«Libero Pensatore» (è tempo di agire)
Limiti cogenti ed evolutivi al diritto di accesso dei consiglieri comunali

Limiti cogenti ed evolutivi al diritto di accesso dei consiglieri comunali

Il Consiglio di Stato, sez. V, con la sentenza del 2 gennaio 2019, n. 12 definisce i confini del diritto di accesso (diritto soggettivo pubblico) dei consiglieri comunali, disciplinato dall’articolo 43, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che se da una parte, viene ritenuto una espressione delle prerogative di controllo democratico e non incontra alcuna limitazione in relazione all’eventuale natura riservata degli atti o delle informazioni, stante anche il vincolo del segreto d’ufficio, dall’altra parte, non può che essere strumentale all’esercizio della funzione pena la sua limitazione.

In via generale, tale diritto di informazione è funzionale al particolare munus espletato dal consigliere comunale, proiettato all’esercizio della funzione, con piena cognizione di causa, e senza alcuna interposizione da parte degli uffici sul contenuto del diritto.

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Piena cittadinanza nel diritto all’esposto anonimo come atto d’impulso per l’accertamento dell’istallazione abusiva di cancelli

Piena cittadinanza nel diritto all’esposto anonimo come atto d’impulso per l’accertamento dell’istallazione abusiva di cancelli

La sez. II bis Roma, del T.A.R. Lazio con la sentenza n. 10268 del 23 ottobre 2018, interviene rilevando lo spessore istruttorio di una segnalazione anonima, capace di dare impulso ad un’attività d’indagine con effetti diretti sul contenuto dei fatti esposti (abuso edilizio), seppure di ignota provenienza.

La sentenza affronta gli effetti di un esposto anonimo sull’attività di vigilanza conseguente, compresi gli effetti sanzionatori, affrontando con chiarezza e puntualità una serie di argomenti di primario interesse per l’azione amministrativa e di vigilanza.

A seguito di un esposto, pervenuto per posta ordinaria, i Vigili Urbani effettuavano un sopralluogo, dal quale si accertava la presenza di tre cancelli abusivi (realizzati anche con demolizione di muro di recinzione) aggettanti su pubblica via.

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Colpa grave del Sindaco che nomina dirigenti e addetti stampa senza titoli

Colpa grave del Sindaco che nomina dirigenti e addetti stampa senza titoli

Le sez. Unite Civ. della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 33365 del 24 dicembre 2018, acclarano – in via definitiva – la colpa grave del Sindaco, del capoluogo di una Regione, per assunzione di personale privo di titoli necessari (12 persone, tra dirigenti e addetti stampa), pur in presenza di una militanza politica e riposta fiduciarietà (che, si presumeva, “fa curriculum”).

Viene, confermato, la c.d. sussistenza dell’elemento psicologico della colpa grave del Sindaco nell’attività svolta nella sua duplice veste di:

  1. proponente dei soggetti beneficiari degli incarichi;
  2. componente dell’organo politico collegiale che approvò le proposte.

L’intervento segue il ricorso avverso la sentenza n. 1391 del 22 dicembre 2016 della Corte Conti, sez. giurisdizionale Centrale di Appello, che disponeva condanne per varie fattispecie di danno erariale subito dal Comune, quali:

  1. illegittimi incarichi dirigenziali (6 persone), in mancanza dei presupposti normativi di cui all’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (c.d. TUEL), in relazione al necessario possesso delle specifiche competenze professionali da individuare, ex art. 19, comma 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, sottolineando l’irrilevanza al riguardo delle esperienze politiche;
  2. assunzioni addetti all’Ufficio Stampa (6 persone), carenti di presupposti stabiliti dalla Legge n. 150 del 2000 e dal regolamento attuativo d.P.R. 21 settembre 2001, n. 422.

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Le liberalizzazioni degli orari di esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista nel futuro dell’economia digitale.

Le liberalizzazioni degli orari di esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista nel futuro dell’economia digitale.

Il sindaco può lecitamente disciplinare gli orari di apertura degli esercizi commerciali, da ricomprendere le attività artigiane.

La sez. II, del Consiglio di Stato, Adunanza di Sezione del 27 giugno 2018, numero 02065/2018 e data 27 agosto 2018, interviene per esprimere l’infondatezza di un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per l’annullamento di un’ordinanza sindacale avente ad oggetto la revoca di precedenti ordinanze sindacali in materia di orario di esercizio delle attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna, estetista.

L’intervento risulta di pregio per le questioni affrontate, delineando i poteri di ordinanza del sindaco in materia di orari degli esercizi commerciali.

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Gara telematica e modalità di upload

Gara telematica e modalità di upload

La seconda sez. Bari, del T.A.R. Puglia, con la sentenza del 17 dicembre 2018, n. 1609, interviene per riaffermare le modalità pratiche di partecipazione (presentazione offerta) ad una gara telematica, ovvero su piattaforma M.E.P.A., con specifico riferimento alle modalità di invio dei plichi in file formato ‘pdf’ immodificabile: una diversa forma, oltre a non essere ammessa, altera la certezza della proposta negoziale.

Il ricorso viene promosso da una Società Cooperativa contro l’esclusione dalla procedura di gara, effettuata tramite il servizio M.E.P.A. (mercato elettronico della pubblica amministrazione), avente ad oggetto “servizi di catalogazione per le esigenze del sistema bibliotecario” e indetta da una Università, ritenendo violato da una parte il soccorso istruttorio non effettuato, dall’altra, la non ammissione dell’offerta tecnica (l’illeggibilità informatica della offerta tecnica) presentata in un formato diverso da quello richiesto dal manuale operativo della piattaforma informatica, in violazione delle disposizioni in materia di formazione dei documenti digitali-elettronici.

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Il vincolo cimiteriale limita inesorabilmente lo sviluppo urbano

Il vincolo cimiteriale limita inesorabilmente lo sviluppo urbano

La presenza di un vincolo cimiteriale impedisce la realizzazione di nuove costruzioni, anche nel caso di demolizione e ricostruzione di un immobile nel medesimo sedime urbano (ma non nella sagoma preesistente).

È noto che il vincolo cimiteriale, d’indole conformativa, è sganciato dalle esigenze immediate della pianificazione urbanistica, nel senso che esso si impone di per sé, con efficacia diretta, indipendentemente da qualsiasi recepimento in strumenti urbanistici, i quali non sono idonei, proprio per la loro natura, ad incidere sulla sua esistenza o sui suoi limiti (Cons. Stato, sez. IV, 22 novembre 2013, n. 5544): la situazione di inedificabilità prodotta dal vincolo è suscettibile di venire rimossa solo in ipotesi eccezionali e comunque solo per considerazioni di interesse pubblico, in presenza delle condizioni specificate nell’art. 338, quinto comma TU Leggi sanitarie (Cons. Stato, Sez. VI, 15 ottobre 2018, n. 5911).

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