Il Sindaco rappresenta il proprio territorio, e anche lo Stato, ha una competenza propria (una prerogativa del possesso della carica) la responsabilità dell’Amministrazione del Comune […]
La sez. giurisdizionale Veneto, della Corte dei conti, con la sentenza n. 277 del 11 luglio 2025, accogliendo la richiesta di rito abbreviato, conferma (ancora […]
La sez. II del T.A.R. Piemonte, con Ia sentenza 7 luglio 2025, n. 1143, si sofferma sull’obbligo di astensione dell’assessore comunale che vota un provvedimento […]
La sez. V bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 27 giugno 2025, n. 12775, individua quale requisito per l’ottenimento della cittadinanza italiana la […]
La sez. IV del TAR Toscana, con sentenza 27 giugno 2025, n. 1212, riconosce il pieno diritto di accesso del genitore alla “vita” (situazione) universitaria […]
La sez. V bis Roma, del TAR Lazio con la sentenza 29 maggio 2025, n. 10391, entra nel merito del giudizio sulla valutazione dell’integrazione dello […]
La sez. IV del TAR Toscana, con sentenza 27 giugno 2025, n. 1212, riconosce il pieno diritto di accesso del genitore alla “vita” (situazione) universitaria del figlio: un Continua a leggere→
La sez. IV, del Consiglio di Stato, con la sentenza 17 giugno 2025 n. 5289, delimita i limiti esterni delle società partecipate, quelle a doppio oggetto, con vincoli più restrittivi delle società in house, per tutelare la concorrenza tra imprese private (il c.d. leveling the playing field)[1], le quali possono operare all’interno delle attività affidate dai soci non potendo entrare nel libero mercato, avendo vincoli di scopo invalicabili: la società mista, pubblico frazionato al 51% (incapace da solo di controllare la società, ex art. 2359 c.c.) e privato, non può concorrere a gare bandite da Enti non soci.
La sez. V bis Roma, del TAR Lazio con la sentenza 29 maggio 2025, n. 10391, entra nel merito del giudizio sulla valutazione dell’integrazione dello straniero ai valori dell’ordinamento nazionale (quelli costituzionali), dove le condotte penalmente rilevanti (reiterate in un breve arco temporale) possono incidere sull’esito dell’istruttoria per la concessione dello status di cittadino.
La sez. controllo della Corte dei conti per la Regione Sicilia, con parere n. 178 del 23 giugno 2025, nel confermare un orientamento sul lavoro svolto dal personale in quiescenza, che esclude il pagamento delle prestazioni svolte, in assonanza con il dato normativo (divieto di incarichi di studio e consulenza o direttivi), segnala una linea interpretativa, la quale ammette il pagamento delle prestazioni non escluse dalla legge, nel senso di non essere ricomprese nel non permesso: piena legittimità del pagamento della prestazione legale esercitata in via professionale dall’ex dipendente, un compito assolto prima della cessazione del rapporto.
La sez. quinta del Consiglio di Stato, con la sentenza 23 giugno 2025, n. 5464, chiarisce che in sede di gara la valutazione sull’anomalia va considerata nel suo complesso e non nei limiti dell’offerta stessa.
L’anomalia
L’art. 110, Offerte anormalmente basse, del Codice dei contratti pubblici, al primo comma postula che il seggio di gara valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati («della manodopera e gli oneri aziendali»), appaia anormalmente bassa, affidando al bando/avviso di gara gli elementi specifici (criteri) ai fini della valutazione[1].
La sez. terza del Consiglio di Stato, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 5089, interviene sulle modalità di revisione prezzi del precedente (precedente) Codice dei contratti, offrendo spunti di interesse sulle modalità di rinegoziazione, dove l’effettuazione di miglioramenti sul prezzo – per la prosecuzione del rapporto – si inquadra all’interno del complessivo valore negoziale, che vengono ad essere riviste ogni volta che il rapporto continua, non in termini di proroga ma di rinnovo delle condizioni rispetto a quelle originarie, incidenti sulla revisione prezzi (neutralizzandola, in parte)[1].