La sez. V bis Roma, del TAR Lazio, con la sentenza 27 giugno 2025, n. 12775, individua quale requisito per l’ottenimento della cittadinanza italiana la […]
La sez. IV del TAR Toscana, con sentenza 27 giugno 2025, n. 1212, riconosce il pieno diritto di accesso del genitore alla “vita” (situazione) universitaria […]
La sez. V bis Roma, del TAR Lazio con la sentenza 29 maggio 2025, n. 10391, entra nel merito del giudizio sulla valutazione dell’integrazione dello […]
La sez. terza del Consiglio di Stato, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 5089, interviene sulle modalità di revisione prezzi del precedente (precedente) Codice […]
La sez. III del Cons. Stato, con la sentenza 12 giugno 2025, n. 5088, dichiara inammissibile un ricorso contro la decisione dell’Amministrazione di non accogliere […]
La sez. III del TAR Toscana, con la sentenza 10 giugno 2025, n. 1027, dichiara inammissibile un ricorso avverso un parere preventivo negativo in materia […]
Il TAR Valle D’Aosta, con la sentenza 19 maggio 2025, n. 15 (estensore Adamo), interviene nel rigettare un ricorso di un operatore economico di contestazione dell’esecuzione anticipata e urgente di un contratto, quando sussistono esigenze primarie di tutela della persona.
La sez. II Milano del TAR Lombardia, con la sentenza 4 giugno 2025, n. 1941 (Estensore Rossetti), viene confermato che il requisito della “vicinitas” assume una valenza significativa nel legittimare l’accesso documentale, senza ulteriore indugio.
La sez. II Napoli del TAR Campania, con la sentenza 29 maggio 2025, n. 4106 (estensore Cavallo), conferma la natura del vincolo cimiteriale avente carattere assoluto[1], in relazione alla cura di una molteplicità di interessi pubblici, con la conseguente inedificabilità del suolo, salvo deroghe eccezionali sempre motivabili dalla presenza di un interesse generale, alieno da esigenze dei privati circoscritte a puntuali condizioni elencate dalla legge.
La sez. VI del Consiglio di Stato, con la sentenza 28 maggio 2025, n. 4640 (estensore Pascuzzi), conferma un orientamento secondo il quale la mancata comunicazione di avviso del procedimento non mina la legittimità dell’ordinanza di demolizione, neppure se il titolare della proprietà risultasse estraneo all’abuso, attesa la natura vincolata del provvedimento[1].
La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 15 aprile 2025, n. 3258 (estensore Arrivi), affronta un tema attuale del c.d. iperturismo (overtourism o sovraffollamento) che proietta fenomeni di disagio da parte dei residenti “infastiditi” dall’affluenza di “stranieri” (o dalla movida notturna, o da ambienti trasformati in locazioni brevi, ticket d’ingresso, e altro di conseguenza)[1]: nella valorizzazione e riqualificazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali l’Amministrazione deve valutare ex ante l’impatto dell’affluenza dei turisti sulla vivibilità urbana.
La sez. II Brescia, del TAR Lombardia, con la sentenza 24 maggio 2025, n. 460, conferma che la rimozione spontanea dell’abuso edilizio da parte del responsabile entro i termini rende del tutto inconferente l’azione amministrativa di repressione[1].