«Libero Pensatore» (sempre)

L’articolo 28, della legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, introduce il diritto per l’interessato di chiedere un indennizzo, sino alla somma massima di euro duemila, per il “semplice ritardo” della pubblica amministrazione, nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati a istanza di parte, precisando, in prima applicazione e in via sperimentale, che l’efficacia di tale istituto avviene esclusivamente per i procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio di un’attività d’impresa iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge (21 agosto 2013).

Inoltre, l’articolo citato integra l’articolo 2 bis della legge 241 del 1990 con l’estensione dell’indennizzo da “mero ritardo”, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposito atto normativo, a tutti i procedimenti ad istanza di parte, precisando che le somme corrisposte o da corrispondere vanno detratte dal risarcimento del danno.

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Indenizzo per il mero ritardo della p.a.

L’articolo 28, della legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto -legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, introduce il diritto per l’interessato di chiedere un indennizzo, sino alla somma massima di euro duemila, per il “semplice ritardo” della pubblica amministrazione, nella conclusione dei procedimenti amministrativi iniziati a istanza di parte, precisando, in prima applicazione e in via sperimentale, che l’efficacia di tale istituto avviene esclusivamente per i procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio di un’attività d’impresa iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge (21 agosto 2013).

Inoltre, l’articolo citato integra l’articolo 2 bis della legge 241 del 1990 con l’estensione dell’indennizzo da “mero ritardo”, alle condizioni e con le modalità da stabilirsi con apposito atto normativo, a tutti i procedimenti ad istanza di parte, precisando che le somme corrisposte o da corrispondere vanno detratte dal risarcimento del danno.

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La servitù (diritto reale sulla cosa altrui) di uso pubblico su una strada di proprietà privata (da non confondere con le strade vicinali private formate “ex collatione privatorum agrorum” di proprietà dei conferenti) è caratterizzata dall’utilizzazione, da parte di una collettività indeterminata di persone, del bene privato idoneo, quest’ultimo, al soddisfacimento di un interesse generale.
La prima conseguenza comporta che tale “uso” incide sull’utilizzo del bene privato, bene che deve essere da una parte, idoneo allo scopo, dall’altra, essere effettivamente destinato al servizio della totalità dei cittadini (uti cives), quali titolari di un pubblico interesse (non uti singuli): la collettività si trova in una posizione “qualificata” (iura in re aliena) rispetto al bene gravato.
In questa prospettiva, le strade vicinali si caratterizzano per la proprietà privata del suolo, compresi accessori e pertinenze, mentre l’uso è in capo all’ente pubblico (e, in via strumentale, a tutta la popolazione), titolare di un diritto reale di transito (ex art. 825 c.c.); di converso quelle demaniali si identificano per l’appartenenza solamente alla P.A. (nelle sue articolazioni).

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Strade vicinali

La servitù (diritto reale sulla cosa altrui) di uso pubblico su una strada di proprietà privata (da non confondere con le strade vicinali private formate “ex collatione privatorum agrorum” di proprietà dei conferenti) è caratterizzata dall’utilizzazione, da parte di una collettività indeterminata di persone, del bene privato idoneo, quest’ultimo, al soddisfacimento di un interesse generale.
La prima conseguenza comporta che tale “uso” incide sull’utilizzo del bene privato, bene che deve essere da una parte, idoneo allo scopo, dall’altra, essere effettivamente destinato al servizio della totalità dei cittadini (uti cives), quali titolari di un pubblico interesse (non uti singuli): la collettività si trova in una posizione “qualificata” (iura in re aliena) rispetto al bene gravato.
In questa prospettiva, le strade vicinali si caratterizzano per la proprietà privata del suolo, compresi accessori e pertinenze, mentre l’uso è in capo all’ente pubblico (e, in via strumentale, a tutta la popolazione), titolare di un diritto reale di transito (ex art. 825 c.c.); di converso quelle demaniali si identificano per l’appartenenza solamente alla P.A. (nelle sue articolazioni).

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Nell’ambito del pubblico impiego, la prestazione di lavoro straordinario soggiace ai profili costituzionali dell’articolo 36 e alla manifestazione espressa dal datore di lavoro pubblico di avvalersi della prestazione oltre i limiti ordinari.

L’erogazione del compenso presuppone, in via generale, una concreta verifica della sussistenza di ragioni di pubblico interesse in primis, così da giustificare tale forma di prestazione eccedente il normale orario di servizio, in secundis una preventiva autorizzazione a copertura, da una parte, dei citati presupposti, dall’altra, della verifica del rispetto anche dei limiti di spesa fissati dal bilancio di previsione (Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2013, n. 4268).

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Lavoro straordinario per esigenze indilazionabili

Nell’ambito del pubblico impiego, la prestazione di lavoro straordinario soggiace ai profili costituzionali dell’articolo 36 e alla manifestazione espressa dal datore di lavoro pubblico di avvalersi della prestazione oltre i limiti ordinari.

L’erogazione del compenso presuppone, in via generale, una concreta verifica della sussistenza di ragioni di pubblico interesse in primis, così da giustificare tale forma di prestazione eccedente il normale orario di servizio, in secundis una preventiva autorizzazione a copertura, da una parte, dei citati presupposti, dall’altra, della verifica del rispetto anche dei limiti di spesa fissati dal bilancio di previsione (Cons. Stato, sez. V, 26 agosto 2013, n. 4268).

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In una area prospicente ad un plesso scolastico, un cittadino si rivolge al giudice per porre fine al disturbo causato dalle grida dei bambini proveniente dalla vicina scuola, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.

In primo grado, il Tribunale ordinò ai convenuti di non consentire il gioco e la presenza dei bambini in una limitata parte dell’area di pertinenza della scuola d’infanzia; in appello, la Corte, impose di limitare l’orario dei giochi ad un’ora e mezza al giorno.

La Corte d’appello ha affermato altresì la propria giurisdizione sul rilievo che l’inosservanza da parte della pubblica amministrazione di regole tecniche, ovvero di canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata innanzi al giudice ordinario, sia quando si richieda la condanna della p.a. ad un facere sia quando si agisca per il risarcimento del danno, giacché la domanda non investe allora scelte e atti autoritativi dell’amministrazione, bensì un’attività materiale, soggetta al rispetto del principio generale del neminem laedere.

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Vietato giocare ai bambini (a scuola) se disturbano la quiete del vicino

In una area prospicente ad un plesso scolastico, un cittadino si rivolge al giudice per porre fine al disturbo causato dalle grida dei bambini proveniente dalla vicina scuola, chiedendo altresì il risarcimento dei danni.

In primo grado, il Tribunale ordinò ai convenuti di non consentire il gioco e la presenza dei bambini in una limitata parte dell’area di pertinenza della scuola d’infanzia; in appello, la Corte, impose di limitare l’orario dei giochi ad un’ora e mezza al giorno.

La Corte d’appello ha affermato altresì la propria giurisdizione sul rilievo che l’inosservanza da parte della pubblica amministrazione di regole tecniche, ovvero di canoni di diligenza e prudenza, può essere denunciata innanzi al giudice ordinario, sia quando si richieda la condanna della p.a. ad un facere sia quando si agisca per il risarcimento del danno, giacché la domanda non investe allora scelte e atti autoritativi dell’amministrazione, bensì un’attività materiale, soggetta al rispetto del principio generale del neminem laedere.

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La prima sezione del T.A.R. Campania – Napoli, con la sentenza 19 giugno 2013, n. 3154 (1), interviene annullando la disposizione di servizio (e condannando l’amministrazione soccombente alle spese) con la quale un Sindaco ha ordinato ai responsabili dei servizi e uffici di staff nonché al Segretario Generale di consentire ai consiglieri comunali di permanere negli uffici comunali, per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, nei giorni e in orari prestabiliti (accesso agli atti solo il lunedì dalle 9:00 alle 13:00 ed il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00, fatta eccezione per gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale).

I consiglieri ricorrenti (2), censurano l’atto, deducendo la carenza di competenza del sindaco in materia, nonché la mancanza di congrua motivazione e la violazione delle norme che garantiscono il pieno diritto di accesso agli atti del comune (ex art. 43 t.u.e.l., violazione dello Statuto e del regolamento comunale).

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Il sindaco non può limitare il diritto di accesso dei consiglieri comunali

La prima sezione del T.A.R. Campania – Napoli, con la sentenza 19 giugno 2013, n. 3154 (1), interviene annullando la disposizione di servizio (e condannando l’amministrazione soccombente alle spese) con la quale un Sindaco ha ordinato ai responsabili dei servizi e uffici di staff nonché al Segretario Generale di consentire ai consiglieri comunali di permanere negli uffici comunali, per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, nei giorni e in orari prestabiliti (accesso agli atti solo il lunedì dalle 9:00 alle 13:00 ed il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00, fatta eccezione per gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale).

I consiglieri ricorrenti (2), censurano l’atto, deducendo la carenza di competenza del sindaco in materia, nonché la mancanza di congrua motivazione e la violazione delle norme che garantiscono il pieno diritto di accesso agli atti del comune (ex art. 43 t.u.e.l., violazione dello Statuto e del regolamento comunale).

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Il T.A.R. Lazio – Roma, sez. III bis, con la sentenza 2 settembre 2013 n. 8061 interviene per dichiarare l’annullamento del rigetto della richiesta di assegnazione di un insegnante di sostegno ad un minore (in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992), imponendo alla P.A. di attivarsi con ogni mezzo per garantire il diritto del minore all’insegnamento di sostegno per un orario adeguato.

È noto che “l’istruzione dell’obbligo per i portatori di handicap deve ormai avvenire non più con gli strumenti delle classi differenziali, ma nelle classi normali della scuola pubblica, salvo ipotesi residuali ed eccezionali di sezioni staccate della scuola statale in centri di degenza e ricovero. A tal fine, per agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità (come diritto primario della persona senza distinzioni, argomentando dagli artt. 2, 3, 34, primo comma, e 38, terzo comma, della Costituzione), sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap con impiego di docenti specializzati (sentenza n. 215 del 1987). I particolari titoli di specializzazione per l’adempimento delle ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno a favore dei suddetti alunni costituiscono un requisito per l’utilizzazione dei docenti in tali funzioni, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di provvedersi degli insegnanti di sostegno forniti di idonei titoli di specializzazione” (Corte Cost., sentenza n.52 del 2000).

 

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Il diritto allo studio non va discriminato

Il T.A.R. Lazio – Roma, sez. III bis, con la sentenza 2 settembre 2013 n. 8061 interviene per dichiarare l’annullamento del rigetto della richiesta di assegnazione di un insegnante di sostegno ad un minore (in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 104/1992), imponendo alla P.A. di attivarsi con ogni mezzo per garantire il diritto del minore all’insegnamento di sostegno per un orario adeguato.

È noto che “l’istruzione dell’obbligo per i portatori di handicap deve ormai avvenire non più con gli strumenti delle classi differenziali, ma nelle classi normali della scuola pubblica, salvo ipotesi residuali ed eccezionali di sezioni staccate della scuola statale in centri di degenza e ricovero. A tal fine, per agevolare l’attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità (come diritto primario della persona senza distinzioni, argomentando dagli artt. 2, 3, 34, primo comma, e 38, terzo comma, della Costituzione), sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap con impiego di docenti specializzati (sentenza n. 215 del 1987). I particolari titoli di specializzazione per l’adempimento delle ineliminabili (anche sul piano costituzionale) forme di integrazione e di sostegno a favore dei suddetti alunni costituiscono un requisito per l’utilizzazione dei docenti in tali funzioni, con conseguente obbligo per l’Amministrazione di provvedersi degli insegnanti di sostegno forniti di idonei titoli di specializzazione” (Corte Cost., sentenza n.52 del 2000).

 

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