La sez. II del TAR Lombardia, Milano, 7 agosto 2026, n. 4056, accoglie il ricorso e annulla la determinazione di diniego all’accoglimento della richiesta rimborso e conguaglio del contributo di costruzione e il conguaglio della monetizzazione delle aree a standard, accertando il diritto alla restituzione della maggior somma corrisposta dal costruttore a tale titolo: viene confermato l’orientamento secondo il quale nella determinazione del “contributo di costruzione” siamo in presenza di posizioni giuridiche paritetiche, eventuali errori di calcolo sono soggetti alla prescrizione decennale, mentre il potere di autotutela, nella determinazione della monetizzazione degli standard, può essere esercitato entro i termini rigorosi di legge.
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