«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II bis Roma, del T.A.R. Lazio con la sentenza n. 10268 del 23 ottobre 2018, interviene rilevando lo spessore istruttorio di una segnalazione anonima, capace di dare impulso ad un’attività d’indagine con effetti diretti sul contenuto dei fatti esposti (abuso edilizio), seppure di ignota provenienza.

La sentenza affronta gli effetti di un esposto anonimo sull’attività di vigilanza conseguente, compresi gli effetti sanzionatori, affrontando con chiarezza e puntualità una serie di argomenti di primario interesse per l’azione amministrativa e di vigilanza.

A seguito di un esposto, pervenuto per posta ordinaria, i Vigili Urbani effettuavano un sopralluogo, dal quale si accertava la presenza di tre cancelli abusivi (realizzati anche con demolizione di muro di recinzione) aggettanti su pubblica via.

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Piena cittadinanza nel diritto all’esposto anonimo come atto d’impulso per l’accertamento dell’istallazione abusiva di cancelli

Piena cittadinanza nel diritto all’esposto anonimo come atto d’impulso per l’accertamento dell’istallazione abusiva di cancelli

La sez. II bis Roma, del T.A.R. Lazio con la sentenza n. 10268 del 23 ottobre 2018, interviene rilevando lo spessore istruttorio di una segnalazione anonima, capace di dare impulso ad un’attività d’indagine con effetti diretti sul contenuto dei fatti esposti (abuso edilizio), seppure di ignota provenienza.

La sentenza affronta gli effetti di un esposto anonimo sull’attività di vigilanza conseguente, compresi gli effetti sanzionatori, affrontando con chiarezza e puntualità una serie di argomenti di primario interesse per l’azione amministrativa e di vigilanza.

A seguito di un esposto, pervenuto per posta ordinaria, i Vigili Urbani effettuavano un sopralluogo, dal quale si accertava la presenza di tre cancelli abusivi (realizzati anche con demolizione di muro di recinzione) aggettanti su pubblica via.

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La seconda sez. Bari, del T.A.R. Puglia, con la sentenza del 17 dicembre 2018, n. 1609, interviene per riaffermare le modalità pratiche di partecipazione (presentazione offerta) ad una gara telematica, ovvero su piattaforma M.E.P.A., con specifico riferimento alle modalità di invio dei plichi in file formato ‘pdf’ immodificabile: una diversa forma, oltre a non essere ammessa, altera la certezza della proposta negoziale.

Il ricorso viene promosso da una Società Cooperativa contro l’esclusione dalla procedura di gara, effettuata tramite il servizio M.E.P.A. (mercato elettronico della pubblica amministrazione), avente ad oggetto “servizi di catalogazione per le esigenze del sistema bibliotecario” e indetta da una Università, ritenendo violato da una parte il soccorso istruttorio non effettuato, dall’altra, la non ammissione dell’offerta tecnica (l’illeggibilità informatica della offerta tecnica) presentata in un formato diverso da quello richiesto dal manuale operativo della piattaforma informatica, in violazione delle disposizioni in materia di formazione dei documenti digitali-elettronici.

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Gara telematica e modalità di upload

Gara telematica e modalità di upload

La seconda sez. Bari, del T.A.R. Puglia, con la sentenza del 17 dicembre 2018, n. 1609, interviene per riaffermare le modalità pratiche di partecipazione (presentazione offerta) ad una gara telematica, ovvero su piattaforma M.E.P.A., con specifico riferimento alle modalità di invio dei plichi in file formato ‘pdf’ immodificabile: una diversa forma, oltre a non essere ammessa, altera la certezza della proposta negoziale.

Il ricorso viene promosso da una Società Cooperativa contro l’esclusione dalla procedura di gara, effettuata tramite il servizio M.E.P.A. (mercato elettronico della pubblica amministrazione), avente ad oggetto “servizi di catalogazione per le esigenze del sistema bibliotecario” e indetta da una Università, ritenendo violato da una parte il soccorso istruttorio non effettuato, dall’altra, la non ammissione dell’offerta tecnica (l’illeggibilità informatica della offerta tecnica) presentata in un formato diverso da quello richiesto dal manuale operativo della piattaforma informatica, in violazione delle disposizioni in materia di formazione dei documenti digitali-elettronici.

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La presenza di un vincolo cimiteriale impedisce la realizzazione di nuove costruzioni, anche nel caso di demolizione e ricostruzione di un immobile nel medesimo sedime urbano (ma non nella sagoma preesistente).

È noto che il vincolo cimiteriale, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti (Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5544): la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quinto comma TU Leggi sanitarie (Cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5911).

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Il vincolo cimiteriale limita inesorabilmente lo sviluppo urbano

Il vincolo cimiteriale limita inesorabilmente lo sviluppo urbano

La presenza di un vincolo cimiteriale impedisce la realizzazione di nuove costruzioni, anche nel caso di demolizione e ricostruzione di un immobile nel medesimo sedime urbano (ma non nella sagoma preesistente).

È noto che il vincolo cimiteriale, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti (Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5544): la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quinto comma TU Leggi sanitarie (Cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5911).

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La sez. IV Milano, del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 2737, stabilisce che non può essere escluso un concorrente ad una procedura di gara (concessione d’uso di varie unità immobiliari), per ritardo nella consegna del plico rispetto al termine di scadenza di presentazione dell’offerta, quando la responsabilità sia imputabile alla stazione appaltante.

È noto che la concessione di beni pubblici va disposta con il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica: le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara, compresa le locazioni di beni, pena l’attivazione di un procedimento di autotutela e l’annullamento dell’assegnazione (Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3588).

È noto, altresì, che nelle gare di appalto il termine ultimo di presentazione delle offerte non è un valore in sé ma è, al contrario, funzionale e strumentale, da un lato, alla tutela delle esigenze di trasparenza, efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa e, dall’altro, del primario criterio della par condicio fra i concorrenti (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 marzo 2015, n. 626).

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Il ritardo non imputabile all’operatore economico non è causa di esclusione dalla gara

Il ritardo non imputabile all’operatore economico non è causa di esclusione dalla gara

La sez. IV Milano, del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 5 dicembre 2018, n. 2737, stabilisce che non può essere escluso un concorrente ad una procedura di gara (concessione d’uso di varie unità immobiliari), per ritardo nella consegna del plico rispetto al termine di scadenza di presentazione dell’offerta, quando la responsabilità sia imputabile alla stazione appaltante.

È noto che la concessione di beni pubblici va disposta con il preventivo esperimento di una procedura di evidenza pubblica: le concessioni demaniali, in quanto concernenti beni economicamente contendibili, devono essere affidate mediante procedura di gara, compresa le locazioni di beni, pena l’attivazione di un procedimento di autotutela e l’annullamento dell’assegnazione (Cons. Stato, sez. V, 11 giugno 2018, n. 3588).

È noto, altresì, che nelle gare di appalto il termine ultimo di presentazione delle offerte non è un valore in sé ma è, al contrario, funzionale e strumentale, da un lato, alla tutela delle esigenze di trasparenza, efficacia, economicità e speditezza dell’azione amministrativa e, dall’altro, del primario criterio della par condicio fra i concorrenti (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 6 marzo 2015, n. 626).

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La quarta sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 3 dicembre 2018, n. 2725, interviene affermando la legittimità di un’ordinanza di rimozione di un cancello di sbarramento posto su una strada (ad uso pubblico), segnando i limiti del potere comunale in materia di tutela del regolare funzionamento della viabilità quando una proprietà privata è gravata da una servitù ad uso pubblico.

Il ricorso veniva proposto da alcuni privati contro un’ordinanza del responsabile del servizio, con cui si ordina di rilasciare «un’area, delimitata da cancello in ferro, di rimuovere tale cancello e il corpo caldaia che è posto in soprassuolo nel cortile e, inoltre, si ingiunge il pagamento di somme per occupazione abusiva».

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Cancello e caldaia di sbarramento su un’intersezione di uso pubblico

Cancello e caldaia di sbarramento su un’intersezione di uso pubblico

La quarta sez. Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 3 dicembre 2018, n. 2725, interviene affermando la legittimità di un’ordinanza di rimozione di un cancello di sbarramento posto su una strada (ad uso pubblico), segnando i limiti del potere comunale in materia di tutela del regolare funzionamento della viabilità quando una proprietà privata è gravata da una servitù ad uso pubblico.

Il ricorso veniva proposto da alcuni privati contro un’ordinanza del responsabile del servizio, con cui si ordina di rilasciare «un’area, delimitata da cancello in ferro, di rimuovere tale cancello e il corpo caldaia che è posto in soprassuolo nel cortile e, inoltre, si ingiunge il pagamento di somme per occupazione abusiva».

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La Corte Cost., con la sentenza n. 228 del 6 dicembre 2018, stabilisce che la Regione (rectius la legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60, «Disposizioni in materia di clownterapia», o terapia del sorriso) non può disciplinare le attività di clown, rientrando nella competenza dello Stato (ex art. 117, terzo comma, della Costituzione), di conseguenza dichiara l’illegittimità costituzionale della relativa legge regionale.

La legge regionale promuoveva l’utilizzo della clownterapia, «quale trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali», istituendo una nuova figura professionale (ovvero, attraverso l’opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati), quale quella del “clown di corsia”, non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di «professioni», in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

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La clownterapia è una competenza statale, anche se lo Stato (legislativamente) la ignora

La clownterapia è una competenza statale, anche se lo Stato (legislativamente) la ignora

La Corte Cost., con la sentenza n. 228 del 6 dicembre 2018, stabilisce che la Regione (rectius la legge della Regione Puglia 20 dicembre 2017, n. 60, «Disposizioni in materia di clownterapia», o terapia del sorriso) non può disciplinare le attività di clown, rientrando nella competenza dello Stato (ex art. 117, terzo comma, della Costituzione), di conseguenza dichiara l’illegittimità costituzionale della relativa legge regionale.

La legge regionale promuoveva l’utilizzo della clownterapia, «quale trattamento a supporto e integrazione delle cure cliniche-terapeutiche, con particolare riferimento alle strutture sanitarie, nonché a supporto degli interventi nelle strutture socio – sanitarie e socio – assistenziali», istituendo una nuova figura professionale (ovvero, attraverso l’opera di personale medico, non medico, professionale e di volontari appositamente formati), quale quella del “clown di corsia”, non prevista dalla legislazione statale in materia, con conseguente lesione della competenza statale in materia di «professioni», in violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.

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