«Libero Pensatore» (sempre)

Nella collocazione degli impianti di telefonia (SRB) l’esercizio del potere discrezionale della PA è sempre più ancorato a valutazioni prevalentemente di natura tecnica, capaci di dimostrare eventuali limiti di individuazione dei siti dovuti a fattori oggettivi, o alla presenza di vincoli assoluti, tali da compromettere il patrimonio storico/ambientale/archeologico[1], oppure la presenza di immissioni nocive per l’uomo: aspetti che devono essere dimostrati con perizie o verificazioni tecniche, affidati ad organi terzi o a professionisti del settore, mancando all’interno delle organizzazioni amministrative competenze altamente specifiche, dibattendo le decisioni non tanto su valutazioni di tutela precauzionale e di merito (una sensibilità locale alla tutela del territorio) ma quanto a dati scientifici e di sviluppo tecnologico, dove il bilanciamento tra valori fa prevalere il favor del legislatore verso gli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche[2]: una dequotazione della discrezionalità amministrativa con la prevalenza di quella tecnica (e della IA).

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Il favor delle infrastrutture di comunicazione elettronica, la dequotazione della discrezionalità amministrativa e l’ingresso della IA

Il favor delle infrastrutture di comunicazione elettronica, la dequotazione della discrezionalità amministrativa e l’ingresso della IA

Nella collocazione degli impianti di telefonia (SRB) l’esercizio del potere discrezionale della PA è sempre più ancorato a valutazioni prevalentemente di natura tecnica, capaci di dimostrare eventuali limiti di individuazione dei siti dovuti a fattori oggettivi, o alla presenza di vincoli assoluti, tali da compromettere il patrimonio storico/ambientale/archeologico[1], oppure la presenza di immissioni nocive per l’uomo: aspetti che devono essere dimostrati con perizie o verificazioni tecniche, affidati ad organi terzi o a professionisti del settore, mancando all’interno delle organizzazioni amministrative competenze altamente specifiche, dibattendo le decisioni non tanto su valutazioni di tutela precauzionale e di merito (una sensibilità locale alla tutela del territorio) ma quanto a dati scientifici e di sviluppo tecnologico, dove il bilanciamento tra valori fa prevalere il favor del legislatore verso gli investimenti digitali delle comunicazioni elettroniche[2]: una dequotazione della discrezionalità amministrativa con la prevalenza di quella tecnica (e della IA).

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La sez. I L’Aquila del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 giugno 2026, n. 455 (estensore Baraldi) dichiara la piena legittimità di un’ordinanza di demolizione di un manufatto per postazione televisiva/impianti tecnologici, in quanto realizzato senza preventivo rilascio del permesso di costruire[1], in area gravata da usi civici (terreno avente natura demaniale civica), a nulla rilevando la mancata individuazione del bene (mappali), aspetto che trova la sua collocazione nel provvedimento di acquisizione al patrimonio pubblico e non necessaria nel provvedimento repressivo dell’abuso edilizio.

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Antenna su terreno gravato da usi civici

Antenna su terreno gravato da usi civici

La sez. I L’Aquila del TAR Abruzzo, con la sentenza 23 giugno 2026, n. 455 (estensore Baraldi) dichiara la piena legittimità di un’ordinanza di demolizione di un manufatto per postazione televisiva/impianti tecnologici, in quanto realizzato senza preventivo rilascio del permesso di costruire[1], in area gravata da usi civici (terreno avente natura demaniale civica), a nulla rilevando la mancata individuazione del bene (mappali), aspetto che trova la sua collocazione nel provvedimento di acquisizione al patrimonio pubblico e non necessaria nel provvedimento repressivo dell’abuso edilizio.

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La sez. giur. Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 105 del 29 giugno 2026, conferma un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno erariale per l’assunzione di un “posto pubblico”, con la produzione di un titolo falso, viene quantificato nel 50% della retribuzione percepita, quando la prestazione resa non risulta complessa ma di semplice esecuzione, avente caratteristiche di genericità e fungibilità, per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche, riconoscendo (in questo caso) una qualche utilità (beneficio) per la PA; mentre la prestazione lavorativa resa in assenza di laurea, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arreca all’ente alcuna utilità e la mancanza (del titolo) determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione (le somme stipendiali introitate vanno restituite integralmente al datore)[1].

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Effetti del titolo falso nella semplicità della prestazione

Effetti del titolo falso nella semplicità della prestazione

La sez. giur. Lombardia della Corte dei conti, con la sentenza n. 105 del 29 giugno 2026, conferma un orientamento giurisprudenziale secondo il quale il danno erariale per l’assunzione di un “posto pubblico”, con la produzione di un titolo falso, viene quantificato nel 50% della retribuzione percepita, quando la prestazione resa non risulta complessa ma di semplice esecuzione, avente caratteristiche di genericità e fungibilità, per le quali non sono richieste conoscenze specialistiche, riconoscendo (in questo caso) una qualche utilità (beneficio) per la PA; mentre la prestazione lavorativa resa in assenza di laurea, in quanto non espressiva di capacità derivante dalla preparazione professionale conseguita con un regolare percorso di studio, non arreca all’ente alcuna utilità e la mancanza (del titolo) determina il venir meno del rapporto sinallagmatico tra prestazione e retribuzione (le somme stipendiali introitate vanno restituite integralmente al datore)[1].

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La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 18 giugno 2026, n. 1174, conferma un orientamento secondo il quale il rimborso delle spese legali del dipendente pubblico esige un nesso causale con l’esercizio della funzione (l’assolvimento di obblighi istituzionali), dovendo verificare nel concreto il rapporto di servizio e la relazione con i fatti oggetto di procedimento penale (la c.d. strumentalità necessaria al fine dell’adempimento dei doveri d’ufficio).

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Rimborso delle spese legali al dipendente pubblico

Rimborso delle spese legali al dipendente pubblico

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 18 giugno 2026, n. 1174, conferma un orientamento secondo il quale il rimborso delle spese legali del dipendente pubblico esige un nesso causale con l’esercizio della funzione (l’assolvimento di obblighi istituzionali), dovendo verificare nel concreto il rapporto di servizio e la relazione con i fatti oggetto di procedimento penale (la c.d. strumentalità necessaria al fine dell’adempimento dei doveri d’ufficio).

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Lo scopo originario degli “usi civici” era quello di garantire i necessari bisogni elementari delle popolazioni, con la disponibilità di terre per rispondere a determinate necessità della vita, nella cui soddisfazione trovano la loro misura e il loro compimento: si configurano come diritti che spettano al singolo “uti cives”, ovvero quale membro di un più ampio gruppo e non come singolo individuo, valorizzando il carattere pubblico che preclude a qualsiasi persona fisica o giuridica di poter reclamare diritti per usucapione sui beni che ne sono gravati, poiché questi, anche se temporaneamente non esercitati, rimangono sempre esistenti ed imprescrittibili.

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La giurisdizione sugli usi civici

La giurisdizione sugli usi civici

Lo scopo originario degli “usi civici” era quello di garantire i necessari bisogni elementari delle popolazioni, con la disponibilità di terre per rispondere a determinate necessità della vita, nella cui soddisfazione trovano la loro misura e il loro compimento: si configurano come diritti che spettano al singolo “uti cives”, ovvero quale membro di un più ampio gruppo e non come singolo individuo, valorizzando il carattere pubblico che preclude a qualsiasi persona fisica o giuridica di poter reclamare diritti per usucapione sui beni che ne sono gravati, poiché questi, anche se temporaneamente non esercitati, rimangono sempre esistenti ed imprescrittibili.

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Il comma 1, dell’art. 45 del d.lgs. n. 267/2000, dispone una regola di “rappresentanza”, secondo la quale qualora un Consigliere comunale non intenda proseguire il proprio mandato amministrativo la sostituzione è doverosa, assegnando alla “surroga” la funzione di sostituire il Consigliere con altro del medesimo “colore”, ossia di rispecchiare il risultato elettorale (possibilità di attingere alla lista avente il successivo più elevato quoziente nell’ambito della medesima coalizione): «il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto», stabilendo al comma 8, dell’art. 38, del cit. TUEL modalità formali per manifestare efficacemente e validamente la decisione di abbandonare l’organo[1].

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La surroga del Consigliere comunale dimissionario: un atto dovuto

La surroga del Consigliere comunale dimissionario: un atto dovuto

Il comma 1, dell’art. 45 del d.lgs. n. 267/2000, dispone una regola di “rappresentanza”, secondo la quale qualora un Consigliere comunale non intenda proseguire il proprio mandato amministrativo la sostituzione è doverosa, assegnando alla “surroga” la funzione di sostituire il Consigliere con altro del medesimo “colore”, ossia di rispecchiare il risultato elettorale (possibilità di attingere alla lista avente il successivo più elevato quoziente nell’ambito della medesima coalizione): «il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l’ultimo eletto», stabilendo al comma 8, dell’art. 38, del cit. TUEL modalità formali per manifestare efficacemente e validamente la decisione di abbandonare l’organo[1].

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