Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, seconda sezione, con la sentenza n.6884 del 1 agosto 2011 (sentenza sospesa dal Consiglio di Stato) stabilisce l’illegittimità dell’art. 24, comma 2, del Regolamento di amministrazione (Agenzia delle entrate), nel testo risultante dalla delibera del Comitato di gestione n.55 del 22 dicembre 2009 ove si stabilisce che “per inderogabili esigenze di funzionamento dell’Agenzia, le eventuali vacanze sopravvenute possono essere provvisoriamente coperte, previo interpello e salva l'urgenza, con le stesse modalità di cui al comma 1 (cioè, mediante la stipula di contratti individuali di lavoro a termine con propri funzionari, con l’attribuzione dello stesso trattamento economico dei dirigenti) fino all’attuazione delle procedure di accesso alla dirigenza e comunque fino al 31 dicembre 2010”.
La delibera citata, come già analoghe delibere adottate fin dal 2006, viene annotato dal Tribunale, ha perpetuato fino al 31 dicembre 2010 la prassi del conferimento di incarichi dirigenziali, asseritamente in provvisoria reggenza, a copertura di posizioni dirigenziali vacanti; detti incarichi, però, conferiti senza l’espressa indicazione di un termine di durata, e sostanzialmente prorogati di anno in anno, risultano espletati da funzionari non dirigenti, senza che l’Agenzia delle Entrate abbia contemporaneamente provveduto a bandire le procedure concorsuali per l’accesso alla qualifica dirigenziale e implicano indiscutibilmente l’espletamento di mansioni superiori dirigenziali da personale privo della relativa qualifica
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