«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Il verbale di gara trova collocazione all’interno dell’articolo 78 “Verbali” del Codice dei Contratti (ex D.Lgs. n.163/2006), dove si delineano i suoi contenuti redazionali essenziali:

a)                l’intestazione (individuazione della stazione appaltante);

b)               l’oggetto e il valore (quantum) del negozio (contratto 0 accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione), nonché le motivazioni del sistema di gara (nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, di dialogo competitivo, accordo quadro, sistema dinamico di acquisizione);

c)                i soggetti partecipanti e la motivazione dell’aggiudicazione (i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta);

d)               gli esclusi e i motivi dell’esclusione (compresi i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse);

e)                l’aggiudicatario ed eventuali subappaltatori;

f)                 la descrizione di tutte le operazioni di gara (secondo i rispettivi ordinamenti).

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Il verbale di gara

Il verbale di gara trova collocazione all’interno dell’articolo 78 “Verbali” del Codice dei Contratti (ex D.Lgs. n.163/2006), dove si delineano i suoi contenuti redazionali essenziali:

a)                l’intestazione (individuazione della stazione appaltante);

b)               l’oggetto e il valore (quantum) del negozio (contratto 0 accordo quadro o del sistema dinamico di acquisizione), nonché le motivazioni del sistema di gara (nel caso di procedure negoziate previo e senza bando, di dialogo competitivo, accordo quadro, sistema dinamico di acquisizione);

c)                i soggetti partecipanti e la motivazione dell’aggiudicazione (i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta);

d)               gli esclusi e i motivi dell’esclusione (compresi i motivi dell’esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse);

e)                l’aggiudicatario ed eventuali subappaltatori;

f)                 la descrizione di tutte le operazioni di gara (secondo i rispettivi ordinamenti).

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Il manager di rete

Il manager di rete è una figura che è portata alle sfide del cambiamento e si caratterizza per la multidisciplinarietà della preparazione (frutto sia di un percorso formativo giuridico – economico che di esperienza organizzativa pratica), con doti e qualità da leader costruite sul e nel campo.

Con tali caratteri il manager di rete non è solamente un leader carismatico (attitudine che potrebbe essere innata) ma è principalmente un compositore della leadership dell’innovazione, della ricerca, dello scambio, delle idee, dell’essere, con una correlata predisposizione a influenzare e contaminare i propri collaboratori valorizzandoli – ognuno per i propri talenti – in un contesto non competitivo.

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Il manager di rete

Il manager di rete

Il manager di rete è una figura che è portata alle sfide del cambiamento e si caratterizza per la multidisciplinarietà della preparazione (frutto sia di un percorso formativo giuridico – economico che di esperienza organizzativa pratica), con doti e qualità da leader costruite sul e nel campo.

Con tali caratteri il manager di rete non è solamente un leader carismatico (attitudine che potrebbe essere innata) ma è principalmente un compositore della leadership dell’innovazione, della ricerca, dello scambio, delle idee, dell’essere, con una correlata predisposizione a influenzare e contaminare i propri collaboratori valorizzandoli – ognuno per i propri talenti – in un contesto non competitivo.

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Commissione di gara e collegio perfetto

Si annota che la Commissione di gara costituisce un collegio perfetto[1], che deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi il cui l’organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie[2], rispetto alle quali si configura l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, mentre tale collegialità non è indispensabile quando occorre effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali verificabili a posteriori dall’intero consesso[3].

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Commissione di gara e collegio perfetto

Commissione di gara e collegio perfetto

Si annota che la Commissione di gara costituisce un collegio perfetto[1], che deve operare con il plenum dei suoi componenti nelle fasi il cui l’organo è chiamato a compiere valutazioni tecnico-discrezionali o ad esercitare prerogative decisorie[2], rispetto alle quali si configura l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, mentre tale collegialità non è indispensabile quando occorre effettuare attività preparatorie, istruttorie o strumentali verificabili a posteriori dall’intero consesso[3].

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I consiglieri comunali, nell’ambito della loro attività pubblica, sono titolari di diritti e prerogative finalizzate ad un esercizio della funzione in modo consapevole, con la piena possibilità di presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, chiedere la convocazione dello stesso, presentare interrogazioni e mozioni (un potere di sindacato ispettivo), ottenere dagli uffici e dagli enti e/o aziende strumentali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l’appunto, all’espletamento del proprio mandato (una estensione del diritto di accesso, ex art. 22 della Legge n. 241/90) ed inoltre, se consiglieri di minoranza, di presiedere le commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Nelle attività consiliari la norma, del quarto comma dell’articolo 39 del D.Lgs. n.267/2000 (tuel), prevede una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al consiglio, affinché sia assicurata e garantita la possibilità di prendere cognizione di tutti gli atti e documenti istruttori posti alla base dei singoli provvedimenti da approvare in assemblea.

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Diritti dei consiglieri comunali

I consiglieri comunali, nell’ambito della loro attività pubblica, sono titolari di diritti e prerogative finalizzate ad un esercizio della funzione in modo consapevole, con la piena possibilità di presentare proposte di deliberazione al consiglio comunale, chiedere la convocazione dello stesso, presentare interrogazioni e mozioni (un potere di sindacato ispettivo), ottenere dagli uffici e dagli enti e/o aziende strumentali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l’appunto, all’espletamento del proprio mandato (una estensione del diritto di accesso, ex art. 22 della Legge n. 241/90) ed inoltre, se consiglieri di minoranza, di presiedere le commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia.

Nelle attività consiliari la norma, del quarto comma dell’articolo 39 del D.Lgs. n.267/2000 (tuel), prevede una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni da sottoporre al consiglio, affinché sia assicurata e garantita la possibilità di prendere cognizione di tutti gli atti e documenti istruttori posti alla base dei singoli provvedimenti da approvare in assemblea.

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Il conflitto di interessi di norma si presenta quando un soggetto si trova in una situazione di coinvolgimento personale, diretto e/o indiretto, che gli impedisce di procedere con imparzialità su una determinata questione, imponendo allo stesso un obbligo di astensione al fine di non compromettere la propria azione, assunta in uno stato di disequilibrio decisionale.

Si tratta di una situazione di “conflitto o di contrasto” che altera la capacità decisionale verso una qualsiasi utilità, diretta o indiretta, che si possa ricavare partecipando al procedimento amministrativo: la ratio dell’obbligo di astensione del pubblico funzionario, già stabilito con l’art. 290 T.U.L.C.P. 1915, va ricondotta al principio costituzionale dell’imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra la determinazione finale e l’interesse del votante o del titolare del potere decisionale, indipendentemente dell’esito del contenuto provvedimentale.

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Conflitto di interessi e responsabile del procedimento

Il conflitto di interessi di norma si presenta quando un soggetto si trova in una situazione di coinvolgimento personale, diretto e/o indiretto, che gli impedisce di procedere con imparzialità su una determinata questione, imponendo allo stesso un obbligo di astensione al fine di non compromettere la propria azione, assunta in uno stato di disequilibrio decisionale.

Si tratta di una situazione di “conflitto o di contrasto” che altera la capacità decisionale verso una qualsiasi utilità, diretta o indiretta, che si possa ricavare partecipando al procedimento amministrativo: la ratio dell’obbligo di astensione del pubblico funzionario, già stabilito con l’art. 290 T.U.L.C.P. 1915, va ricondotta al principio costituzionale dell’imparzialità dell’azione amministrativa e trova applicazione ogni qualvolta esista un collegamento tra la determinazione finale e l’interesse del votante o del titolare del potere decisionale, indipendentemente dell’esito del contenuto provvedimentale.

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La procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, presenta caratteri di eccezionalità e limiti ben definiti dalla norma dell’articolo 57 del D.Lgs. n.163/2006, con la conseguenza che è richiesta una congrua motivazione prima di procedere a questo genere di affidamento, tutto ciò per giustificare l’alterazione della concorrenza a vantaggio di un unico operatore economico.

L’insieme porta a ritenere che ogni affidamento diretto è legittimo purchè possa rinvenirsi, nel percorso motivazionale (ex art.3 della Legge n.241/90), circostanze particolari delineate expressis verbis dalla norma, senza lasciare alcun margine di apprezzamento al responsabile del procedimento per sottrarsi a tale comando, facendo rientrare la singola fattispecie nel caso generale, poiché la disciplina ha un carattere dichiaratamente eccezionale e non può essere disattesa mediante indizione di gare con condizioni impraticabili (in partenza destinate ad andare deserte) o sulla base di mere valutazioni ipotetiche, e ciò allo scopo di propiziare la susseguente procedura negoziata[1].

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Motivazione e affidamento diretto

La procedura negoziata, senza pubblicazione del bando di gara, presenta caratteri di eccezionalità e limiti ben definiti dalla norma dell’articolo 57 del D.Lgs. n.163/2006, con la conseguenza che è richiesta una congrua motivazione prima di procedere a questo genere di affidamento, tutto ciò per giustificare l’alterazione della concorrenza a vantaggio di un unico operatore economico.

L’insieme porta a ritenere che ogni affidamento diretto è legittimo purchè possa rinvenirsi, nel percorso motivazionale (ex art.3 della Legge n.241/90), circostanze particolari delineate expressis verbis dalla norma, senza lasciare alcun margine di apprezzamento al responsabile del procedimento per sottrarsi a tale comando, facendo rientrare la singola fattispecie nel caso generale, poiché la disciplina ha un carattere dichiaratamente eccezionale e non può essere disattesa mediante indizione di gare con condizioni impraticabili (in partenza destinate ad andare deserte) o sulla base di mere valutazioni ipotetiche, e ciò allo scopo di propiziare la susseguente procedura negoziata[1].

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