«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 22 giugno 2026, n. 1192 (estensore Palmisano), pronuncia l’illegittimità di un’ordinanza sindacale (riconducibile alla categoria degli atti a contenuto generale) che obbliga, per ragioni sanitarie, l’uso della museruola per l’accesso ai luoghi aperti al pubblico e, contestualmente, il divieto di condurre animali all’interno di parchi pubblici e aree verdi comunali: il provvedimento risulta assunto in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, viene già assolto con le disposizioni statali sull’obbligo degli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio[1].

Continua a leggere→

Pieno accesso degli animali ai giardini e parchi

Pieno accesso degli animali ai giardini e parchi

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 22 giugno 2026, n. 1192 (estensore Palmisano), pronuncia l’illegittimità di un’ordinanza sindacale (riconducibile alla categoria degli atti a contenuto generale) che obbliga, per ragioni sanitarie, l’uso della museruola per l’accesso ai luoghi aperti al pubblico e, contestualmente, il divieto di condurre animali all’interno di parchi pubblici e aree verdi comunali: il provvedimento risulta assunto in violazione dei principi di adeguatezza e di proporzionalità dell’azione amministrativa, atteso che lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, viene già assolto con le disposizioni statali sull’obbligo degli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglio[1].

Continua a leggere→

La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 29 maggio 2025, n. 4106 (estensore Cavallo), conferma la natura del vincolo cimiteriale avente carattere assoluto[1], in relazione alla cura di una molteplicità di interessi pubblici, con la conseguente inedificabilità del suolo, salvo deroghe eccezionali sempre motivabili dalla presenza di un interesse generale, alieno da esigenze dei privati circoscritte a puntuali condizioni elencate dalla legge.

Continua a leggere→

Il vincolo cimiteriale

Il vincolo cimiteriale

La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 29 maggio 2025, n. 4106 (estensore Cavallo), conferma la natura del vincolo cimiteriale avente carattere assoluto[1], in relazione alla cura di una molteplicità di interessi pubblici, con la conseguente inedificabilità del suolo, salvo deroghe eccezionali sempre motivabili dalla presenza di un interesse generale, alieno da esigenze dei privati circoscritte a puntuali condizioni elencate dalla legge.

Continua a leggere→