«Libero Pensatore» (sempre)

Le sez. Unite Bari del TAR Puglia, con la sentenza 13 febbraio 2026, n. 211 (estensore Di Lorenzo), chiarisce il termine di prescrizione (decennale) degli oneri concessori, che inizia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere esercitato, per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio mentre per il costo di costruzione, dalla comunicazione al Comune della fine dei lavori, giusto il disposto del comma 3 dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001.

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Diritto di credito degli oneri concessori

Diritto di credito degli oneri concessori

Le sez. Unite Bari del TAR Puglia, con la sentenza 13 febbraio 2026, n. 211 (estensore Di Lorenzo), chiarisce il termine di prescrizione (decennale) degli oneri concessori, che inizia a decorrere, ai sensi dell’art. 2935 c.c., dal momento in cui il diritto può essere esercitato, per gli oneri di urbanizzazione, dal momento in cui viene rilasciato o comunque si forma il titolo edilizio mentre per il costo di costruzione, dalla comunicazione al Comune della fine dei lavori, giusto il disposto del comma 3 dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001.

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La sezione controllo Basilicata, della Corte dei conti, con parere n. 1 del 22 gennaio 2026, risponde in senso non positivo ad una Amministrazione Locale in ordine alla possibilità di manutentare, con avanzo di amministrazione (spese di investimento), la caserma dei Carabinieri, al fine di scongiurare la perdita di un presidio di sicurezza, specie in assenza di accordi tra altri Comuni o di programmi straordinari di incremento dei servizi specialistici di polizia, attraverso convenzioni tra Comuni ed il Ministero dell’interno: l’attività di “accasermamento” rientra tra i doveri (oneri finanziari) esclusivi dello Stato.

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Manutenzione della caserma

Manutenzione della caserma

La sezione controllo Basilicata, della Corte dei conti, con parere n. 1 del 22 gennaio 2026, risponde in senso non positivo ad una Amministrazione Locale in ordine alla possibilità di manutentare, con avanzo di amministrazione (spese di investimento), la caserma dei Carabinieri, al fine di scongiurare la perdita di un presidio di sicurezza, specie in assenza di accordi tra altri Comuni o di programmi straordinari di incremento dei servizi specialistici di polizia, attraverso convenzioni tra Comuni ed il Ministero dell’interno: l’attività di “accasermamento” rientra tra i doveri (oneri finanziari) esclusivi dello Stato.

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La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 5 febbraio 2026, n. 956 (estensore Santise), consolida la norma dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001, secondo la quale «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione», legittimando la PA all’archiviazione della richiesta del titolo edilizio in assenza del pagamento del dovuto (c.d. principio di onerosità)[1] secondo le indicazioni fornite dalla stessa non potendo il privato (unilateralmente) stabilire modalità, termini e quantum del pagamento, compresa la cessione degli standard o la sostitutiva monetizzazione[2].

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Pagamento degli oneri di urbanizzazione

Pagamento degli oneri di urbanizzazione

La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 5 febbraio 2026, n. 956 (estensore Santise), consolida la norma dell’art. 16, Contributo per il rilascio del permesso di costruire, del DPR n. 380/2001, secondo la quale «il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione», legittimando la PA all’archiviazione della richiesta del titolo edilizio in assenza del pagamento del dovuto (c.d. principio di onerosità)[1] secondo le indicazioni fornite dalla stessa non potendo il privato (unilateralmente) stabilire modalità, termini e quantum del pagamento, compresa la cessione degli standard o la sostitutiva monetizzazione[2].

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La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 20 gennaio 2026, n. 94, accoglie il ricorso di un operatore economico a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione in ordine ad una istanza di revisione prezzi di un appalto dei servizi: la condotta inerte costituisce un’aperta violazione ad un preciso obbligo di adempiere, presidio di legalità, oltre che di leale collaborazione e correttezza («i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge n. 241/1990)[1], potenziale fonte di danno da ritardo, imponendo di dare riscontro alle richieste, anche in caso di «manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludano il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo», ex comma 1, secondo periodo, dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990[2].

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Richiesta di revisione prezzi e obbligo di provvedere

Richiesta di revisione prezzi e obbligo di provvedere

La sez. II Catanzaro del TAR Calabria, con la sentenza 20 gennaio 2026, n. 94, accoglie il ricorso di un operatore economico a fronte dell’inerzia dell’Amministrazione in ordine ad una istanza di revisione prezzi di un appalto dei servizi: la condotta inerte costituisce un’aperta violazione ad un preciso obbligo di adempiere, presidio di legalità, oltre che di leale collaborazione e correttezza («i rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai princìpi della collaborazione e della buona fede», ex comma 2 bis dell’art. 1 della legge n. 241/1990)[1], potenziale fonte di danno da ritardo, imponendo di dare riscontro alle richieste, anche in caso di «manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludano il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo», ex comma 1, secondo periodo, dell’art. 2, Conclusione del procedimento, della legge n. 241/1990[2].

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La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 15 gennaio 2026 n. 272, consolida un principio di legalità secondo il quale la realizzazione di un’opera abusiva comporta la sua demolizione, soprattutto quando l’intervento avviene su un terreno di proprietà pubblica, dove la norma positiva dell’art. 35, Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, del DPR n. 380/2001, impone al dirigente o al responsabile dell’ufficio, «previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo»: una condotta vincolata senza possibilità di sanzioni alternative, atteso che la norma mira a prevenire l’indebito utilizzo di beni demaniali ed è vincolante rispetto al ripristino dello stato dei luoghi[1].

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Abuso edilizio su area pubblica o bene pubblico

Abuso edilizio su area pubblica o bene pubblico

La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 15 gennaio 2026 n. 272, consolida un principio di legalità secondo il quale la realizzazione di un’opera abusiva comporta la sua demolizione, soprattutto quando l’intervento avviene su un terreno di proprietà pubblica, dove la norma positiva dell’art. 35, Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici, del DPR n. 380/2001, impone al dirigente o al responsabile dell’ufficio, «previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell’abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all’ente proprietario del suolo»: una condotta vincolata senza possibilità di sanzioni alternative, atteso che la norma mira a prevenire l’indebito utilizzo di beni demaniali ed è vincolante rispetto al ripristino dello stato dei luoghi[1].

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La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 56, rilancia la funzione “conoscitiva” (rectius di pubblicità legale) dell’albo pretorio on line, dove i bandi di gara qualora la disciplina interna o una determinazione dirigenziale ne imponga la pubblicazione nel cit. albo, al di là dei relativi obblighi di trasparenza imposti dalle norme (quelle del Decreto Trasparenza o del Codice dei contratti pubblici), la mancata “affissione” digitale impedisce di raggiungere il risultato voluto, ossia la presentazione delle offerte: l’omessa pubblicazione della lex specialis all’albo pretorio on line deve ritenersi condizione ostativa alla presentazione della domanda di partecipazione (l’offerta).

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L’albo pretorio e la pubblicità delle gare

L’albo pretorio e la pubblicità delle gare

La sez. I del TAR Marche, con la sentenza 19 gennaio 2026, n. 56, rilancia la funzione “conoscitiva” (rectius di pubblicità legale) dell’albo pretorio on line, dove i bandi di gara qualora la disciplina interna o una determinazione dirigenziale ne imponga la pubblicazione nel cit. albo, al di là dei relativi obblighi di trasparenza imposti dalle norme (quelle del Decreto Trasparenza o del Codice dei contratti pubblici), la mancata “affissione” digitale impedisce di raggiungere il risultato voluto, ossia la presentazione delle offerte: l’omessa pubblicazione della lex specialis all’albo pretorio on line deve ritenersi condizione ostativa alla presentazione della domanda di partecipazione (l’offerta).

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