«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 19 maggio 2026 n. 3171 (estensore Di Lorenzo), chiarisce in modo lineare la diffusione della norma dell’art. 16, Conflitto di interessi, del Codice dei contratti pubblici ove la nozione include ogni soggetto in grado di condizionare la procedura di aggiudicazione “a qualsiasi titolo” e “in qualsiasi modo”, esprimendo una estensione finalizzata ad assicurare un affidamento capace di garantire la concorrenza senza condizionamenti sia interni, ad opera di chi esercita una funzione pubblica qualificata[1], che esterni, dell’operatore economico su cui grava degli oneri dichiarativi la cui mancanza giustifica l’esclusione (oneri che ricadono anche a carico del personale della stazione appaltante)[2], ovvero la medesima fattispecie è prevista quale causa di esclusione, dal comma 1, lettera b), dall’art. 95, Cause di esclusione non automatica, del d.lgs. n. 36/2023: la presenza di un conflitto di interessi non diversamente risolvibile[3].

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Il conflitto di interessi nel Codice dei contratti pubblici

Il conflitto di interessi nel Codice dei contratti pubblici

La sez. I Napoli del TAR Campania, con la sentenza 19 maggio 2026 n. 3171 (estensore Di Lorenzo), chiarisce in modo lineare la diffusione della norma dell’art. 16, Conflitto di interessi, del Codice dei contratti pubblici ove la nozione include ogni soggetto in grado di condizionare la procedura di aggiudicazione “a qualsiasi titolo” e “in qualsiasi modo”, esprimendo una estensione finalizzata ad assicurare un affidamento capace di garantire la concorrenza senza condizionamenti sia interni, ad opera di chi esercita una funzione pubblica qualificata[1], che esterni, dell’operatore economico su cui grava degli oneri dichiarativi la cui mancanza giustifica l’esclusione (oneri che ricadono anche a carico del personale della stazione appaltante)[2], ovvero la medesima fattispecie è prevista quale causa di esclusione, dal comma 1, lettera b), dall’art. 95, Cause di esclusione non automatica, del d.lgs. n. 36/2023: la presenza di un conflitto di interessi non diversamente risolvibile[3].

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La sez. III giur. Appello, della Corte dei conti, con la sentenza 11 maggio 2026, n. 79, conferma la condanna all’immagine di un professore in favore dell’Ufficio Scolastico Provinciale (a seguito di condanna penale irrevocabile con rito abbreviato), a fronte di numerosi episodi di concussione e violenza sessuale («anche le prestazioni sessuali possono costituire le utilità previste dall’art. 317 e seguenti c.p. quale vantaggio indebito per il pubblico ufficiale») ai danni delle sue allieve, con un notevole clamor fori connotato alla vicenda dalla oggettiva gravità della condotta dolosa, ripetuta ostinatamente («venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali, con condotte riprovevoli e degradanti, in considerazione del tipo di amministrazione pubblica in cui il docente era incardinato, deputata alla primaria funzione educativa degli studenti»).

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Il danno all’immagine della PA per atti sessuali sulle allieve

Il danno all’immagine della PA per atti sessuali sulle allieve

La sez. III giur. Appello, della Corte dei conti, con la sentenza 11 maggio 2026, n. 79, conferma la condanna all’immagine di un professore in favore dell’Ufficio Scolastico Provinciale (a seguito di condanna penale irrevocabile con rito abbreviato), a fronte di numerosi episodi di concussione e violenza sessuale («anche le prestazioni sessuali possono costituire le utilità previste dall’art. 317 e seguenti c.p. quale vantaggio indebito per il pubblico ufficiale») ai danni delle sue allieve, con un notevole clamor fori connotato alla vicenda dalla oggettiva gravità della condotta dolosa, ripetuta ostinatamente («venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali, con condotte riprovevoli e degradanti, in considerazione del tipo di amministrazione pubblica in cui il docente era incardinato, deputata alla primaria funzione educativa degli studenti»).

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La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 30 aprile 2026, n. 797, descrive i confini delle autentiche di firme per la presentazione delle liste elettorali comunali, ricusando una lista dalla competizione elettorale per la mancanza del dipendente comunale di apposita e specifica delega ai sensi dell’art. 14, della legge n. 53 del 1990, a tenore della quale serve una formale investitura per «i funzionari incaricati dal sindaco».

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Delega speciale per l’autenticazione delle firme delle liste dei candidati

Delega speciale per l’autenticazione delle firme delle liste dei candidati

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 30 aprile 2026, n. 797, descrive i confini delle autentiche di firme per la presentazione delle liste elettorali comunali, ricusando una lista dalla competizione elettorale per la mancanza del dipendente comunale di apposita e specifica delega ai sensi dell’art. 14, della legge n. 53 del 1990, a tenore della quale serve una formale investitura per «i funzionari incaricati dal sindaco».

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La sez. contr. Veneto, della Corte dei conti, con parere n. 111 del 27 aprile 2026, riscontrando ad una richiesta di parere sulla disapplicabilità di una norma nazionale (diritto di prelazione) in contrasto con una sentenza comunitaria a gara non ancora conclusa (finanza di progetto), rileva che le pronunce della Corte di giustizia assumano efficacia vincolante nell’interpretazione del diritto europeo da parte dei giudici nazionali e, al pari di questi, da parte della pubblica amministrazione, che pertanto è tenuta a disapplicare, come i primi, la norma interna in contrasto con quella europea.

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Le sentenze unionali incidono sui procedimenti in corso

Le sentenze unionali incidono sui procedimenti in corso

La sez. contr. Veneto, della Corte dei conti, con parere n. 111 del 27 aprile 2026, riscontrando ad una richiesta di parere sulla disapplicabilità di una norma nazionale (diritto di prelazione) in contrasto con una sentenza comunitaria a gara non ancora conclusa (finanza di progetto), rileva che le pronunce della Corte di giustizia assumano efficacia vincolante nell’interpretazione del diritto europeo da parte dei giudici nazionali e, al pari di questi, da parte della pubblica amministrazione, che pertanto è tenuta a disapplicare, come i primi, la norma interna in contrasto con quella europea.

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Due distinti pareri della sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, n. 14 e 15 del 26 febbraio 2026, nel nuovo apporto “collaborativo” di interpretazione al caso concreto [1], a seguito della riforma operata dalla legge n. 1 del 2026, affrontano una questione di viva attualità della finanza di progetto (Partenariato Pubblico Privato, PPP, nello specifico il project financing) nella formulazione del Codice dei contratti pubblici, rappresentato dal conflitto tra il diritto di prelazione riconosciuto al promotore dalla disciplina nazionale e i rilievi eurounitari (Procedura infrazione 2018/2273) che ne mettono in dubbio la compatibilità dell’automatismo con i principi di concorrenza e parità di trattamento (aspetto similare alle concessioni demaniali marittime) [2]: la disciplina nazionale va disapplicata con l’obbligo per l’Amministrazione di operare una rideterminazione delle decisioni assunte alla luce del quadro normativo e dei principi vigenti al momento della sua adozione, ivi compresi quelli desumibili dal diritto eurounitario e dall’evoluzione del contesto regolatorio.

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L’instabile prelazione e oltre nella finanza di progetto

L’instabile prelazione e oltre nella finanza di progetto

Due distinti pareri della sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, n. 14 e 15 del 26 febbraio 2026, nel nuovo apporto “collaborativo” di interpretazione al caso concreto [1], a seguito della riforma operata dalla legge n. 1 del 2026, affrontano una questione di viva attualità della finanza di progetto (Partenariato Pubblico Privato, PPP, nello specifico il project financing) nella formulazione del Codice dei contratti pubblici, rappresentato dal conflitto tra il diritto di prelazione riconosciuto al promotore dalla disciplina nazionale e i rilievi eurounitari (Procedura infrazione 2018/2273) che ne mettono in dubbio la compatibilità dell’automatismo con i principi di concorrenza e parità di trattamento (aspetto similare alle concessioni demaniali marittime) [2]: la disciplina nazionale va disapplicata con l’obbligo per l’Amministrazione di operare una rideterminazione delle decisioni assunte alla luce del quadro normativo e dei principi vigenti al momento della sua adozione, ivi compresi quelli desumibili dal diritto eurounitario e dall’evoluzione del contesto regolatorio.

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