«Libero Pensatore» (sempre)

La sez. I del TAR Molise, con sentenza 5 marzo 2026 n. 93, interviene su una ipotesi di autotutela doverosa a fronte da una parte, del rifiuto di stipulazione del contratto, da parte dell’operatore economico, in mancanza della revisione prezzi da parte della stazione appaltante (ovvero una modificazione delle condizioni di gara), dall’altra parte, dell’impellente necessità di disporre la consegna d’urgenza dei lavori pena la perdita di un finanziamento statale.

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Revisione prezzi prima della stipulazione del contratto

Revisione prezzi prima della stipulazione del contratto

La sez. I del TAR Molise, con sentenza 5 marzo 2026 n. 93, interviene su una ipotesi di autotutela doverosa a fronte da una parte, del rifiuto di stipulazione del contratto, da parte dell’operatore economico, in mancanza della revisione prezzi da parte della stazione appaltante (ovvero una modificazione delle condizioni di gara), dall’altra parte, dell’impellente necessità di disporre la consegna d’urgenza dei lavori pena la perdita di un finanziamento statale.

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La sez. IV Roma del TAR Lazio, con la sentenza 5 marzo 2026 n. 4165, conferma un orientamento di matrice comunitaria che non consente l’accesso al segreto industriale (il proprio know how) quando l’accesso è strumentale, non tanto ad acquisire elementi valutativi per impugnare l’aggiudicazione, quanto per conoscere le parti riservate dell’offerta capaci di sfruttamento economico, minando di fatto la concorrenza: l’operatore economico, di contro, dovrà comprovare gli elementi di segretezza oggettiva tali da risultare strategici per la vita dell’azienda, diversamente ogni documento presentato risulta accessibile prevalendo la trasparenza rispetto al know how dei singoli concorrenti.

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Limiti all’accesso del segreto industriale

Limiti all’accesso del segreto industriale

La sez. IV Roma del TAR Lazio, con la sentenza 5 marzo 2026 n. 4165, conferma un orientamento di matrice comunitaria che non consente l’accesso al segreto industriale (il proprio know how) quando l’accesso è strumentale, non tanto ad acquisire elementi valutativi per impugnare l’aggiudicazione, quanto per conoscere le parti riservate dell’offerta capaci di sfruttamento economico, minando di fatto la concorrenza: l’operatore economico, di contro, dovrà comprovare gli elementi di segretezza oggettiva tali da risultare strategici per la vita dell’azienda, diversamente ogni documento presentato risulta accessibile prevalendo la trasparenza rispetto al know how dei singoli concorrenti.

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La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 2 marzo 2026, n. 1458, postula che la motivazione costituisce un aspetto essenziale del provvedimento amministrativo, parte centrale di ogni decisione amministrativa, non potendo essere sostituita da pur validi interventi dei consiglieri comunali (a verbale) sulle opinioni del voto espresso, quest’ultime espressioni di valutazioni che non assurgono al ruolo autonomo deposto nella sua linearità dall’art. 3, della legge n. 241 del 1990: «la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria».

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La motivazione della deliberazione consiliare

La motivazione della deliberazione consiliare

La sez. I Catania del TAR Sicilia, con la sentenza 2 marzo 2026, n. 1458, postula che la motivazione costituisce un aspetto essenziale del provvedimento amministrativo, parte centrale di ogni decisione amministrativa, non potendo essere sostituita da pur validi interventi dei consiglieri comunali (a verbale) sulle opinioni del voto espresso, quest’ultime espressioni di valutazioni che non assurgono al ruolo autonomo deposto nella sua linearità dall’art. 3, della legge n. 241 del 1990: «la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria».

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La sez. giurisdizionale Emilia – Romagna della Corte dei Conti, con la sentenza n. 29 del 18 febbraio 2026, dichiara il giudizio erariale estinto a seguito di richiesta di rito abbreviato (offrendo il pagamento di una somma ridotta di oltre il sessanta per cento dell’importo dovuto), sulla responsabilità erariale per la pubblicazione di un dato personale (in violazione del principio di eccedenza) a seguito del pagamento di una sanzione amministrativa inflitta all’Amministrazione del Garante per la protezione dei dati personali: una responsabilità di danno indiretto[1].

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Le conseguenze dell’errata durata di pubblicazione di dati personali

Le conseguenze dell’errata durata di pubblicazione di dati personali

La sez. giurisdizionale Emilia – Romagna della Corte dei Conti, con la sentenza n. 29 del 18 febbraio 2026, dichiara il giudizio erariale estinto a seguito di richiesta di rito abbreviato (offrendo il pagamento di una somma ridotta di oltre il sessanta per cento dell’importo dovuto), sulla responsabilità erariale per la pubblicazione di un dato personale (in violazione del principio di eccedenza) a seguito del pagamento di una sanzione amministrativa inflitta all’Amministrazione del Garante per la protezione dei dati personali: una responsabilità di danno indiretto[1].

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La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 19 dicembre 2025, n. 10065, in riforma del primo grado ammette la possibilità di posizionare le antenne (stazione radio base, s.r.b.) in un luogo più adeguato indicato dall’Amministrazione comunale rispetto alle richieste dell’operatore di telefonia (in vicinanza di un asilo)[1] ritenuto inidoneo, ritenendo (il sito alternativo individuato dall’Ente locale) – da valutazione dei dati tecnici – il segnale di trasmissione non compromesso, ovvero che la verificazione tecnica non ha dimostrato una evidenza tale da differenziare in senso peggiorativo il segnale (anzi senza significative diversità).

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Il posizionamento alternativo delle antenne

Il posizionamento alternativo delle antenne

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 19 dicembre 2025, n. 10065, in riforma del primo grado ammette la possibilità di posizionare le antenne (stazione radio base, s.r.b.) in un luogo più adeguato indicato dall’Amministrazione comunale rispetto alle richieste dell’operatore di telefonia (in vicinanza di un asilo)[1] ritenuto inidoneo, ritenendo (il sito alternativo individuato dall’Ente locale) – da valutazione dei dati tecnici – il segnale di trasmissione non compromesso, ovvero che la verificazione tecnica non ha dimostrato una evidenza tale da differenziare in senso peggiorativo il segnale (anzi senza significative diversità).

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La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 16 febbraio 2026 n. 1199 (estensore Vitale), affronta la questione dell’accessibilità all’autore (o autori) di un esposto/segnalazione quando da questo scaturisca una successiva attività di controllo, dove il destinatario delle verifiche, ovvero colui che subisce gli effetti della/e denuncia/e, può legittimamente pretendere di conoscere la fonte, ossia di accedere integralmente alla documentazione pervenuta alla PA dalla quale è nato un procedimento ispettivo (che include dato personale del c.d. whistleblower), il sottoscrittore dell’atto non gode di alcuna protezione perdendo il controllo del proprio operato, non essendo esistente alcun diritto all’anonimato, salvo la dimostrazione di esigenze di tutela (rischio di pericolo).

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Pieno accesso al nominativo del privato whistleblower

Pieno accesso al nominativo del privato  whistleblower

La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 16 febbraio 2026 n. 1199 (estensore Vitale), affronta la questione dell’accessibilità all’autore (o autori) di un esposto/segnalazione quando da questo scaturisca una successiva attività di controllo, dove il destinatario delle verifiche, ovvero colui che subisce gli effetti della/e denuncia/e, può legittimamente pretendere di conoscere la fonte, ossia di accedere integralmente alla documentazione pervenuta alla PA dalla quale è nato un procedimento ispettivo (che include dato personale del c.d. whistleblower), il sottoscrittore dell’atto non gode di alcuna protezione perdendo il controllo del proprio operato, non essendo esistente alcun diritto all’anonimato, salvo la dimostrazione di esigenze di tutela (rischio di pericolo).

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