contendibile.

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L’abbandono del consigliere comunale dal proprio gruppo

L’abbandono del consigliere comunale dal proprio gruppo

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 13 ottobre 2025, n. 1621 (Est. Ciconte), si allinea ai precedenti dove il Consigliere comunale non può impugnare gli atti consiliari salvo la presenza di una lesione alle proprie prerogative: un’incisione diretta allo status, impedendo l’esercizio del mandato, generando un vulnus alla funzione pubblica di un eletto (senza vincolo di rappresentanza, rectius divieto di mandato imperativo, con il richiamo all’art. 67 Cost.) e alle libertà positive (esercitabili con «disciplina e onore», ex comma 2 dell’art. 54 Cost., un imperativo etico di perseguire il bene collettivo), ossia con una condotta «improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione», ex comma 1, dell’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000 (riflesso diretto dell’art. 97 Cost.): il consigliere comunale è libero di aderire ad un gruppo consiliare, e quando nessun gruppo è rappresentativo del proprio pensiero, la costituzione di un gruppo misto uninominale è un diritto non contendibile.

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La sez. I Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 10 novembre 2025 n. 3619 (Est. Di Paolo), accoglie il ricorso di un giornalista avverso il diniego dell’accesso civico generalizzato opposto da una PA, riferito all’ammontare della spesa per la realizzazione di opere olimpiche, non avendo dimostrato sufficientemente le ragioni del rifiuto, ossia l’incisione della posizione del privato rispetto all’ostensione documentale, offrendo una ricca disamina sul diritto FOIA (Freedom of information Act).

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L’accesso civico generalizzato del giornalista ai giochi olimpici

L’accesso civico generalizzato del giornalista ai giochi olimpici

La sez. I Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 10 novembre 2025 n. 3619 (Est. Di Paolo), accoglie il ricorso di un giornalista avverso il diniego dell’accesso civico generalizzato opposto da una PA, riferito all’ammontare della spesa per la realizzazione di opere olimpiche, non avendo dimostrato sufficientemente le ragioni del rifiuto, ossia l’incisione della posizione del privato rispetto all’ostensione documentale, offrendo una ricca disamina sul diritto FOIA (Freedom of information Act).

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La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 6 novembre 2025, n. 7159 (est. D’ALTERIO) conferma la piena legittimità della revoca operata dal Consiglio comunale del Collegio dei revisori dei conti (organo interno) a seguito di reiterata violazione del Regolamento di contabilità, con ritardi e aggravi procedimentali riflessi direttamente sulla funzionalità del Comune in non palese contrasto con i doveri di “collaborazione” (assunti peraltro a principio generale dalla legge n. 241/1990, positivizzati, anche dal Codice dei contratti pubblici).

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La legittima revoca del Collegio dei revisori dei conti

La legittima revoca del Collegio dei revisori dei conti

La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 6 novembre 2025, n. 7159 (est. D’ALTERIO) conferma la piena legittimità della revoca operata dal Consiglio comunale del Collegio dei revisori dei conti (organo interno) a seguito di reiterata violazione del Regolamento di contabilità, con ritardi e aggravi procedimentali riflessi direttamente sulla funzionalità del Comune in non palese contrasto con i doveri di “collaborazione” (assunti peraltro a principio generale dalla legge n. 241/1990, positivizzati, anche dal Codice dei contratti pubblici).

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La sez. V, del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 agosto 2025, n. 7132, afferma la correttezza del diniego da parte di una Amministrazione all’affissione di manifesti, sulle vie pubbliche, contro l’insegnamento della c.d. “teoria del gender” nelle scuole, non potendo ammettere una forma di pubblicità lesiva con «messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche», ai sensi dell’art. 23, comma 4 bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), confermando che spetta all’Amministrazione, nell’ambito della propria discrezionalità, valutare caso per caso se la stessa presenti quei caratteri che il legislatore ha ritenuto fonte di possibile disagio o pregiudizio per gli utenti della strada, nonché motivare, nell’ambito di un eventuale provvedimento di diniego, le ostative al rilascio dell’autorizzazione avuto riguardo agli specifici elementi che la normativa impone di prendere in considerazione[1].

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Nessuna discriminazione sulla questione di genere

Nessuna discriminazione sulla questione di genere

La sez. V, del Consiglio di Stato, con la sentenza 29 agosto 2025, n. 7132, afferma la correttezza del diniego da parte di una Amministrazione all’affissione di manifesti, sulle vie pubbliche, contro l’insegnamento della c.d. “teoria del gender” nelle scuole, non potendo ammettere una forma di pubblicità lesiva con «messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche», ai sensi dell’art. 23, comma 4 bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), confermando che spetta all’Amministrazione, nell’ambito della propria discrezionalità, valutare caso per caso se la stessa presenti quei caratteri che il legislatore ha ritenuto fonte di possibile disagio o pregiudizio per gli utenti della strada, nonché motivare, nell’ambito di un eventuale provvedimento di diniego, le ostative al rilascio dell’autorizzazione avuto riguardo agli specifici elementi che la normativa impone di prendere in considerazione[1].

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  1. Il dictum

Con la deliberazione delle sez. Autonomie della Corte dei conti, del 17 ottobre 2025, n. 19 (relatore Cons. GLINIANSKI), dal titolo Ambito applicativo dell’obbligo di copertura assicurativa dei progettisti e verificatori ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, nell’esercizio del suo potere nomofilattico su una questione sottoposta dalla sez. contr. Toscana, interviene per definire la piena legittimità della copertura assicurativa dei danni (i rischi) derivanti dall’esercizio dell’attività “professionale” del progettista e del verificatore (interni alla PA), in deroga al generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, alla luce della nuova disciplina del Codice dei contratti pubblici, improntato, tra i molti, al principio della fiducia (fides, lealtà comportamentale e rispetto dei patti).

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L’assicurazione per colpa grave dei progettisti e verificatori interni alla P.A.

L’assicurazione per colpa grave dei progettisti e verificatori interni alla P.A.
  1. Il dictum

Con la deliberazione delle sez. Autonomie della Corte dei conti, del 17 ottobre 2025, n. 19 (relatore Cons. GLINIANSKI), dal titolo Ambito applicativo dell’obbligo di copertura assicurativa dei progettisti e verificatori ai sensi del d.lgs. n. 36/2023, nell’esercizio del suo potere nomofilattico su una questione sottoposta dalla sez. contr. Toscana, interviene per definire la piena legittimità della copertura assicurativa dei danni (i rischi) derivanti dall’esercizio dell’attività “professionale” del progettista e del verificatore (interni alla PA), in deroga al generale divieto di assicurazione della responsabilità amministrativo-contabile, alla luce della nuova disciplina del Codice dei contratti pubblici, improntato, tra i molti, al principio della fiducia (fides, lealtà comportamentale e rispetto dei patti).

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La sez. I Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 8 ottobre 2025 n. 2197, legittima l’applicazione di una norma regolamentare sull’obbligo di un deposito cauzionale per i rispristini stradali (manomissione del suolo per interventi sui sottoservizi) adottato dopo il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori: vale il principio del tempus regit actum sulle vicende dei rapporti secondo lo ius superveniens[1].

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Piena legittimità della disciplina ex post sui ripristini stradali

Piena legittimità della disciplina ex post sui ripristini stradali

La sez. I Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 8 ottobre 2025 n. 2197, legittima l’applicazione di una norma regolamentare sull’obbligo di un deposito cauzionale per i rispristini stradali (manomissione del suolo per interventi sui sottoservizi) adottato dopo il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione dei lavori: vale il principio del tempus regit actum sulle vicende dei rapporti secondo lo ius superveniens[1].

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