«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

Pieno diritto di accesso ai dati ambientali

Sussiste il diritto di accesso dei cittadini utenti alla verifica periodica dei risultati della qualità dell’acqua destinata al consumo umano.

Questa la massima della prima sezione Reggio Calabria del T.A.R., con la sentenza 9 agosto 2018, n. 499, a fronte del diniego di un comune di prendere visione ed estrarre copia integrale:

  • del registro dei controlli interni obbligatori che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell’acqua, destinata al consumo umano (ex 7 del D.Lgs. 31/2001 «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» (il comma 4, precisa che «i risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l’eventuale consultazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni»);
  • delle comunicazioni inviate e ricevute dall’azienda unità sanitaria locale territorialmente riferite ai controlli esterni per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti di legge (ex 8 del cit. decreto).

Sussiste, pertanto, per il cittadino di accedere a tutti i controlli interni ed esterni intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del decreto n. 31/2001, riferiti:

  • a punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
  • agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
  • alle reti di distribuzione;
  • agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
  • sulle acque confezionate;
  • sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
  • sulle acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile;
  • per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli devono essere estesi anche all’idoneità del mezzo di trasporto.

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Qualità dell’acqua e diritto di accesso degli utenti del servizio idrico

Qualità dell’acqua e diritto di accesso degli utenti del servizio idrico

Pieno diritto di accesso ai dati ambientali

Sussiste il diritto di accesso dei cittadini utenti alla verifica periodica dei risultati della qualità dell’acqua destinata al consumo umano.

Questa la massima della prima sezione Reggio Calabria del T.A.R., con la sentenza 9 agosto 2018, n. 499, a fronte del diniego di un comune di prendere visione ed estrarre copia integrale:

  • del registro dei controlli interni obbligatori che il gestore è tenuto ad effettuare per la verifica della qualità dell’acqua, destinata al consumo umano (ex 7 del D.Lgs. 31/2001 «Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano» (il comma 4, precisa che «i risultati dei controlli devono essere conservati per un periodo di almeno cinque anni per l’eventuale consultazione da parte dell’amministrazione che effettua i controlli esterni»);
  • delle comunicazioni inviate e ricevute dall’azienda unità sanitaria locale territorialmente riferite ai controlli esterni per verificare che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti di legge (ex 8 del cit. decreto).

Sussiste, pertanto, per il cittadino di accedere a tutti i controlli interni ed esterni intesi a garantire che le acque destinate al consumo umano soddisfino i requisiti del decreto n. 31/2001, riferiti:

  • a punti di prelievo delle acque superficiali e sotterranee da destinare al consumo umano;
  • agli impianti di adduzione, di accumulo e di potabilizzazione;
  • alle reti di distribuzione;
  • agli impianti di confezionamento di acqua in bottiglia o in contenitori;
  • sulle acque confezionate;
  • sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari;
  • sulle acque fornite mediante cisterna, fissa e mobile;
  • per le acque destinate al consumo umano fornite mediante cisterna i controlli devono essere estesi anche all’idoneità del mezzo di trasporto.

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Il principio della “rotazione” costituisce una misura di prevenzione della corruzione con lo scopo di ridurre il consolidarsi di posizioni prestabilite (a rischio) che possono potenzialmente ridurre da una parte, la concorrenza, limitando l’ingresso di nuovi operatori economici nel mercato degli appalti, dall’altro, la creazione di relazioni tra soggetti portatori di interessi contrapposti, consolidando «situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione».

Si tratta di una misura che opera in diversi contesti: sia sotto il profilo organizzativo, imponendo l’adozione di un meccanismo di alternanza o sostituzione dei responsabili dei processi decisionali o di coloro che gravitano in un determinato ambiente, sia sotto un altro profilo riferito alla scelta del contraente, quando la mancata rotazione costituisce una indebita assegnazione di un lavoro, servizio o fornitura senza alcuna valutazione comparativa, alterando la par condicio e la trasparenza, con affidamento – di fatto – diretto, privo di una effettiva negoziazione.

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Il principio di rotazione organizzativa

Il principio di rotazione organizzativa

Il principio della “rotazione” costituisce una misura di prevenzione della corruzione con lo scopo di ridurre il consolidarsi di posizioni prestabilite (a rischio) che possono potenzialmente ridurre da una parte, la concorrenza, limitando l’ingresso di nuovi operatori economici nel mercato degli appalti, dall’altro, la creazione di relazioni tra soggetti portatori di interessi contrapposti, consolidando «situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione».

Si tratta di una misura che opera in diversi contesti: sia sotto il profilo organizzativo, imponendo l’adozione di un meccanismo di alternanza o sostituzione dei responsabili dei processi decisionali o di coloro che gravitano in un determinato ambiente, sia sotto un altro profilo riferito alla scelta del contraente, quando la mancata rotazione costituisce una indebita assegnazione di un lavoro, servizio o fornitura senza alcuna valutazione comparativa, alterando la par condicio e la trasparenza, con affidamento – di fatto – diretto, privo di una effettiva negoziazione.

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Libertà di culto o di pianificazione urbana

La questione può essere posta nei seguenti termini: se sia o no possibile aprire nuovi luoghi religiosi o se «l’installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il Piano delle attrezzature religiose», come richiesto dalla Legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, indipendentemente dal carico urbanistico generato dall’opera ?.

La sez. seconda del T.A.R. Lombardia, Milano, con ordinanza 3 agosto 2018, n. 1939, rimette alla Corte costituzionale il quesito esposto, per un verifica di compatibilità costituzionale in contrasto con gli articoli 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza) e 19 (libertà religiosa) della Costituzione.

Il ragionamento sotteso, si discute, è quello di limitare attraverso un Piano urbanistico (notoriamente uno strumento di programmazione dove è prevalente l’esercizio del merito politico) la libertà religiosa.

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Libertà di culto o di pianificazione urbana

Libertà di culto o di pianificazione urbana

Libertà di culto o di pianificazione urbana

La questione può essere posta nei seguenti termini: se sia o no possibile aprire nuovi luoghi religiosi o se «l’installazione di nuove attrezzature religiose presuppone il Piano delle attrezzature religiose», come richiesto dalla Legge regionale Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, indipendentemente dal carico urbanistico generato dall’opera ?.

La sez. seconda del T.A.R. Lombardia, Milano, con ordinanza 3 agosto 2018, n. 1939, rimette alla Corte costituzionale il quesito esposto, per un verifica di compatibilità costituzionale in contrasto con gli articoli 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza) e 19 (libertà religiosa) della Costituzione.

Il ragionamento sotteso, si discute, è quello di limitare attraverso un Piano urbanistico (notoriamente uno strumento di programmazione dove è prevalente l’esercizio del merito politico) la libertà religiosa.

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L’ordinamento giuridico spesso crea delle sovrastrutture normative per imporre delle regole di convivenza che, prima di essere disposizioni normative o precetti, sono “condizionamenti sociali”, correlati all’esigenza di avere persone che ubbidiscono, in forza del rispetto di superiori interessi di “unità e integrità” dello Stato (vedi, Della ragion di Stato, BOTERO); cittadini modello sempre pronti a servire il Paese, contribuendo al pagamento delle tasse a fronte di servizi erogati: no taxation without representation.

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La democrazia partecipata e il popolo sovrano

La democrazia partecipata e il popolo sovrano

L’ordinamento giuridico spesso crea delle sovrastrutture normative per imporre delle regole di convivenza che, prima di essere disposizioni normative o precetti, sono “condizionamenti sociali”, correlati all’esigenza di avere persone che ubbidiscono, in forza del rispetto di superiori interessi di “unità e integrità” dello Stato (vedi, Della ragion di Stato, BOTERO); cittadini modello sempre pronti a servire il Paese, contribuendo al pagamento delle tasse a fronte di servizi erogati: no taxation without representation.

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Processi evolutivi della trasparenza e videoriprese del consiglio comunale

La trasparenza è un principio cogente su cui regge l’intera azione amministrativa, costituisce livello essenziale delle prestazioni (c.d. LEP) erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, corollario diretto dell’accesso ai documenti amministrativi al fine di diffondere forme diffuse di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (ex art. 1 del d.lgs. n. 33/2013, c.d. decreto trasparenza).

Traslando tali profili di libertà nel sistema delle “Autonomie Locali” non possiamo non rilevare (ex art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, c.d. TUEL) che tra i diritti dei consiglieri comunali vi è quello «di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio… e di presentare interrogazioni e mozioni» nonché quello «di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge».

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Piena legittimità alle videoriprese del consiglio comunale

Piena legittimità alle videoriprese del consiglio comunale

Processi evolutivi della trasparenza e videoriprese del consiglio comunale

La trasparenza è un principio cogente su cui regge l’intera azione amministrativa, costituisce livello essenziale delle prestazioni (c.d. LEP) erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, corollario diretto dell’accesso ai documenti amministrativi al fine di diffondere forme diffuse di controllo sociale sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche (ex art. 1 del d.lgs. n. 33/2013, c.d. decreto trasparenza).

Traslando tali profili di libertà nel sistema delle “Autonomie Locali” non possiamo non rilevare (ex art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, c.d. TUEL) che tra i diritti dei consiglieri comunali vi è quello «di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio… e di presentare interrogazioni e mozioni» nonché quello «di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge».

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