«Libero Pensatore» (sempre)

Abusi edilizi e compiti del responsabile del procedimento

L’esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio consistente nell’esecuzione di un’opera in assenza del titolo abilitativo costituisce – ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 – atto dovuto, per il quale è in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione[1], e pertanto, accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione ovvero in difformità totale dal titolo abilitativo si deve procedere al ripristino della legalità violata (e non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull’attività edilizia).

Quando l’Amministrazione ometta di adottare, secondo i suoi doveri di ufficio, i necessari provvedimenti ripristinatori dello stato dei luoghi e di difesa del pubblico interesse in relazione ad opere abusive, ovvero li ritardi senza giustificazione, il terzo interessato – ed in particolare il proprietario limitrofo, in quanto tale sempre titolare di un interesse qualificato al mantenimento delle caratteristiche urbanistiche della zona – oltre a poter proporre azioni civili di demolizione o, alternativamente, azioni risarcitorie, è al tempo stesso legittimato ad impugnare la mancata adozione di misure ripristinatorie e, quindi, a far valere l’inerzia formalizzata degli organi comunali[2].

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Profili differenziati del diritto di accesso nelle procedura di gara

Il diritto di accesso, nelle procedure di gara, differisce in parte dalle regole generali imposte dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e si orienta nel garantire una trasparenza della procedura concorsuale tutelando da una parte, l’imparzialità dell’agire pubblico da intrusioni conoscitive (divulgazione informazioni) che possono alterare la par condicio (differimento dell’accesso), dall’altra, tutelando la riservatezza dei concorrenti rispetto ad eventuali “segreti” industriali (tecnici e commerciali) (1), ovvero vietando l’accesso ai pareri legali (2) e alle relazioni riservate del direttore lavori e del collaudatore (3) (evitando di minare le eventuali strategie difensiva dell’amministrazione aggiudicatrice).

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Orientamenti sulla gestione dei servizi pubblici locali tra liberalizzazioni incompiute e dimensione societaria

La riforma in progress nel tentativo di liberalizzare i servizi pubblici locali, togliendo ogni marginalità e rendita di posizione [117], riafferma ancora una volta tutta l’incompletezza di una disciplina stratificata e non omogenea dove persistono margini di insoluta discrezionalità, situazioni di monopolio e di privilegio all’interno del mercato (non libero) non essendo ancora chiarito il quadro d’insieme e potendo interpretare la complessità e la frammentarietà della materia a beneficio della conservazione dell’esistente.

I servizi pubblici locali e la loro distinzione sul dato (o meno) economico o commerciale è lasciata alla facoltà del singolo soggetto pubblico con l’intenzione, più o meno celebrata, di garantire le posizioni acquisite piuttosto che liberalizzare verso l’esterno (a mantenimento di una posizione dominante o di concentrazioni) [118], chiudendo definitivamente tutte le società non in grado di competere con il mercato e/o affidatarie in esclusiva di servizi (affidati, ovviamente, senza gara).

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Società partecipate strumentali e di servizi

La disciplina dei servizi pubblici locali è una materia in continua evoluzione nel tentativo (del Legislatore) di garantire la concorrenza (e l’apertura del mercato) e assicurare standard di qualità delle prestazioni erogate, differenziando gli operatori (imprenditori o società) in funzione del perseguimento di un interesse economico o di una finalità collettiva.

Con il passare degli anni si è cercato di distinguere gli affidamenti con gara da quelli diretti (riformando l’art.113 del Tuel), imponendo delle limitazioni per tutti i soggetti che beneficiavano di diritti di esclusiva rispetto a coloro che entravano nel marcato, creando una ulteriore separazione tra le società di servizi e quelle strumentali alle esigenze dell’amministrazione procedente, giungendo ad impedire sia la costituzione di nuove partecipate che il mantenimento di quote azionarie.

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Parere di regolarità contabile e viaggi all’estero

L’attività istruttoria si inserisce nella fase (preparatoria) del procedimento amministrativo che concorre a formare la decisione provvedimentale (deliberazione), valutando una serie di elementi di fatto e di diritto (il percorso motivazionale, ex articolo 3 della Legge n.241/90) – a cura del responsabile del procedimento – necessari all’adozione dell’atto finale.

In questa prima fase, prodromica alla successiva fase costitutiva o decisoria, si inseriscono i pareri obbligatori di regolarità tecnica e qualora si presenti un riflesso diretto sulle finanze dell’ente (impegno di spesa o diminuzione di entrata) è indispensabile coinvolgere il responsabile di ragioneria.

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