La trasparenza dell’agire pubblico è assicurata da un’azione amministrativa retta dai principi di imparzialità e di buon andamento (ex art. 97 Cost.), oltre che di uguaglianza (ex art. 3 Cost.), imponendo che le Commissioni concorsuali assolvano i loro compiti in perfetta neutralità, rendendo incompatibile la presenza di un componente che si trovi in conflitto di interessi.
Ciò posto, con la sentenza n. 323 del 7 agosto 2015, la prima sezione del T.A.R. Friuli Venezia Giulia, accoglie un ricorso per l’annullamento degli atti di una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario dovuto alla presenza di un legame “stretto” (lunga e costante collaborazione in studi e ricerche) tra un candidato e un componente della Commissione d’esame.
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