«Libero Pensatore» (sempre)

Il regolamento del consiglio comunale e ipotesi minima per le video riprese

Il funzionamento del Consiglio comunale come statuisce l’articolo 38, comma secondo del TUEL opera nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto comunale (non potendo contenere norme contrarie a disposizioni di legge) ed è disciplinato da apposito Regolamento che deve essere approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Regolamento del Consiglio comunale definisce essenzialmente nel dettaglio:

a) i diritti di iniziativi dei consiglieri;

b) le procedure di adozione dei provvedimenti;

c) le modalità organizzative dei lavori consiliari;

d) i poteri del suo presidente;

e) le maggioranza richieste per le votazioni;

f) il diritto di accesso;

g) le norme sulla trasparenza;

h) tutti o quasi gli aspetti necessari per garantire ai Consiglieri comunali l’esercizio del cd. munus pubblico

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Limiti al pagamento degli incentivi di progettazione

L’articolo 92 (“Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti”), comma cinque e sei, del Codice dei Contratti stabilisce che una somma non superiore al due per cento dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione), ovvero il trenta per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione, viene ripartita al personale dipendente, per ogni singola opera o lavoro, alle seguenti condizioni:

a. le modalità e i criteri devono essere previsti in sede di contrattazione decentrata, risolvendosi all’interno dello svolgimento del rapporto di pubblico impiego da considerare “ratione offici” e non “intuitu personae”;

b. la determinazione della quota deve essere predefinita in apposito regolamento adottato dalla giunta comunale;

c. la graduazione del quantum deve essere correlata a responsabilità, complessità ed entità (valore economico) dell’opera, compiti singolarmente ricoperti (va, quindi, ripartita non solo tra gli incaricati della progettazione “interna” ma anche tra gli altri soggetti che partecipano al procedimento, quali il responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione del contratto, e suoi collaboratori, nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica);

d. la liquidazione è di competenza del responsabile dell’unità preposta una volta accertato il lavoro singolarmente svolto (con i limiti economici previsti per l’attività di progettazione).

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Gli organi elettivi sono “incompetenti” nella gestione

La competenza gestionale tra organi elettivi e organi tecnici impone il rispetto del principio di separazione, principio di derivazione costituzionale in relazione ai parametri di imparzialità e buon andamento (ex art.97 Costituzione Italiana).

L’obiettivo è quello di garantire nella gestione della res pubblica (del denaro pubblico) l’affermarsi di regole di trasparenza e pubblicità (di derivazione comunitaria), consentendo – a tutti – (caso di specie professionisti, imprese) di poter partecipare all’esercizio dell’azione amministrativa in condizioni di parità e di concorrenza (libertà di mercato).

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Accesso agli atti delle società partecipate

Il T.A.R. Emilia Romagna – Bologna, sez. II, sentenza n.169/2013 dispone che “in base all’art. 43 del T.U.E.L. il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni necessarie per valutare la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’amministrazione comunale è riconosciuto a favore dei consiglieri comunali in funzione del proprio mandato elettivo.

Si tratta evidentemente di un diritto che trova il suo presupposto non nella generale previsione di cui agli art. 22 e ss della L. n. 241/1990 relativa all’accesso del privato ai documenti amministrativi, ma nella specifico potere di verifica e di sindacato che spetta ai componenti del Consiglio Comunale in forza della disciplina generale sugli enti locali e delle disposizioni dei singoli statuti.

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Sede Vacante

Brevi appunti. Durante la vacanza della Sede Apostolica si avranno due specie di Congregazioni dei Cardinali: una “generale”, cioè dell’intero Collegio, fino all’inizio della elezione e l’altra “particolare”. Inoltre, secondo Continua a leggere

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L’onnicomprensività del trattamento economico in ambito pubblico

Il principio di onnicomprensività del “trattamento economico” (in ambito pubblico) postula che non è possibile remunerare il dipendente con compensi ulteriori per lo svolgimento di compiti rientranti nelle mansioni dell’ufficio ricoperto ed è pertanto vietato alla P.A. di corrispondere compensi aggiuntivi per attività d’istituto [1].

L’onnicomprensività remunera completamente ogni incarico conferito al dipendente (dirigente compresi) in ragione dell’ufficio ricoperto o comunque collegato alla rappresentanza di interessi dell’Ente [2]: vige, pertanto, il divieto di percepire compensi in tutti i casi in cui l’attività svolta dall’impiegato sia riconducibile a funzioni e poteri connessi alla qualifica e/o all’ufficio ricoperto [3], corrispondenti a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti nei normali compiti di servizio (e neppure l’Amministrazione potrebbe conferire e/o retribuire incarichi se previsti all’interno del profilo professionale) [4]

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