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inconferibilità - incompatiblitàIl decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, delinea le modalità e i requisiti necessari per il conferimento di “incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice” nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

L’intera disciplina attuativa della legge costituisce, altresì, diretta attuazione del principio di distinzione tra le competenze degli organi di indirizzo politico e quelle degli organi amministrativi, sui quali ricade la responsabilità per l’adozione degli atti di gestione e del principio di separazione tra ente controllante ed ente controllato.

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Inconferibilità e incompatibilità

Inconferibilità e incompatibilità

inconferibilità - incompatiblitàIl decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, delinea le modalità e i requisiti necessari per il conferimento di “incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice” nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

L’intera disciplina attuativa della legge costituisce, altresì, diretta attuazione del principio di distinzione tra le competenze degli organi di indirizzo politico e quelle degli organi amministrativi, sui quali ricade la responsabilità per l’adozione degli atti di gestione e del principio di separazione tra ente controllante ed ente controllato.

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Il diritto di accesso agli atti amministrativi, delineato dalla Legge n. 241 del 1990, rappresenta un diritto riconosciuto all’interessato (singolo o portatore di interessi pubblici o diffusi) di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, detenuti da un soggetto che esercita una funzione pubblica, con lo scopo di garantire da una parte, la tutela di una situazione giuridica rilevante (in grado di incidere i propri interessi), dall’altra garantire la partecipazione all’azione amministrativa, assicurando (così facendo) l’imparzialità e la trasparenza.

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Il diritto di accesso e la trasparenza

Il diritto di accesso e la trasparenza

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, delineato dalla Legge n. 241 del 1990, rappresenta un diritto riconosciuto all’interessato (singolo o portatore di interessi pubblici o diffusi) di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi, detenuti da un soggetto che esercita una funzione pubblica, con lo scopo di garantire da una parte, la tutela di una situazione giuridica rilevante (in grado di incidere i propri interessi), dall’altra garantire la partecipazione all’azione amministrativa, assicurando (così facendo) l’imparzialità e la trasparenza.

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La questione posta all’attenzione del giudice di prima cure (T.A.R. Piemonte, sez. I, sentenza n. 360 del 3 marzo 2016) inerisce l’affidamento mediante procedura aperta della gestione del canile municipale (cinovigile, canile sanitario e canile rifugio), avvenuta a seguito di due distinte procedute andate deserte: affidamento limitato alle sole cooperative sociali (ex art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/1991), “finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.
La procedura veniva aggiudicata, dopo un periodo di gestione affidato ad un associazione animalista e dopo che due procedure aperte (a tutti gli operatori economici) non hanno dato esito positivo (a dire del ricorrente), per le condizioni imposte che non consentivano la necessaria copertura dei costi del servizio

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Affidamento gestione canile municipale

Affidamento gestione canile municipale

La questione posta all’attenzione del giudice di prima cure (T.A.R. Piemonte, sez. I, sentenza n. 360 del 3 marzo 2016) inerisce l’affidamento mediante procedura aperta della gestione del canile municipale (cinovigile, canile sanitario e canile rifugio), avvenuta a seguito di due distinte procedute andate deserte: affidamento limitato alle sole cooperative sociali (ex art. 1, comma 1, lettera b) della Legge n. 381/1991), “finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate”.
La procedura veniva aggiudicata, dopo un periodo di gestione affidato ad un associazione animalista e dopo che due procedure aperte (a tutti gli operatori economici) non hanno dato esito positivo (a dire del ricorrente), per le condizioni imposte che non consentivano la necessaria copertura dei costi del servizio

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L’esercizio della funzione pubblica, il processo decisionale, la valutazione delle offerte (e della relativa documentazione, in una procedura di gara) necessitano di un procedimento e di un processo amministrativo che possa valorizzare un requisito base dell’agire pubblico, l’emersione in chiaro dei principi di legalità e buon andamento (ex art. 97 Cost.), l’esigenza di “trasparenza”, finalizzata a perseguire l’interesse pubblico in condizioni di stabile imparzialità, senza la presenza di condizionamenti o conflitti di interesse, garantendo la par condicio ai soggetti destinatari dell’utilità finale (“bene della vita” rappresentato dall’aggiudicazione della gara): nella scelta del contraente, la possibilità di partecipare e accedere a tutti gli atti e alle operazioni di gara.

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Sedute riservate nelle gare informatiche

Sedute riservate nelle gare informatiche

L’esercizio della funzione pubblica, il processo decisionale, la valutazione delle offerte (e della relativa documentazione, in una procedura di gara) necessitano di un procedimento e di un processo amministrativo che possa valorizzare un requisito base dell’agire pubblico, l’emersione in chiaro dei principi di legalità e buon andamento (ex art. 97 Cost.), l’esigenza di “trasparenza”, finalizzata a perseguire l’interesse pubblico in condizioni di stabile imparzialità, senza la presenza di condizionamenti o conflitti di interesse, garantendo la par condicio ai soggetti destinatari dell’utilità finale (“bene della vita” rappresentato dall’aggiudicazione della gara): nella scelta del contraente, la possibilità di partecipare e accedere a tutti gli atti e alle operazioni di gara.

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Caratteri distintivi tra la concessione di lavori e di servizi
La concessione di lavori si distingue dalla concessione di servizi per la diversa intensità dell’apporto pubblico di risorse, dove nella concessioni di lavori il privato contribuisce maggiormente sotto il profilo economico alla realizzazione dell’intervento, mentre nella concessioni di servizi la realizzazione dell’opera è strumentale alla gestione.

Il Codice dei contratti pubblici (ex D.Lgs. n. 163/2006) si occupa di distinguere la concessione “di lavori” da quella “di servizi”, collocando le definizioni in due distinti commi dell’articolo 3:

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Caratteri distintivi della concessione di lavori e di servizi

Caratteri distintivi della concessione di lavori e di servizi

Caratteri distintivi tra la concessione di lavori e di servizi
La concessione di lavori si distingue dalla concessione di servizi per la diversa intensità dell’apporto pubblico di risorse, dove nella concessioni di lavori il privato contribuisce maggiormente sotto il profilo economico alla realizzazione dell’intervento, mentre nella concessioni di servizi la realizzazione dell’opera è strumentale alla gestione.

Il Codice dei contratti pubblici (ex D.Lgs. n. 163/2006) si occupa di distinguere la concessione “di lavori” da quella “di servizi”, collocando le definizioni in due distinti commi dell’articolo 3:

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Il diritto di accesso in materia ambientale è facilitato rispetto alla disciplina generale al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati, con un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati, in via generale, dagli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.
In effetti, la disciplina dell’articolo 3 “Accesso all’informazione ambientale su richiesta” del D.Lgs. n. 195/2005, “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”,

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Diritto di accesso in materia ambientale

Diritto di accesso in materia ambientale

Il diritto di accesso in materia ambientale è facilitato rispetto alla disciplina generale al fine di assicurare, per la rilevanza della materia, la maggiore trasparenza possibile dei relativi dati, con un regime di pubblicità tendenzialmente integrale delle informazioni, sia per ciò che concerne la legittimazione attiva, con un ampliamento dei soggetti legittimati all’accesso, e sia per il profilo oggettivo, prevedendosi un’area di accessibilità alle informazioni ambientali svincolata dai più restrittivi presupposti dettati, in via generale, dagli artt. 22 e segg. della Legge n. 241 del 1990.
In effetti, la disciplina dell’articolo 3 “Accesso all’informazione ambientale su richiesta” del D.Lgs. n. 195/2005, “Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale”,

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