«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. giurisdizionale Valle D’Aosta della Corte dei conti, con la sentenza del 4 agosto 2025, n. 35, fornisce un quadro alquanto esaustivo in materia di tutela dei dati personali e pubblicazioni on line, dove le deliberazioni giuntali non possono rimanere pubblicate oltre i termini di legge[1]: la presenza di dati identificativi della persona (nome e cognome) costituiscono un illecito trattamento sanzionato dal Garante privacy, e in via di regresso a carico del dipendente responsabile delle pubblicazioni.

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Danno erariale per la pubblicazione di dati personali oltre i termini

Danno erariale per la pubblicazione di dati personali oltre i termini

La sez. giurisdizionale Valle D’Aosta della Corte dei conti, con la sentenza del 4 agosto 2025, n. 35, fornisce un quadro alquanto esaustivo in materia di tutela dei dati personali e pubblicazioni on line, dove le deliberazioni giuntali non possono rimanere pubblicate oltre i termini di legge[1]: la presenza di dati identificativi della persona (nome e cognome) costituiscono un illecito trattamento sanzionato dal Garante privacy, e in via di regresso a carico del dipendente responsabile delle pubblicazioni.

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La sez. contr. Veneto, della Corte dei conti, con deliberazione del 1° agosto 2025, n. 136 (Relatore Bianchi), apre alla piena possibilità dei costituendi ATS (Ambiti Territoriali Sociali), consorzio (caso di specie) tra Comuni istituiti per l’esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000[1], di assumere le assistenti sociali senza diminuzione della capacità assunzionale degli enti aderenti, in quanto la spesa viene sostenuta con fondi non propri (ovvero, dello Stato).

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Piena capacità assunzionale delle nuove ATS

Piena capacità assunzionale delle nuove ATS

La sez. contr. Veneto, della Corte dei conti, con deliberazione del 1° agosto 2025, n. 136 (Relatore Bianchi), apre alla piena possibilità dei costituendi ATS (Ambiti Territoriali Sociali), consorzio (caso di specie) tra Comuni istituiti per l’esercizio di servizi sociali pubblici in alternativa alla gestione diretta, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 267/2000[1], di assumere le assistenti sociali senza diminuzione della capacità assunzionale degli enti aderenti, in quanto la spesa viene sostenuta con fondi non propri (ovvero, dello Stato).

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La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 1° agosto 2025, n. 1339, chiarisce i criteri per individuare l’uso pubblico su una strada privata, il quale preclude ai privati di istallare una sbarra che ne precluda l’accesso.

L’azione di accertamento

Pare giusto rammentare che spetta alla cognizione del giudice amministrativo la classificazione di una strada giacché in essa viene in discussione non già un comportamento della PA “iure privatorum”, bensì la legittimità, o meno, dell’esercizio del potere autoritativo della stessa PA nell’inserimento delle strade nei propri registri, aspetto da ascriversi alla materia del governo del territorio e dell’urbanistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva di detto giudice.

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Divieto di sbarramento in presenza dell’uso pubblico di una strada

Divieto di sbarramento in presenza dell’uso pubblico di una strada

La sez. I Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 1° agosto 2025, n. 1339, chiarisce i criteri per individuare l’uso pubblico su una strada privata, il quale preclude ai privati di istallare una sbarra che ne precluda l’accesso.

L’azione di accertamento

Pare giusto rammentare che spetta alla cognizione del giudice amministrativo la classificazione di una strada giacché in essa viene in discussione non già un comportamento della PA “iure privatorum”, bensì la legittimità, o meno, dell’esercizio del potere autoritativo della stessa PA nell’inserimento delle strade nei propri registri, aspetto da ascriversi alla materia del governo del territorio e dell’urbanistica, devoluta alla giurisdizione esclusiva di detto giudice.

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La sez. giur. Umbria della Corte dei conti, con la sentenza n. 50 de 31 luglio 2025, condanna un dipendente pubblico, titolare di Posizione Organizzativa (ora Elevata Qualificazione), per la liquidazione indebita dello straordinario in assenza del requisito previsto dalle norme contrattuali, che assorbono ogni voce stipendiale delle prestazioni extra orario ordinario (salvo deroghe per l’elettorale o eventi calamitosi): un danno derivante dalla retribuzione di prestazioni lavorative mai state effettuate.

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Danno erariale dal lavoro straordinario delle PO

Danno erariale dal lavoro straordinario delle PO

La sez. giur. Umbria della Corte dei conti, con la sentenza n. 50 de 31 luglio 2025, condanna un dipendente pubblico, titolare di Posizione Organizzativa (ora Elevata Qualificazione), per la liquidazione indebita dello straordinario in assenza del requisito previsto dalle norme contrattuali, che assorbono ogni voce stipendiale delle prestazioni extra orario ordinario (salvo deroghe per l’elettorale o eventi calamitosi): un danno derivante dalla retribuzione di prestazioni lavorative mai state effettuate.

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La sez. V Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 29 luglio 2025, n. 2786, conferma che il giudizio di non ammissione alla classe superiore dell’alunno, operata dal Consiglio di classe, si inserisce nell’attività di un organo tecnico, dove la discrezionalità non può essere sindacata dal GA se non in presenza di vistosi vizi logici o procedurali[1], non potendo peraltro desumere profili di comparazione con situazione diverse per dimostrare una disparità di trattamento.

Tutti aspetti che possono essere traslati nei lavori delle Commissioni tecniche dove le operazioni valutative devono seguire criteri corretti che non possono portare a conclusioni contraddittorie, sproporzionate e illogiche, sindacabili in questo caso dal giudice amministrativo.

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La valutazione tecnica della bocciatura scolastica

La valutazione tecnica della bocciatura scolastica

La sez. V Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 29 luglio 2025, n. 2786, conferma che il giudizio di non ammissione alla classe superiore dell’alunno, operata dal Consiglio di classe, si inserisce nell’attività di un organo tecnico, dove la discrezionalità non può essere sindacata dal GA se non in presenza di vistosi vizi logici o procedurali[1], non potendo peraltro desumere profili di comparazione con situazione diverse per dimostrare una disparità di trattamento.

Tutti aspetti che possono essere traslati nei lavori delle Commissioni tecniche dove le operazioni valutative devono seguire criteri corretti che non possono portare a conclusioni contraddittorie, sproporzionate e illogiche, sindacabili in questo caso dal giudice amministrativo.

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La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5423, affronta una serie di tematiche attinenti alla realizzazione di un intervento con SCIA (ex art. 19 della legge n. 241/1990)[1], individuando la natura del diritto di veduta distinto da quello della visuale, le segnalazioni/denuncia del privato e l’obbligo di provvedere, dove in presenza di un presunto abuso edilizio l’Amministrazione non può limitarsi ad escludere l’annullamento d’ufficio (quale attitudine discrezionale incoercibile dal giudice) o rimanere inerte ma dovrà – in ogni caso – rendere conto delle proprie decisioni, motivando le eventuali ragioni dell’assenza di difformità dell’intervento del privato rispetto ai presupposti/requisiti di legge, appurando, conseguentemente, la regolarità dell’intervento, diversamente provvedere alla rimozione dell’atto (del privato)[2].

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La SCIA e la tutela del terzo

La SCIA e la tutela del terzo

La sez. II del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5423, affronta una serie di tematiche attinenti alla realizzazione di un intervento con SCIA (ex art. 19 della legge n. 241/1990)[1], individuando la natura del diritto di veduta distinto da quello della visuale, le segnalazioni/denuncia del privato e l’obbligo di provvedere, dove in presenza di un presunto abuso edilizio l’Amministrazione non può limitarsi ad escludere l’annullamento d’ufficio (quale attitudine discrezionale incoercibile dal giudice) o rimanere inerte ma dovrà – in ogni caso – rendere conto delle proprie decisioni, motivando le eventuali ragioni dell’assenza di difformità dell’intervento del privato rispetto ai presupposti/requisiti di legge, appurando, conseguentemente, la regolarità dell’intervento, diversamente provvedere alla rimozione dell’atto (del privato)[2].

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