È noto che sono nulli i voti contenuti in schede che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto, mentre sostituire il nome del candidato con il nome del suo animale (non come res) può essere un elemento identificativo del voto di preferenza, consegnando dignità (personalità giuridica limitata) all’essere senziente non umano, in proiezione e simbiosi diretta con l’uomo[1].
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