«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. III giur. Appello, della Corte dei conti, con la sentenza 11 maggio 2026, n. 79, conferma la condanna all’immagine di un professore in favore dell’Ufficio Scolastico Provinciale (a seguito di condanna penale irrevocabile con rito abbreviato), a fronte di numerosi episodi di concussione e violenza sessuale («anche le prestazioni sessuali possono costituire le utilità previste dall’art. 317 e seguenti c.p. quale vantaggio indebito per il pubblico ufficiale») ai danni delle sue allieve, con un notevole clamor fori connotato alla vicenda dalla oggettiva gravità della condotta dolosa, ripetuta ostinatamente («venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali, con condotte riprovevoli e degradanti, in considerazione del tipo di amministrazione pubblica in cui il docente era incardinato, deputata alla primaria funzione educativa degli studenti»).

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Il danno all’immagine della PA per atti sessuali sulle allieve

Il danno all’immagine della PA per atti sessuali sulle allieve

La sez. III giur. Appello, della Corte dei conti, con la sentenza 11 maggio 2026, n. 79, conferma la condanna all’immagine di un professore in favore dell’Ufficio Scolastico Provinciale (a seguito di condanna penale irrevocabile con rito abbreviato), a fronte di numerosi episodi di concussione e violenza sessuale («anche le prestazioni sessuali possono costituire le utilità previste dall’art. 317 e seguenti c.p. quale vantaggio indebito per il pubblico ufficiale») ai danni delle sue allieve, con un notevole clamor fori connotato alla vicenda dalla oggettiva gravità della condotta dolosa, ripetuta ostinatamente («venendo meno intenzionalmente ai propri doveri deontologici e professionali, con condotte riprovevoli e degradanti, in considerazione del tipo di amministrazione pubblica in cui il docente era incardinato, deputata alla primaria funzione educativa degli studenti»).

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La sez. Lombardia, della Corte dei conti, con la sentenza n. 79 del 7 maggio 2026, condanna un professionista alla restituzione del compenso percepito, oltre rivalutazione monetaria, a fronte di una prestazione (di educatore con contratto di lavoro autonomo) che esigeva un titolo abilitativo (laurea), titolo dichiarato posseduto in sede di autocertificazione e di conformità di copie (con relativa iscrizione all’albo) e, in seguito a controlli e verifiche, risultato del tutto inesistente (falso).

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Incarico con laurea inesistente da truffa

Incarico con laurea inesistente da truffa

La sez. Lombardia, della Corte dei conti, con la sentenza n. 79 del 7 maggio 2026, condanna un professionista alla restituzione del compenso percepito, oltre rivalutazione monetaria, a fronte di una prestazione (di educatore con contratto di lavoro autonomo) che esigeva un titolo abilitativo (laurea), titolo dichiarato posseduto in sede di autocertificazione e di conformità di copie (con relativa iscrizione all’albo) e, in seguito a controlli e verifiche, risultato del tutto inesistente (falso).

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La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 30 aprile 2026, n. 797, descrive i confini delle autentiche di firme per la presentazione delle liste elettorali comunali, ricusando una lista dalla competizione elettorale per la mancanza del dipendente comunale di apposita e specifica delega ai sensi dell’art. 14, della legge n. 53 del 1990, a tenore della quale serve una formale investitura per «i funzionari incaricati dal sindaco».

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Delega speciale per l’autenticazione delle firme delle liste dei candidati

Delega speciale per l’autenticazione delle firme delle liste dei candidati

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 30 aprile 2026, n. 797, descrive i confini delle autentiche di firme per la presentazione delle liste elettorali comunali, ricusando una lista dalla competizione elettorale per la mancanza del dipendente comunale di apposita e specifica delega ai sensi dell’art. 14, della legge n. 53 del 1990, a tenore della quale serve una formale investitura per «i funzionari incaricati dal sindaco».

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La sez. I Catania, del TAR Sicilia, con la sentenza 14 aprile 2026 n. 1088, interviene chiarendo i limiti delle autorizzazioni commerciali in presenza di una difformità urbanistica/edilizia dei locali, dove l’attività seppure autorizzabile non può essere svolta in locali non “a norma”, ovvero in presenza di accertati abusi edilizi.

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Attività di vicinato e conformità urbanistica/edilizia

Attività di vicinato e conformità urbanistica/edilizia

La sez. I Catania, del TAR Sicilia, con la sentenza 14 aprile 2026 n. 1088, interviene chiarendo i limiti delle autorizzazioni commerciali in presenza di una difformità urbanistica/edilizia dei locali, dove l’attività seppure autorizzabile non può essere svolta in locali non “a norma”, ovvero in presenza di accertati abusi edilizi.

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Due distinti pareri della sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, n. 14 e 15 del 26 febbraio 2026, nel nuovo apporto “collaborativo” di interpretazione al caso concreto [1], a seguito della riforma operata dalla legge n. 1 del 2026, affrontano una questione di viva attualità della finanza di progetto (Partenariato Pubblico Privato, PPP, nello specifico il project financing) nella formulazione del Codice dei contratti pubblici, rappresentato dal conflitto tra il diritto di prelazione riconosciuto al promotore dalla disciplina nazionale e i rilievi eurounitari (Procedura infrazione 2018/2273) che ne mettono in dubbio la compatibilità dell’automatismo con i principi di concorrenza e parità di trattamento (aspetto similare alle concessioni demaniali marittime) [2]: la disciplina nazionale va disapplicata con l’obbligo per l’Amministrazione di operare una rideterminazione delle decisioni assunte alla luce del quadro normativo e dei principi vigenti al momento della sua adozione, ivi compresi quelli desumibili dal diritto eurounitario e dall’evoluzione del contesto regolatorio.

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L’instabile prelazione e oltre nella finanza di progetto

L’instabile prelazione e oltre nella finanza di progetto

Due distinti pareri della sez. contr. Emilia – Romagna, della Corte dei conti, n. 14 e 15 del 26 febbraio 2026, nel nuovo apporto “collaborativo” di interpretazione al caso concreto [1], a seguito della riforma operata dalla legge n. 1 del 2026, affrontano una questione di viva attualità della finanza di progetto (Partenariato Pubblico Privato, PPP, nello specifico il project financing) nella formulazione del Codice dei contratti pubblici, rappresentato dal conflitto tra il diritto di prelazione riconosciuto al promotore dalla disciplina nazionale e i rilievi eurounitari (Procedura infrazione 2018/2273) che ne mettono in dubbio la compatibilità dell’automatismo con i principi di concorrenza e parità di trattamento (aspetto similare alle concessioni demaniali marittime) [2]: la disciplina nazionale va disapplicata con l’obbligo per l’Amministrazione di operare una rideterminazione delle decisioni assunte alla luce del quadro normativo e dei principi vigenti al momento della sua adozione, ivi compresi quelli desumibili dal diritto eurounitario e dall’evoluzione del contesto regolatorio.

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