«Libero Pensatore» (è tempo di agire)

La sez. II bis Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 11 febbraio 2021, n. 1737 (estensore Gatto Costantino) interviene per chiarire gli effetti sul contratto a seguito di un pronunciamento di annullamento delle operazioni di gara da parte del giudice amministrativo.

Si affrontano gli effetti della caducazione dell’aggiudicazione rispetto all’efficacia del contratto o al suo subentro nelle pattuizioni da parte del ricorrente, in presenza di un’ipotesi di annullamento dei provvedimenti impugnati, dove la stazione appaltante sarebbe obbligata a rinnovare la gara (o parte) afferente all’aggiudicazione: è necessario valutare gli interessi coinvolti, sia con riferimento alle parti che all’oggetto negoziale.

La norma dell’art. 112 del d.lgs. n. 104/2010, stabilisce che «Fuori dei casi indicati dall’articolo 121, comma 1, e dall’articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta».

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La decorrenza ex post dell’inefficacia del contratto a seguito di ripetizione del procedimento di gara

La decorrenza ex post dell’inefficacia del contratto a seguito di ripetizione del procedimento di gara

La sez. II bis Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 11 febbraio 2021, n. 1737 (estensore Gatto Costantino) interviene per chiarire gli effetti sul contratto a seguito di un pronunciamento di annullamento delle operazioni di gara da parte del giudice amministrativo.

Si affrontano gli effetti della caducazione dell’aggiudicazione rispetto all’efficacia del contratto o al suo subentro nelle pattuizioni da parte del ricorrente, in presenza di un’ipotesi di annullamento dei provvedimenti impugnati, dove la stazione appaltante sarebbe obbligata a rinnovare la gara (o parte) afferente all’aggiudicazione: è necessario valutare gli interessi coinvolti, sia con riferimento alle parti che all’oggetto negoziale.

La norma dell’art. 112 del d.lgs. n. 104/2010, stabilisce che «Fuori dei casi indicati dall’articolo 121, comma 1, e dall’articolo 123, comma 3, il giudice che annulla l’aggiudicazione definitiva stabilisce se dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza, tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti, dell’effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire l’aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nel contratto, nei casi in cui il vizio dell’aggiudicazione non comporti l’obbligo di rinnovare la gara e la domanda di subentrare sia stata proposta».

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(da Spazioetico, 15 febbraio 2021)

«In questi tempi cupi di incertezza, pandemia e crisi economica, un nuovo Rinascimento Saudita si manifesta e illumina il mondo, come un’araba fenice che spicca il volo dalla cenere!

Ci siamo pentiti e ci siamo resi conto che sono passati i tempi in cui si parlava di cose negative come la corruzione. In questo nuovo clima bisogna valorizzare quello che ancora c’è di buono.

L’economia italiana è in crisi e deve trovare nuovi prodotti per i nuovi mercati. O forse vecchi prodotti da rispolverare. Quali eccellenze può regalare al mondo l’Italia? Ce lo siamo chiesti insieme all’amico Maurizio Lucca, Sapiente Giureconsulto e Secretario del Sindaco/Signorotto.

Dopo lunghe cogitazioni ecco che l’eccellenza si è palesata: possiamo esportare conflitti di interessi!

Il sottobosco politico-economico Italiano ne è ricco. Non è necessario andarli a cercare, perché già sono nell’aria. I conflitti di interessi non scadono e questo rende semplice il loro stoccaggio. Infine, e questo è l’aspetto più interessante di tale eccellenza, i conflitti di interessi possono passare le Dogane inosservati, perché nessuno sembra vederli.

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Il Rinascimento Saudita. Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2863 del 6 maggio 2020 in tema di conflitti di interessi

Il Rinascimento Saudita. Commento alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2863 del 6 maggio 2020 in tema di conflitti di interessi

(da Spazioetico, 15 febbraio 2021)

«In questi tempi cupi di incertezza, pandemia e crisi economica, un nuovo Rinascimento Saudita si manifesta e illumina il mondo, come un’araba fenice che spicca il volo dalla cenere!

Ci siamo pentiti e ci siamo resi conto che sono passati i tempi in cui si parlava di cose negative come la corruzione. In questo nuovo clima bisogna valorizzare quello che ancora c’è di buono.

L’economia italiana è in crisi e deve trovare nuovi prodotti per i nuovi mercati. O forse vecchi prodotti da rispolverare. Quali eccellenze può regalare al mondo l’Italia? Ce lo siamo chiesti insieme all’amico Maurizio Lucca, Sapiente Giureconsulto e Secretario del Sindaco/Signorotto.

Dopo lunghe cogitazioni ecco che l’eccellenza si è palesata: possiamo esportare conflitti di interessi!

Il sottobosco politico-economico Italiano ne è ricco. Non è necessario andarli a cercare, perché già sono nell’aria. I conflitti di interessi non scadono e questo rende semplice il loro stoccaggio. Infine, e questo è l’aspetto più interessante di tale eccellenza, i conflitti di interessi possono passare le Dogane inosservati, perché nessuno sembra vederli.

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La sez. I Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 24 dicembre 2020 n. 2595, ammette l’affidamento diretto di beni (unità commerciali) in concessione, esclusi dall’applicazione integrale del Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto rientranti nella categoria dei contratti attivi e sottoposti solamente ai principi del cit. Codice.

La concessione delle unità commerciali veniva assegnata a seguito di una manifestazione di interesse di un privato alle condizioni previste (aumentata l’offerta di un euro del canone annuo) da un bando base di gara privo di partecipanti, in applicazione della disciplina contenuta nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 824 (preceduti da deliberazione giuntale), ove si consente l’affidamento diretto di beni demaniali, qualora la gara pubblica sia andata deserta.

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Affidamento diretto della concessione di un bene commerciale dopo una gara infruttuosa

Affidamento diretto della concessione di un bene commerciale dopo una gara infruttuosa

La sez. I Milano del T.A.R. Lombardia, con la sentenza 24 dicembre 2020 n. 2595, ammette l’affidamento diretto di beni (unità commerciali) in concessione, esclusi dall’applicazione integrale del Codice dei Contratti pubblici, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto rientranti nella categoria dei contratti attivi e sottoposti solamente ai principi del cit. Codice.

La concessione delle unità commerciali veniva assegnata a seguito di una manifestazione di interesse di un privato alle condizioni previste (aumentata l’offerta di un euro del canone annuo) da un bando base di gara privo di partecipanti, in applicazione della disciplina contenuta nei regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 824 (preceduti da deliberazione giuntale), ove si consente l’affidamento diretto di beni demaniali, qualora la gara pubblica sia andata deserta.

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Si può validamente sostenere che una volta manifestati il consenso negoziale, con la sottoscrizione del contratto, gli atti unilaterali della P.A. di annullamento in autotutela diretti a sottrarsi agli obblighi consensuali, anche in relazione ad un supposto o sopraggiunto squilibrio economico che rivela non conveniente la decisione assunta o l’eventuale illegittimità della procedura di vendita, postulano l’esaurimento del potere amministrativo una volta cessati o prodotti gli effetti del contratto, dovendo semmai azionare i dovuti istituti civilistici, a garanzia del sinallagma contrattuale, in adesione ai principi di correttezza e buona fede che governano le relazioni in ambito privatistico.

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Nessuna autotutela decisoria nella vendita di un bene pubblico dopo la manifestazione del consenso negoziale

Nessuna autotutela decisoria nella vendita di un bene pubblico dopo la manifestazione del consenso negoziale

Si può validamente sostenere che una volta manifestati il consenso negoziale, con la sottoscrizione del contratto, gli atti unilaterali della P.A. di annullamento in autotutela diretti a sottrarsi agli obblighi consensuali, anche in relazione ad un supposto o sopraggiunto squilibrio economico che rivela non conveniente la decisione assunta o l’eventuale illegittimità della procedura di vendita, postulano l’esaurimento del potere amministrativo una volta cessati o prodotti gli effetti del contratto, dovendo semmai azionare i dovuti istituti civilistici, a garanzia del sinallagma contrattuale, in adesione ai principi di correttezza e buona fede che governano le relazioni in ambito privatistico.

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La sez. II del T.A.R. Sicilia, Palermo, con la sentenza 30 luglio 2020 n. 1673, celebra le capacità e i poteri del responsabile unico del procedimento (RUP), titolare di una competenza che si estende sino all’adozione dei provvedimenti di esclusione dei concorrenti, nel procedimento di individuazione del contraente: l’anima che regge l’intero apparato pubblico delle gare in qualità di dominus.

Detta affermazione consente di lumeggiare nell’assoluta centralità del ruolo del RUP nell’ambito dell’intero ciclo dell’appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicistica: già sin da subito la cit. disciplina si cura di individuare il momento di nomina del RUP, stabilendo che debba avvenire «per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione» (ex comma 1, prima parte, dell’art. 31, «Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni», del d.lgs. n. 50/2016)[1].

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Il dominus del procedimento di gara: il RUP

Il dominus del procedimento di gara: il RUP

La sez. II del T.A.R. Sicilia, Palermo, con la sentenza 30 luglio 2020 n. 1673, celebra le capacità e i poteri del responsabile unico del procedimento (RUP), titolare di una competenza che si estende sino all’adozione dei provvedimenti di esclusione dei concorrenti, nel procedimento di individuazione del contraente: l’anima che regge l’intero apparato pubblico delle gare in qualità di dominus.

Detta affermazione consente di lumeggiare nell’assoluta centralità del ruolo del RUP nell’ambito dell’intero ciclo dell’appalto, nonché le cruciali funzioni di garanzia, di trasparenza e di efficacia dell’azione amministrativa che ne ispirano la disciplina codicistica: già sin da subito la cit. disciplina si cura di individuare il momento di nomina del RUP, stabilendo che debba avvenire «per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, nell’atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all’articolo 21, comma 1, ovvero nell’atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, dell’esecuzione» (ex comma 1, prima parte, dell’art. 31, «Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni», del d.lgs. n. 50/2016)[1].

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La prima sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza 30 luglio 2020 n. 496, conferma i limiti della proroga posti al di fuori del dettato dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, il quale legittima la modifica del termine contrattuale solo in presenza di un limitato numero di ipotesi, stabilite puntualmente dalla norma (o dalla lex specialis).

Nella sua essenzialità, l’art. 106, comma 11 del d.l.gs. n. 50/2016 contiene la modifica della durata del contratto alle seguenti condizioni:

  • esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione;
  • se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga;
  • solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica)[1].

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I limiti minimi della proroga (tecnica)

I limiti minimi della proroga (tecnica)

La prima sez. del T.A.R. Piemonte, con la sentenza 30 luglio 2020 n. 496, conferma i limiti della proroga posti al di fuori del dettato dell’art. 106 del Codice dei contratti pubblici, il quale legittima la modifica del termine contrattuale solo in presenza di un limitato numero di ipotesi, stabilite puntualmente dalla norma (o dalla lex specialis).

Nella sua essenzialità, l’art. 106, comma 11 del d.l.gs. n. 50/2016 contiene la modifica della durata del contratto alle seguenti condizioni:

  • esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione;
  • se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga;
  • solo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente (c.d. proroga tecnica)[1].

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