«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. III del TAR Toscana, con la sentenza 10 giugno 2025, n. 1027, dichiara inammissibile un ricorso avverso un parere preventivo negativo in materia edilizia (un’attestazione di scienza priva, altresì di valore “endoprocedimentale”, capace di arrestare il procedimento, del tutto inesistente), mancando l’effetto lesivo, ossia la natura provvedimentale, capace di incidere la sfera giuridica del soggetto destinatario.

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Non impugnabile il parere preventivo in ambito edilizio

Non impugnabile il parere preventivo in ambito edilizio

La sez. III del TAR Toscana, con la sentenza 10 giugno 2025, n. 1027, dichiara inammissibile un ricorso avverso un parere preventivo negativo in materia edilizia (un’attestazione di scienza priva, altresì di valore “endoprocedimentale”, capace di arrestare il procedimento, del tutto inesistente), mancando l’effetto lesivo, ossia la natura provvedimentale, capace di incidere la sfera giuridica del soggetto destinatario.

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La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 970, interviene nel delineare la nozione civilistica di veduta tale da consentire la vista (le cosiddette inspectio et prospectio in alienum)[1] imponendo un vincolo inderogabile (assoluto) di costruzione di almeno tre metri di distanza, ai sensi del primo comma dell’art. 907, Distanza delle costruzioni dalle vedute, del codice civile[2].

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Il rispetto delle vedute

Il rispetto delle vedute

La sez. I del TAR Veneto, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 970, interviene nel delineare la nozione civilistica di veduta tale da consentire la vista (le cosiddette inspectio et prospectio in alienum)[1] imponendo un vincolo inderogabile (assoluto) di costruzione di almeno tre metri di distanza, ai sensi del primo comma dell’art. 907, Distanza delle costruzioni dalle vedute, del codice civile[2].

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Alcuni recenti arresti giurisprudenziali (riferiti alle prove per entrare in magistratura e per la professione di avvocato, ma estensibili anche per altri ruoli) intervengo nel chiarire le modalità di correzione delle prove concorsuali non potendo censurare l’operato della Commissione anteponendo valutazioni di terzi (parere esterno) sulla bontà della prova sostenuta, oppure comparando le prove dei candidati e pretendere di sostituire il giudizio sulla base degli esiti assunti in questa ponderazione (annoverando una disparità di trattamento).

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L’operato nei giudizi delle commissioni di concorso

L’operato nei giudizi delle commissioni di concorso

Alcuni recenti arresti giurisprudenziali (riferiti alle prove per entrare in magistratura e per la professione di avvocato, ma estensibili anche per altri ruoli) intervengo nel chiarire le modalità di correzione delle prove concorsuali non potendo censurare l’operato della Commissione anteponendo valutazioni di terzi (parere esterno) sulla bontà della prova sostenuta, oppure comparando le prove dei candidati e pretendere di sostituire il giudizio sulla base degli esiti assunti in questa ponderazione (annoverando una disparità di trattamento).

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La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 6 giugno 2025, n. 4314 (estensore Pappalardo), affronta una tendenza dell’attualità (moderna), ove il sentimento comune ritiene che solo il digitale assume uno status di legalità (ergo legittimità), relegando l’analogico ad una “riserva di vetustà” (forma arcaica, uno sfavore), quasi l’inidoneità ad una qualche valenza giuridica (una nullità), quando la carta – da secoli – tramanda il diritto, la storia, le relazioni tra persone, mentre sul file si nutre qualche perplessità, almeno di lettura (la “conservazione”, secondo il manuale, la dovrebbe risolvere).

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Legittimità della prova concorsuale in analogico

Legittimità della prova concorsuale in analogico

La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 6 giugno 2025, n. 4314 (estensore Pappalardo), affronta una tendenza dell’attualità (moderna), ove il sentimento comune ritiene che solo il digitale assume uno status di legalità (ergo legittimità), relegando l’analogico ad una “riserva di vetustà” (forma arcaica, uno sfavore), quasi l’inidoneità ad una qualche valenza giuridica (una nullità), quando la carta – da secoli – tramanda il diritto, la storia, le relazioni tra persone, mentre sul file si nutre qualche perplessità, almeno di lettura (la “conservazione”, secondo il manuale, la dovrebbe risolvere).

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Premessa di inquadramento

L’art. 7, Sistema di misurazione e valutazione della performance, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (c.d. riforma Brunetta)[1], stabilisce al comma 1 che «Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance», delineando un meccanismo valoriale (soggetto all’andamento dell’esperienza maturata, con un monitoraggio scadenzato all’anno) in grado di analizzare e cogliere il merito della prestazione lavorativa all’interno della struttura, sia con riferimento al dipendente che al contesto nel quale si trova ad operare.

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Nessun accesso alle schede di valutazioni della performance

Nessun accesso alle schede di valutazioni della performance

Premessa di inquadramento

L’art. 7, Sistema di misurazione e valutazione della performance, del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (c.d. riforma Brunetta)[1], stabilisce al comma 1 che «Le amministrazioni pubbliche valutano annualmente la performance organizzativa e individuale. A tale fine adottano e aggiornano annualmente, previo parere vincolante dell’Organismo indipendente di valutazione, il Sistema di misurazione e valutazione della performance», delineando un meccanismo valoriale (soggetto all’andamento dell’esperienza maturata, con un monitoraggio scadenzato all’anno) in grado di analizzare e cogliere il merito della prestazione lavorativa all’interno della struttura, sia con riferimento al dipendente che al contesto nel quale si trova ad operare.

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La sez. III, del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 maggio 2025, n. 4578 (estensore Cerroni), individua il potere del Prefetto nel bilanciare la richiesta di cambio di cognome con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona[1]: un esercizio della discrezionalità che va motivato in caso di diniego consentendo all’interessato di conoscere i motivi ostativi alla richiesta.

I profili individuati nella sentenza sono applicabili anche per il cambio di nome.

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Cambiamento di cognome e nome

Cambiamento di cognome e nome

La sez. III, del Consiglio di Stato, con la sentenza 27 maggio 2025, n. 4578 (estensore Cerroni), individua il potere del Prefetto nel bilanciare la richiesta di cambio di cognome con l’interesse pubblico alla stabilità degli elementi identificativi della persona[1]: un esercizio della discrezionalità che va motivato in caso di diniego consentendo all’interessato di conoscere i motivi ostativi alla richiesta.

I profili individuati nella sentenza sono applicabili anche per il cambio di nome.

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