«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. II Brescia, del TAR Lombardia, con la sentenza 24 maggio 2025, n. 460, conferma che la rimozione spontanea dell’abuso edilizio da parte del responsabile entro i termini rende del tutto inconferente l’azione amministrativa di repressione[1].

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Abuso edilizio rimosso

Abuso edilizio rimosso

La sez. II Brescia, del TAR Lombardia, con la sentenza 24 maggio 2025, n. 460, conferma che la rimozione spontanea dell’abuso edilizio da parte del responsabile entro i termini rende del tutto inconferente l’azione amministrativa di repressione[1].

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La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 22 maggio 2025 n. 1791 (estensore Russo), interviene nell’accogliere una richiesta di accesso civico in ambito di una procedura del Codice dei contratti pubblici, ove il segreto (o la riservatezza) non giustificano il diniego, soprattutto quando l’Amministrazione ha proceduto ad oscurare i dati ritenuti “sensibili” (segreti tecnici/commerciali).

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Accesso civico generalizzato nel Codice dei contratti pubblici

Accesso civico generalizzato nel Codice dei contratti pubblici

La sez. I Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 22 maggio 2025 n. 1791 (estensore Russo), interviene nell’accogliere una richiesta di accesso civico in ambito di una procedura del Codice dei contratti pubblici, ove il segreto (o la riservatezza) non giustificano il diniego, soprattutto quando l’Amministrazione ha proceduto ad oscurare i dati ritenuti “sensibili” (segreti tecnici/commerciali).

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La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 maggio 2025, n. 4036 (Est. Santini), nell’affrontare una procedura di gara (esclusione di un operatore economico), pur ritenendo legittima una revoca degli atti di aggiudicazione, per sopravvenuta mancata copertura della spesa, questo non impedisce di affermare la violazione delle regole di correttezza e buona fede, alla base della responsabilità precontrattuale della PA[1].

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Responsabilità precontrattuale della PA

Responsabilità precontrattuale della PA

La sez. V del Consiglio di Stato, con la sentenza 9 maggio 2025, n. 4036 (Est. Santini), nell’affrontare una procedura di gara (esclusione di un operatore economico), pur ritenendo legittima una revoca degli atti di aggiudicazione, per sopravvenuta mancata copertura della spesa, questo non impedisce di affermare la violazione delle regole di correttezza e buona fede, alla base della responsabilità precontrattuale della PA[1].

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La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 13 maggio 2025, n. 1042 (Estensore Illuminati), si sofferma sui confini del conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione, affermando che la situazione che impone l’astensione (alias allontanamento dall’aula)[1] non può essere valutata in astratto ma dimostrata nel concreto (ovvero, dando conto degli elementi capaci di condizionare l’esito del voto)[2], donde la piena legittimità della deliberazione adottata.

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Conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione

Conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione

La sez. V Palermo del TAR Sicilia, con la sentenza 13 maggio 2025, n. 1042 (Estensore Illuminati), si sofferma sui confini del conflitto di interessi del consigliere comunale in sede di votazione, affermando che la situazione che impone l’astensione (alias allontanamento dall’aula)[1] non può essere valutata in astratto ma dimostrata nel concreto (ovvero, dando conto degli elementi capaci di condizionare l’esito del voto)[2], donde la piena legittimità della deliberazione adottata.

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La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 778 (Est. Tallaro), conferma i limiti esterni del giudice amministrativo nel sindacare la localizzazione di un’opera pubblica, non potendo intervenire sulla scelta, sovrapponendosi alla valutazione della graduazione del merito (già motivato sotto il profilo dell’interesse pubblico con l’esercizio della discrezionalità tecnica)[1], quanto le sole eccezioni (vizi) della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà.

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Localizzazione di un’opera pubblica e sindacato del giudice amministrativo

Localizzazione di un’opera pubblica e sindacato del giudice amministrativo

La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 29 aprile 2025, n. 778 (Est. Tallaro), conferma i limiti esterni del giudice amministrativo nel sindacare la localizzazione di un’opera pubblica, non potendo intervenire sulla scelta, sovrapponendosi alla valutazione della graduazione del merito (già motivato sotto il profilo dell’interesse pubblico con l’esercizio della discrezionalità tecnica)[1], quanto le sole eccezioni (vizi) della illogicità, del travisamento e della contraddittorietà.

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La sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, con delibera del 11 marzo 2025, n. 35, pur ritenendo il quesito inammissibile, interviene dando delle indicazioni per definire le regole di un partenariato pubblico – privato istituzionalizzato (PPPI), tra un’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP)[1] e un Ente del Terzo settore (ETS), mediante la costituzione di una società mista (società consortile a responsabilità limitata), a seguito di una procedura di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55, Coinvolgimento degli enti del Terzo settore, del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore, CTS)[2], per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali socio sanitari assistenziali e socio sanitari rivolti agli anziani non autosufficienti, alternativa rispetto alla concessione o all’appalto di servizi, di cui al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)[3].

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Gestione di servizi alla persona mediante società con ETS

Gestione di servizi alla persona mediante società con ETS

La sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, con delibera del 11 marzo 2025, n. 35, pur ritenendo il quesito inammissibile, interviene dando delle indicazioni per definire le regole di un partenariato pubblico – privato istituzionalizzato (PPPI), tra un’Azienda pubblica di servizi alla persona (ASP)[1] e un Ente del Terzo settore (ETS), mediante la costituzione di una società mista (società consortile a responsabilità limitata), a seguito di una procedura di co-progettazione, ai sensi dell’art. 55, Coinvolgimento degli enti del Terzo settore, del d.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore, CTS)[2], per la gestione dei servizi residenziali e semiresidenziali socio sanitari assistenziali e socio sanitari rivolti agli anziani non autosufficienti, alternativa rispetto alla concessione o all’appalto di servizi, di cui al d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)[3].

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