La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 12 ottobre 2026 n. 7475 (Presidente Neri, Estensore Di Mauro), interviene nel ritenere possibile da […]
La sez. I civ. della Cassazione, con l’ordinanza 19 settembre 2026, n. 25567, delinea i confini dell’azione popolare, di cui all’art. 9 del d.lgs. n. […]
La sez. V Napoli del TAR Campania, con ordinanza 7 ottobre 2026 n. 2766 (estensore Palmarini), dichiara la piena legittimità di un’ordinanza sindacale, ex art. […]
La Corte costituzionale, con la sentenza 2 ottobre 2026, n. 157 (Estensore Petitti), dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 35, Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari […]
Le sez. Unite civili della Cassazione, con l’ordinanza 15 settembre 2026, n. 25318, individuano il giudice competente (quello fornito di giurisdizione) in presenza di un […]
La sentenza non definitiva e ordinanza di sospensione n. 139 del 17 settembre 2026, della sez. giur. Lombardia della Corte dei conti, accerta il danno […]
La sez. lavoro, della Corte di Cassazione, con la sentenza 31 agosto 2026, n. 24875 (Pres. Dipaolantonio, Est. Conte), si occupa di “interpretare” una norma […]
La sez. giur. Campania, della Corte dei conti, con la sentenza 3 settembre 2026, n. 220 (con ben ottanta pagine), delinea la responsabilità erariale afferente […]
La prima sez. Catanzaro del T.A.R. Calabria, con la sentenza n. 2077 del 18 dicembre 2020 (in piena coerenza con altra sentenza del 18 dicembre 2020, n. 2075)[1], interviene per annullare un’ordinanza sindacale di chiusura delle scuole, a seguito dell’intensificarsi del contagio da Covid-19, in assenza di “dati certi” idonei a sostenere la lecita sospensione dell’attività didattica a tutela della popolazione e dei minori.
La sez. II del T.A.R. Toscana, con la sentenza 11 dicembre 2020 n. 1630 (Est. Fenicia) interviene nell’inquadrare il diritto di accesso del consigliere comunale agli atti di una partecipata dell’Amministrazione (società a maggioranza comunale): un diritto inerente lo status codificato dall’art. 43, comma 2 del d.lgs. n. 267/2000.
La norma dispone che i consiglieri «hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge».
La sez. II quater Roma del T.A.R. Lazio, con la sentenza 9 dicembre 2020, n. 13188 interviene per limitare il diritto di accesso del confinante, ove non sia dimostrato un interesse giuridicamente rilevante alla documentazione amministrativa autorizzativa del titolo edilizio: il mero interesse alla generica tutela individuale (del proprio nucleo familiare) o alla vigilanza sul corretto sviluppo urbano non sostanzia una posizione qualificata.
È noto che il diritto di accesso non è meramente strumentale alla proposizione di un’azione giudiziale, ma assume un carattere autonomo rispetto ad essa (essendo la situazione legittimante all’accesso autonoma e distinta da quella legittimante all’impugnativa giudiziale e dall’esito stesso di questa impugnativa)[1], con la conseguenza pratica che il rimedio speciale, previsto a tutela del diritto di accesso, deve ritenersi consentito anche se l’interessato non può più agire, o non possa ancora agire, in sede giurisdizionale, in quanto l’autonomia della domanda di accesso comporta che il giudice, chiamato a decidere su tale domanda, deve verificare solo i presupposti legittimanti la richiesta di accesso e non anche la possibilità di utilizzare gli atti richiesti in un giudizio[2].
La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza del 3 dicembre 2020 n. 7658 (est. Lamberti), delinea i termini di una condotta censurabile in relazione alla lesione dell’immagine dell’istituzione ricoperta (caso di specie, un militare): osservazioni estensibili all’intero personale della Pubblica Amministrazione.
La questione di massima riguarda l’applicazione di una sanzione disciplinare «per aver detenuto nel proprio ufficio… dove era stato condotto un soggetto attinto da misura cautelare custodiale (e che aveva poi reso pubblica la circostanza), un cimelio riferibile al periodo fascista (“un calendario storico riferito all’epoca del fascismo”)».
La prima sez. del T.A.R. Veneto, con la sentenza 19 novembre 2020, n. 1092, delinea i caratteri della concessione di beni appartenenti al demanio marittimo e i suoi limiti (trattasi di un bene infungibile di scarsa risorsa naturale, che non può che formare oggetto di un numero limitato di autorizzazioni, rientrante nell’ambito di applicabilità dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein)[1].
La questione riguarda la concessione di un’area demaniale per un’attività di campeggio che, in sede di rinnovo, l’Amministrazione locale non operava una richiesta riduzione del canone in relazione alla diminuita disponibilità del perimetro del bene già in precedenza occupato (peraltro, senza alcuna dimostrazione del pregiudizio patito attuale, ipotetico e futuro); provvedimento che introduceva, diversamente, nuove prescrizioni:
La sez. IV del Consiglio di Stato, con la sentenza 6 novembre 2020 n. 6834, chiarisce che la chiusura di una strada, qualora giustificata da ragioni di pubblico interesse e per un tempo limitato, non può produrre danni alle attività ivi allocate se non si fornisce la prova concreta del pregiudizio patito e non sono impugnati gli atti dispositivi della chiusura stessa.
In via generale, la condanna al risarcimento del danno può essere disposta qualora risulti una condotta non iure che abbia determinato, nel patrimonio del danneggiato, la lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico: nello specifico ambito della responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per atto amministrativo illegittimo, la responsabilità risarcitoria postula, più specificamente, una spendita viziata del potere che, esorbitando dallo schema sostanziale e procedimentale delineato dalla legge attributiva, abbia leso almeno colposamente un interesse legittimo del privato, vulnerandone la sfera giuridica[1].