La sez. V Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 29 luglio 2025, n. 2786, conferma che il giudizio di non ammissione alla classe superiore dell’alunno, operata dal Consiglio di classe, si inserisce nell’attività di un organo tecnico, dove la discrezionalità non può essere sindacata dal GA se non in presenza di vistosi vizi logici o procedurali[1], non potendo peraltro desumere profili di comparazione con situazione diverse per dimostrare una disparità di trattamento.
Tutti aspetti che possono essere traslati nei lavori delle Commissioni tecniche dove le operazioni valutative devono seguire criteri corretti che non possono portare a conclusioni contraddittorie, sproporzionate e illogiche, sindacabili in questo caso dal giudice amministrativo.
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La sez. V Milano, del TAR Lombardia, con la sentenza 29 luglio 2025, n. 2786, conferma che il giudizio di non ammissione alla classe superiore dell’alunno, operata dal Consiglio di classe, si inserisce nell’attività di un organo tecnico, dove la discrezionalità non può essere sindacata dal GA se non in presenza di vistosi vizi logici o procedurali[1], non potendo peraltro desumere profili di comparazione con situazione diverse per dimostrare una disparità di trattamento.
Tutti aspetti che possono essere traslati nei lavori delle Commissioni tecniche dove le operazioni valutative devono seguire criteri corretti che non possono portare a conclusioni contraddittorie, sproporzionate e illogiche, sindacabili in questo caso dal giudice amministrativo.
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