«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sezione I ter del T.A.R. Lazio – Roma, con la sentenza 15 luglio 2013, n. 7040, accoglie il ricorso finalizzato al risarcimento del danno presentato da un amministratore locale per l’illegittimo scioglimento del consiglio comunale.

L’amministratore lamentava la lesione del diritto alla reputazione, al decoro ed all’onore, nonché al diritto alla vita di relazione, con conseguente danno esistenziale, nonché il diritto all’identità personale ed alla salute psico-fisica, giungendo ad affermare di aver subito danni materiali, nella misura dell’indennità di funzione non percepita a seguito del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale.

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Risarcimento danno per illegittimo scioglimento del consiglio comunale

La sezione I ter del T.A.R. Lazio – Roma, con la sentenza 15 luglio 2013, n. 7040, accoglie il ricorso finalizzato al risarcimento del danno presentato da un amministratore locale per l’illegittimo scioglimento del consiglio comunale.

L’amministratore lamentava la lesione del diritto alla reputazione, al decoro ed all’onore, nonché al diritto alla vita di relazione, con conseguente danno esistenziale, nonché il diritto all’identità personale ed alla salute psico-fisica, giungendo ad affermare di aver subito danni materiali, nella misura dell’indennità di funzione non percepita a seguito del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale.

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La giurisprudenza è unanime nel ritenere che gli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione sono un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore per la sua partecipazione alla realizzazione delle opere d’urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova edificazione trae nel contesto urbano (conforme Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 1998, n.201. Idem Cons. Stato, 27 dicembre 1988, n.852 e sez. V, 24 marzo 1977, n.591).

È rilevante ritenere che gli stessi sono dovuti anche al di là di un nesso di stretta inerenza delle opere di urbanizzazione rispetto alle singole aree (Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2009, n. 2359).

Il pagamento di tali contributi non comporta la nascita, in capo al titolare del concessione edilizia, di un diritto, azionabile nei confronti della P.A., alla realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione che maggiormente interessano la sua costruzione, posto che il Comune può discrezionalmente utilizzare i predetti introiti per il completamento o la manutenzione delle opere di urbanizzazione di qualsiasi parte del territorio (T.A.R. Sardegna, sez. II, 8 novembre 2012, n. 925).

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Termine ultimo per la restituzione degli oneri di urbanizzazione versati

La giurisprudenza è unanime nel ritenere che gli oneri di urbanizzazione e il contributo di costruzione sono un corrispettivo di diritto pubblico posto a carico del costruttore per la sua partecipazione alla realizzazione delle opere d’urbanizzazione in proporzione all’insieme dei benefici che la nuova edificazione trae nel contesto urbano (conforme Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 1998, n.201. Idem Cons. Stato, 27 dicembre 1988, n.852 e sez. V, 24 marzo 1977, n.591).

È rilevante ritenere che gli stessi sono dovuti anche al di là di un nesso di stretta inerenza delle opere di urbanizzazione rispetto alle singole aree (Cons. Stato, sez. V, 20 aprile 2009, n. 2359).

Il pagamento di tali contributi non comporta la nascita, in capo al titolare del concessione edilizia, di un diritto, azionabile nei confronti della P.A., alla realizzazione e completamento delle opere di urbanizzazione che maggiormente interessano la sua costruzione, posto che il Comune può discrezionalmente utilizzare i predetti introiti per il completamento o la manutenzione delle opere di urbanizzazione di qualsiasi parte del territorio (T.A.R. Sardegna, sez. II, 8 novembre 2012, n. 925).

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L’articolo 10 bis della Legge n. 241/90, stabilisce l’obbligatorietà della comunicazione dei motivi ostativi – nei procedimenti ad istanza di parte – prima della formale adozione di un provvedimento negativo: la comunicazione è finalizzata alla instaurazione di una ulteriore fase di contraddittorio procedimentale, che si suole definire di contraddittorio c.d. predecisorio: il contraddittorio predecisorio consente al richiedente di articolare fino ad un momento prima del provvedimento negativo, ulteriori ragioni a sostegno della propria posizione di interesse legittimo e permette, al tempo stesso, una utile rimeditazione della vicenda alla amministrazione procedente alla quale vengono forniti nuovi elementi di valutazione che non possono essere ignorati.

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Motivazione e preavviso di rigetto

L’articolo 10 bis della Legge n. 241/90, stabilisce l’obbligatorietà della comunicazione dei motivi ostativi – nei procedimenti ad istanza di parte – prima della formale adozione di un provvedimento negativo: la comunicazione è finalizzata alla instaurazione di una ulteriore fase di contraddittorio procedimentale, che si suole definire di contraddittorio c.d. predecisorio: il contraddittorio predecisorio consente al richiedente di articolare fino ad un momento prima del provvedimento negativo, ulteriori ragioni a sostegno della propria posizione di interesse legittimo e permette, al tempo stesso, una utile rimeditazione della vicenda alla amministrazione procedente alla quale vengono forniti nuovi elementi di valutazione che non possono essere ignorati.

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Il T.A.R. Sardegna (sez. I, 31 maggio 2013, n. 442) interviene per analizzare la condotta di un’Amministrazione che procede al trasferimento di un proprio dipendente senza disporre il corretto modello procedimentale partecipativo: l’avvio del procedimento e l’acquisizione di eventuali memorie dell’interessato (che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettere b) della Legge n.241/90).

Il trasferimento (caso di specie: per incompatibilità ambientale) ha la finalità specifica di porre riparo a situazioni di turbativa che riguardano il corretto e sereno funzionamento di un ufficio, restituendo allo stesso il prestigio e l’immagine compromessi ed evitando ulteriori conseguenze negative che possano aggravare la situazione di precarietà e di minore armonia creatasi in ragione della presenza di quel determinato soggetto in quel determinato ufficio pubblico.

È poi vero che le preminenti finalità di pubblico interesse rendono sostanzialmente irrilevanti le condizioni personali o familiari dell’interessato che devono recedere di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione.

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Trasferimento per incompatibilità ambientale e obbligo di informazione preventiva

Il T.A.R. Sardegna (sez. I, 31 maggio 2013, n. 442) interviene per analizzare la condotta di un’Amministrazione che procede al trasferimento di un proprio dipendente senza disporre il corretto modello procedimentale partecipativo: l’avvio del procedimento e l’acquisizione di eventuali memorie dell’interessato (che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare, ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettere b) della Legge n.241/90).

Il trasferimento (caso di specie: per incompatibilità ambientale) ha la finalità specifica di porre riparo a situazioni di turbativa che riguardano il corretto e sereno funzionamento di un ufficio, restituendo allo stesso il prestigio e l’immagine compromessi ed evitando ulteriori conseguenze negative che possano aggravare la situazione di precarietà e di minore armonia creatasi in ragione della presenza di quel determinato soggetto in quel determinato ufficio pubblico.

È poi vero che le preminenti finalità di pubblico interesse rendono sostanzialmente irrilevanti le condizioni personali o familiari dell’interessato che devono recedere di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’Amministrazione.

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Il T.A.R. Liguria, sezione I, con la sentenza 704/2013, interviene sull’interpretazione dell’articolo 20 della Legge 241 del 1990 (strumento di semplificazione), ovvero “nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nei termini” il provvedimento di diniego o indice una conferenza di servizi, superando l’inerzia della P.A. con il divenire di un “assenso” previsto astrattamente dalla legge e concretamente anelato dal privato con la presentazione dell’istanza.

È subito da precisare che l’articolo 2, della Legge n.241 del 1990, prevede un provvedimento espresso e la Legge n.190 del 2012 attenziona – il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento – quali indicatori di attività potenzialmente a rischio (“corruttiva”) sanzionabile sotto diversi profili (il ritardo nell’emanazione di un atto amministrativo è elemento sufficiente per configurare un danno ingiusto, con conseguente obbligo di risarcimento, Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1406).

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Silenzio assenso e attività istruttoria

Il T.A.R. Liguria, sezione I, con la sentenza 704/2013, interviene sull’interpretazione dell’articolo 20 della Legge 241 del 1990 (strumento di semplificazione), ovvero “nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nei termini” il provvedimento di diniego o indice una conferenza di servizi, superando l’inerzia della P.A. con il divenire di un “assenso” previsto astrattamente dalla legge e concretamente anelato dal privato con la presentazione dell’istanza.

È subito da precisare che l’articolo 2, della Legge n.241 del 1990, prevede un provvedimento espresso e la Legge n.190 del 2012 attenziona – il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento – quali indicatori di attività potenzialmente a rischio (“corruttiva”) sanzionabile sotto diversi profili (il ritardo nell’emanazione di un atto amministrativo è elemento sufficiente per configurare un danno ingiusto, con conseguente obbligo di risarcimento, Cons. Stato, sez. IV, 7 marzo 2013, n. 1406).

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La prima sezione del T.A.R. Marche con la sentenza 23 maggio 2013 n. 370 interviene sul criterio di rotazione degli incarichi che non può prescindere dalla verifica – accertamento della professionalità del titolare dell’incarico: tutto questo ai fini di non procedere a un depauperamento delle risorse umane di cui l’Ente locale dispone.

Il decreto Sindacale, in sede di affidamento degli incarichi dirigenziali, in applicazione del principio di rotazione degli stessi incarichi, che ha trasferito un architetto a dirigere il Settore Affari Generali e un ingegnere a dirigere il Settore della Polizia Municipale dell’Ente contrasta con i principi di buon andamento in quando non vi è stata alcuna motivazione sulla verifica della professionalità limitandosi al richiamo del principio della rotazione.

È noto (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 19.10.2007) che l’assegnazione o attribuzione del procedimento da parte del dirigente/responsabile del servizio integra una delega di funzioni ed in casi specifici la delega di firma (con competenza ad adottare l’atto finale).

Si tratta di una attribuzione di compiti: “organizzazione/distribuzione” di compiti comunque istituzionali. Compiti che non sono qualificabili né come particolari e, tantomeno, si tratta di attribuzioni di mansioni superiori.

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La rotazione degli incarichi non ha finalità disciplinari

La prima sezione del T.A.R. Marche con la sentenza 23 maggio 2013 n. 370 interviene sul criterio di rotazione degli incarichi che non può prescindere dalla verifica – accertamento della professionalità del titolare dell’incarico: tutto questo ai fini di non procedere a un depauperamento delle risorse umane di cui l’Ente locale dispone.

Il decreto Sindacale, in sede di affidamento degli incarichi dirigenziali, in applicazione del principio di rotazione degli stessi incarichi, che ha trasferito un architetto a dirigere il Settore Affari Generali e un ingegnere a dirigere il Settore della Polizia Municipale dell’Ente contrasta con i principi di buon andamento in quando non vi è stata alcuna motivazione sulla verifica della professionalità limitandosi al richiamo del principio della rotazione.

È noto (T.A.R. Liguria, Genova, sez. I, 19.10.2007) che l’assegnazione o attribuzione del procedimento da parte del dirigente/responsabile del servizio integra una delega di funzioni ed in casi specifici la delega di firma (con competenza ad adottare l’atto finale).

Si tratta di una attribuzione di compiti: “organizzazione/distribuzione” di compiti comunque istituzionali. Compiti che non sono qualificabili né come particolari e, tantomeno, si tratta di attribuzioni di mansioni superiori.

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