«Libero Pensatore» (sempre)

Rimborsi spese legali amministratori pubblici

La massima

La sezione giurisdizionale per la regione Puglia della Corte dei Conti, con la sentenza n.787 del 14 giugno 2012, discostandosi dall’orientamento del giudice della nomofilachia, apre all’analogia (con i dipendenti pubblici) e riconosce il rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori pubblici assolti in un procedimento penale.

Viene postulato che una volta ravvisato il nesso di causalità necessario tra l’adempimento del mandato e la perdita pecuniaria, rappresentata dalle spese di difesa, il mandatario (ovvero, l’amministratore pubblico) può legittimamente pretendere il rimborso delle spese sostenute nel giudizio.

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Società “in house”

Va preliminarmente precisato che anche qualora la partecipazione azionaria del Comune si presenti al 100% gli Amministratori della società, nell’ambito della loro competenza generale, ex artt. 2380 – bis c.c., hanno la gestione esclusiva dell’impresa e compiono tutte le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

All’interno di tali poteri, rientra sicuramente, la facoltà di difendere gli interessi sociali in giudizio, qualora tali interessi siano compromessi da atti o provvedimenti lesivi proveniente dal socio unico pubblico, poiché la società per azioni con socio unico resta in ogni caso un soggetto formalmente distinto dal suo socio, e dato che il socio unico (caso di specie Comune) ha emesso i suoi provvedimenti non all’interno degli schemi societari,

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Obbligo (sempre) di provvedere della p.a. in caso di segnalazione di un abuso edilizio

La pubblica amministrazione locale è titolare di una competenza generale in materia di tutela del territorio (ex art.3 e 13 del T.U.E.L.), dovendo assicurare la cura degli interessi della Comunità e lo sviluppo anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

In presenza di un’attività di tipo repressivo la quarta sezione del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 gennaio 2009 n. 177, ha postulato la possibilità (doverosità) di intervento dell’Amministrazione locale su sollecitazione del privato non limitandosi ad affermare la piena legittimità dell’inerzia dai suoi poteri sanzionatori (caso di specie in materia edilizia), laddove questi ultimi trovino fondamento in provvedimenti concessori o autorizzatori ormai inoppugnabili, ma sostenendo il doveroso operare nel caso di realizzazione di opere o di mutamenti (anche di destinazione d’uso) che non trovano fondamento nei provvedimenti autorizzativi oramai definitivi.

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Abusi edilizi e compiti del responsabile del procedimento

L’esercizio del potere repressivo di un abuso edilizio consistente nell’esecuzione di un’opera in assenza del titolo abilitativo costituisce – ai sensi dell’art. 31 del D.P.R. n. 380/2001 – atto dovuto, per il quale è in re ipsa l’interesse pubblico alla sua rimozione[1], e pertanto, accertata l’esecuzione di opere in assenza di concessione ovvero in difformità totale dal titolo abilitativo si deve procedere al ripristino della legalità violata (e non costituisce onere del Comune verificare la sanabilità delle opere in sede di vigilanza sull’attività edilizia).

Quando l’Amministrazione ometta di adottare, secondo i suoi doveri di ufficio, i necessari provvedimenti ripristinatori dello stato dei luoghi e di difesa del pubblico interesse in relazione ad opere abusive, ovvero li ritardi senza giustificazione, il terzo interessato – ed in particolare il proprietario limitrofo, in quanto tale sempre titolare di un interesse qualificato al mantenimento delle caratteristiche urbanistiche della zona – oltre a poter proporre azioni civili di demolizione o, alternativamente, azioni risarcitorie, è al tempo stesso legittimato ad impugnare la mancata adozione di misure ripristinatorie e, quindi, a far valere l’inerzia formalizzata degli organi comunali[2].

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Profili differenziati del diritto di accesso nelle procedura di gara

Il diritto di accesso, nelle procedure di gara, differisce in parte dalle regole generali imposte dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e si orienta nel garantire una trasparenza della procedura concorsuale tutelando da una parte, l’imparzialità dell’agire pubblico da intrusioni conoscitive (divulgazione informazioni) che possono alterare la par condicio (differimento dell’accesso), dall’altra, tutelando la riservatezza dei concorrenti rispetto ad eventuali “segreti” industriali (tecnici e commerciali) (1), ovvero vietando l’accesso ai pareri legali (2) e alle relazioni riservate del direttore lavori e del collaudatore (3) (evitando di minare le eventuali strategie difensiva dell’amministrazione aggiudicatrice).

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