«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il manager di rete

Il manager di rete è una figura che è portata alle sfide del cambiamento e si caratterizza per la multidisciplinarietà della preparazione (frutto sia di un percorso formativo giuridico – economico che di esperienza organizzativa pratica), con doti e qualità da leader costruite sul e nel campo.

Con tali caratteri il manager di rete non è solamente un leader carismatico (attitudine che potrebbe essere innata) ma è principalmente un compositore della leadership dell’innovazione, della ricerca, dello scambio, delle idee, dell’essere, con una correlata predisposizione a influenzare e contaminare i propri collaboratori valorizzandoli – ognuno per i propri talenti – in un contesto non competitivo.

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Il manager di rete

Il manager di rete

Il manager di rete è una figura che è portata alle sfide del cambiamento e si caratterizza per la multidisciplinarietà della preparazione (frutto sia di un percorso formativo giuridico – economico che di esperienza organizzativa pratica), con doti e qualità da leader costruite sul e nel campo.

Con tali caratteri il manager di rete non è solamente un leader carismatico (attitudine che potrebbe essere innata) ma è principalmente un compositore della leadership dell’innovazione, della ricerca, dello scambio, delle idee, dell’essere, con una correlata predisposizione a influenzare e contaminare i propri collaboratori valorizzandoli – ognuno per i propri talenti – in un contesto non competitivo.

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Commissione di gara e collegio perfetto

Si annota che la Commissione di gara costituisce un collegio perfetto[1], che deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi il cui l’organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie[2], rispetto alle quali si configura l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, mentre tale collegialità non è indispensabile quando occorre effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali verificabili a posteriori dall’intero consesso[3].

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Commissione di gara e collegio perfetto

Commissione di gara e collegio perfetto

Si annota che la Commissione di gara costituisce un collegio perfetto[1], che deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi il cui l’organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie[2], rispetto alle quali si configura l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, mentre tale collegialità non è indispensabile quando occorre effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali verificabili a posteriori dall’intero consesso[3].

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Assistiamo ad una recente filiera normativa di emergenza che nell’intento “risorgimentale” di rifare l’Italia e di rispettare il command comunitario di ridurre la spesa pubblica, tra promesse e proclami, intenderebbe anche riformare il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, pretendendo l’aumento della produttività e dell’orario di servizio ma diminuendo il salario e precarizzando il dipendente pubblico, specie se dirigente, in evidente contrasto con l’obiettivo generale “delle politiche del lavoro pubblico”; politiche, oltre che norme di legge, tese ad assumere il personale pubblico attraverso un concorso e a tempo indeterminato (il lavoro a termine è, o era, una eccezione).

Qualche dovuta perplessità sul reale intento di questa riforma, tra le tante riforme annunciate, è possibile immaginare in un nuovo concetto (e prassi) di relazioni e di contrappesi tra “politica”, che opera rivolta all’indirizzo e alla programmazione, e “amministrazione”, che si adopera per la gestione e il risultato; un tempo il “principio di separazione” garantivano l’imparzialità e l’indipendenza (rectius la legalità) della pubblica amministrazione, precludendo qualsiasi interferenza e confusione nell’esplicazione dell’azione amministrativa, in conseguenza della chiara individuazione dei compiti e delle conseguenti responsabilità politiche e tecniche.

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Senza titolo e senza concorso: la riforma del pubblico impiego

Assistiamo ad una recente filiera normativa di emergenza che nell’intento “risorgimentale” di rifare l’Italia e di rispettare il command comunitario di ridurre la spesa pubblica, tra promesse e proclami, intenderebbe anche riformare il rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione, pretendendo l’aumento della produttività e dell’orario di servizio ma diminuendo il salario e precarizzando il dipendente pubblico, specie se dirigente, in evidente contrasto con l’obiettivo generale “delle politiche del lavoro pubblico”; politiche, oltre che norme di legge, tese ad assumere il personale pubblico attraverso un concorso e a tempo indeterminato (il lavoro a termine è, o era, una eccezione).

Qualche dovuta perplessità sul reale intento di questa riforma, tra le tante riforme annunciate, è possibile immaginare in un nuovo concetto (e prassi) di relazioni e di contrappesi tra “politica”, che opera rivolta all’indirizzo e alla programmazione, e “amministrazione”, che si adopera per la gestione e il risultato; un tempo il “principio di separazione” garantivano l’imparzialità e l’indipendenza (rectius la legalità) della pubblica amministrazione, precludendo qualsiasi interferenza e confusione nell’esplicazione dell’azione amministrativa, in conseguenza della chiara individuazione dei compiti e delle conseguenti responsabilità politiche e tecniche.

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La sezione quinta dei giudici di Palazzo Spada, con la sentenza 31 marzo 2014, n. 1542, interviene nel delineare – sul piano formale – i requisiti necessari per rendere valida la sottoscrizione delle liste elettorali per le elezioni amministrative in piena osservanza dei precetti del Testo unico della documentazione amministrativa (ex D.P.R. n.445/2000).

L’intera vicenda, attinente alla irregolarità dell’ammissione alla competizione elettorale di candidature “illegittimamente” autenticate e qualora accolta, tale posizione processuale, si produrrebbe l’effetto derivato di invalidare l’esito elettorale (la proclamazione degli eletti)[1].

In prime cure, il ricorso veniva respinto rilevando che l’autenticazione delle firme risultava sostanzialmente corretta e che l’unica “irregolarità” riguardava la successiva apposizione del timbro non disponibile al momento della sottoscrizione (tale mancanza non è di per sé idonea a inficiare le operazioni di autenticazione si sosteneva nella sentenza).

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Autentica delle firme nelle liste elettorali

La sezione quinta dei giudici di Palazzo Spada, con la sentenza 31 marzo 2014, n. 1542, interviene nel delineare – sul piano formale – i requisiti necessari per rendere valida la sottoscrizione delle liste elettorali per le elezioni amministrative in piena osservanza dei precetti del Testo unico della documentazione amministrativa (ex D.P.R. n.445/2000).

L’intera vicenda, attinente alla irregolarità dell’ammissione alla competizione elettorale di candidature “illegittimamente” autenticate e qualora accolta, tale posizione processuale, si produrrebbe l’effetto derivato di invalidare l’esito elettorale (la proclamazione degli eletti)[1].

In prime cure, il ricorso veniva respinto rilevando che l’autenticazione delle firme risultava sostanzialmente corretta e che l’unica “irregolarità” riguardava la successiva apposizione del timbro non disponibile al momento della sottoscrizione (tale mancanza non è di per sé idonea a inficiare le operazioni di autenticazione si sosteneva nella sentenza).

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La prima sezione del T.A.R. Campania – Napoli, con la sentenza 19 giugno 2013, n. 3154 (1), interviene annullando la disposizione di servizio (e condannando l’amministrazione soccombente alle spese) con la quale un Sindaco ha ordinato ai responsabili dei servizi e uffici di staff nonché al Segretario Generale di consentire ai consiglieri comunali di permanere negli uffici comunali, per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, nei giorni e in orari prestabiliti (accesso agli atti solo il lunedì dalle 9:00 alle 13:00 ed il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00, fatta eccezione per gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale).

I consiglieri ricorrenti (2), censurano l’atto, deducendo la carenza di competenza del sindaco in materia, nonché la mancanza di congrua motivazione e la violazione delle norme che garantiscono il pieno diritto di accesso agli atti del comune (ex art. 43 t.u.e.l., violazione dello Statuto e del regolamento comunale).

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Il sindaco non può limitare il diritto di accesso dei consiglieri comunali

La prima sezione del T.A.R. Campania – Napoli, con la sentenza 19 giugno 2013, n. 3154 (1), interviene annullando la disposizione di servizio (e condannando l’amministrazione soccombente alle spese) con la quale un Sindaco ha ordinato ai responsabili dei servizi e uffici di staff nonché al Segretario Generale di consentire ai consiglieri comunali di permanere negli uffici comunali, per l’esercizio del diritto di accesso agli atti, nei giorni e in orari prestabiliti (accesso agli atti solo il lunedì dalle 9:00 alle 13:00 ed il mercoledì dalle 16:00 alle 18:00, fatta eccezione per gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale).

I consiglieri ricorrenti (2), censurano l’atto, deducendo la carenza di competenza del sindaco in materia, nonché la mancanza di congrua motivazione e la violazione delle norme che garantiscono il pieno diritto di accesso agli atti del comune (ex art. 43 t.u.e.l., violazione dello Statuto e del regolamento comunale).

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A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, alla struttura burocratica della P.A. è stata attribuita la competenza “esclusiva” nella gestione dell’attività amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mentre agli organi di governo sono rimaste le funzioni di indirizzo politico; con specifico riguardo agli Enti locali, il D.Lgs. n. 267/2000 dispone all’art. 107 che gli statuti ed i regolamenti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete in via esclusiva ai dirigenti.
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Dubbi sull’imparzialità

A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, alla struttura burocratica della P.A. è stata attribuita la competenza “esclusiva” nella gestione dell’attività amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mentre agli organi di governo sono rimaste le funzioni di indirizzo politico; con specifico riguardo agli Enti locali, il D.Lgs. n. 267/2000 dispone all’art. 107 che gli statuti ed i regolamenti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete in via esclusiva ai dirigenti.
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