«Libero Pensatore» (sempre)
Il contraddittorio nell’autotutela

Il contraddittorio nell’autotutela

L’annullamento d’ufficio (procedimento c.d. “di secondo grado”), rappresenta una facoltà dell’Amministrazione di ripristinare la legittimità dell’agire pubblico, a fronte di una serie di presupposti disciplinati all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990: un accertamento della sussistenza di ragioni di interesse pubblico specifico, diverse dal mero ripristino della legalità violata[1], e un bilanciamento con l’affidamento del privato destinatario del provvedimento (la stabilità dell’atto adottato), donde l’esigenza di assicurare le guarentigie di cui all’art. 7 e seguenti della cit. legge sul procedimento amministrativo.

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Illegittima la trasformazione di un garage in vano abitabile

Illegittima la trasformazione di un garage in vano abitabile

In generale, un’unità immobiliare ad uso residenziale si compone di locali abitabili e in spazi accessori, quali garage (autorimesse), cantine e locali di servizio (magazzini) che assolvono una diversa funzione, sicché un cambio di destinazione esige un titolo edilizio trattandosi di un ampliamento della superficie residenziale e della relativa volumetria (categorie diverse, non omogenee): una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico.

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Il principio del tempus regit actum

Il principio del tempus regit actum

Nel mondo del diritto amministrativo l’esigenza di certezza delle posizioni giuridiche impone di seguire alcune regole istruttorie dal momento di avvio del procedimento ad istanza di parte, e più specificatamente si dovrà osservare il momento finale, quando – al termine delle attività e delle valutazioni effettuate sulla richiesta – si dovrà decidere, ossia prendere la decisione finale, con la sottoscrizione del provvedimento, dando effetti obbligatori all’atto sottoscritto, incidente la sfera giuridica del destinatario con l’accoglimento o il suo diniego.

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Nessun onere motivazionale per l’accesso del consigliere comunale

Nessun onere motivazionale per l’accesso del consigliere comunale

Il diritto di accesso del consigliere comunale trova la propria base giuridica nell’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), quale diritto pieno ad acquisire le «notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato», essendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge[1], segnando inesorabilmente una prospettiva estesa del diritto, avuto riguardo all’insieme delle norme che direttamente o indirettamente giustificano e legittimano all’attualità dell’esercizio.

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