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Il comodato

Il comodato

Alba_Maurizio_Lucca_Italy_05Il comodato è un contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta, rilevando che tale rapporto è “essenzialmente” gratuito, con attribuzione patrimoniale unilaterale e la perdita del diritto all’utilizzo da parte del comodante (ex art. 1803 c.c.).

Il comodato si presenta come un contratto reale e lo scambio (dazione) della cosa dal comodante al comodatario (ovvero, la disponibilità materiale della stessa) perfeziona il negozio giuridico; esso realizza l’attribuzione del godimento di una cosa determinata a favore di un soggetto senza che sia previsto, per il godimento medesimo, il versamento di un corrispettivo a carico di costui e consentendo al comodatario di ritrarre ogni utilità dall’uso ordinario del bene, salvo diverso accordo (questo, tuttavia, non esclude una previsione di un contributo pecuniario che non assume però la natura di corrispettivo).

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Spoils system e legalità

Spoils system e legalità

Spoils system, nullità del rapporto e precariato
Sulla previsione di meccanismi di spoils system, già in più occasioni la Corte Costituzionale ha chiarito che si pone in contrasto con l’art. 97 Cost., in quanto pregiudica la continuità dell’azione amministrativa, introduce in quest’ultima un elemento di parzialità, sottrae al soggetto dichiarato decaduto dall’incarico le garanzie del giusto procedimento e svincola la rimozione del dirigente dall’accertamento oggettivo dei risultati conseguiti.
Lo spoils system se privilegia la discrezionalità politica e consente il ricambio della dirigenza in armonia con gli organi elettivi non rieletti, dall’altra nuoce alla continuità amministrativa e valorizza l’aspetto fiduciario non su un piano della capacità e dei titoli professionali (il tanto gridato “merito”) quanto sull’appartenenza ad una parte politica rispetto ad un’altra, sminuendo e svilendo l’intera architettura dei padri costituenti quando stilarono che “i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione” ,

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Accesso partecipativo e trasparenza

Accesso partecipativo e trasparenza

legge 241/1990 e d.lgs. n. 33/2013

Accesso partecipativo e trasparenza
La partecipazione procedimentale si esprime compiutamente con:
1. l’accesso infraprocedimentale, presentazione di osservazioni e/o memorie ;
2. l’accesso informativo, quale presa visione dei documenti ed estrazione copia.
Oltre a questo primo inquadramento, il diritto di accesso si estende alla conoscenza dell’attività dell’organizzazione pubblica e si caratterizza per assolvere una funzione sociale importante, oltre ad essere una misura specifica di prevenzione della corruzione (inserita nella legge n. 190/202).

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Vicinitas e diritto di accesso

Vicinitas e diritto di accesso

L’interesse di accedere agli atti di un procedimento amministrativo che incide la sfera giuridica del “vicino” è di per sé sufficiente a giustificare l’actio ad exhibendum.

È noto che le disposizioni in materia di diritto di accesso agli atti della P.A. mirano a coniugare la ratio dell’istituto, quale fattore di trasparenza e garanzia di imparzialità dell’Amministrazione – nei termini di cui all’art. 22 della legge n. 241/1990 – con il bilanciamento da effettuare rispetto ad interessi contrapposti e fra questi – specificamente – quelli dei soggetti “individuati o facilmente individuabili” che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

L’accesso agli atti è stato ulteriormente esteso con il c.d. “accesso civico” (ex art. 5 del d.lgs. n. 33/2013) che permette di prendere visione ad una serie di provvedimenti e atti che riguardano “l’organizzazione e l’attività” della P.A., pur in assenza di un interesse qualificato, richiesto altrimenti dalle norme del citato articolo 22, della legge generale del procedimento amministrativo.

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La forma degli accordi nella P.A.

La forma degli accordi nella P.A.

Gli accordi devono avere una determinata forma: “debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti” (ex art. 11, comma 2, della legge n. 241/1990).

Si tratta di forma scritta ad substantiam, confermando un orientamento consolidato in materia contrattuale, dove si acclara che il vincolo negoziale con la P.A. si stabilisce solo a seguito della sottoscrizione del contratto e non dell’atto interno, quale la deliberazione o determinazione di approvazione dello schema.

La stipulazione dell’accordo significa che le parti devono incontrare le proprie determinazioni all’esterno dell’atto amministrativo, devono sottoscrivere l’accordo in forma solenne: quella scritta.

È del tutto ininfluente che l’organo deputato all’approvazione dell’accordo abbia adottato il proprio provvedimento se questo provvedimento non segue la sottoscrizione delle parti: l’esecuzione dell’accordo senza l’osservanza delle procedure di legge non può acquisire un valore ex post di riconoscimento dall’esecuzione dello stesso, anche qualora sia derivata un’utilità alla P.A.

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