In generale, la delega di funzioni, specie in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 (Attuazione dell’articolo 1 della […]
La sez. I del Consiglio di Stato, con parere n. 827 del 27 giugno 2024, interviene sulla legittimità di una sanzione disciplinare (sospensione per la […]
L’art. 21 della Cost., esprime un principio di libertà del pensiero, dove il singolo può esprimere le proprie opinioni («Tutti hanno diritto di manifestare liberamente […]
Premessa di inquadramento Tra i più significativi decreti attuativi (delegati) della legge n. 190/2012 (c.d. Anticorruzione), il decreto legislativo n. 39/2013 ha introdotto nel nostro […]
La sez. II Milano del TAR Lombardia, con l’ordinanza 14 giugno 2024 n. 612, sovverte un orientamento sulla sufficienza del voto numerico nella valutazione delle […]
A seguito della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, alla struttura burocratica della P.A. è stata attribuita la competenza “esclusiva” nella gestione dell’attività amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mentre agli organi di governo sono rimaste le funzioni di indirizzo politico; con specifico riguardo agli Enti locali, il D.Lgs. n. 267/2000 dispone all’art. 107 che gli statuti ed i regolamenti si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico – amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete in via esclusiva ai dirigenti.
La dirigenza deve conseguire i risultati individuati dall’organo di governo dell’ente; la dirigenza viene valutata in termini di performance in funzione diretta con il programma di mandato, al punto che non appare possibile erogare compensi legati alla produttività se non attraverso le valutazioni degli OIV; valutazioni tecniche “terze” collegate agli obiettivi di bilancio (decisi dagli organi elettivi): un collegamento tra risorse messe a disposizione ed esecuzione della prestazione lavorativa proiettata a dare esiti positivi alle aspettative
Riprendendo l’intervento “sine die” e la notizia che si (s)paventa l’abolizione del Giudice amministrativo e del Consiglio di Stato (giudice che taluni vorrebbero abolire), in nome di un futuro “competitivo”; a margine, si potrebbe affermare (?) che è il giudice amministrativo che minaccia lo sviluppo economico e il progresso della Nazione, evitando l’esercizio dell’“Autolavaggio”?
Non sarebbe più conveniente – per rilanciare l’economia – invece di “Abolire Tar e Consiglio di Stato per non legare le gambe all’Italia” eliminare i costi della (sovra)struttura dello Stato e i grand commis (con le loro pensioni d’oro: intoccabili); eliminare i “signori del vapore” che producono leggi che non si comprendono e non servono; eliminare i diversi livelli istituzionali (quali, le Regioni) che spendono più dell’80% in sanità; eliminare…
Il Comune di Solofra comunica l’avvio del procedimento per l’emissione di un provvedimento di demolizione di alcune opere abusive (data l’assenza di collaudo statico e agibilità), sospendendo contestualmente l’attività del soggetto inciso dal provvedimento (un autolavaggio).
L’interessato ricorre al Giudice amministrativo (giudice che taluni vorrebbero abolire) sollevando due distinti vizi: violazione di legge ed eccesso di potere, in quanto la disposta sospensione riguarderebbe un’attività regolarmente autorizzata, con conseguente violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, ed inoltre il provvedimento di sospensione non risulta accompagnata dalla fissazione di un termine di efficacia (nei motivi aggiunti rileva anche il difetto di motivazione).
L’articolo 22 (“Definizioni e princípi in materia di accesso”) della Legge 241 del 1990 inquadra, in via generale, il diritto di accesso quale diritto alla trasparenza consistente nella possibilità prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi da parte di coloro che abbiano un “interesse” qualificato (“diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”).
La situazione sottesa alla domanda di accesso agli atti amministrativi si configura come un vero e proprio diritto soggettivo meritevole di tutela dall’ordinamento (fatta eccezione per gli atti normativamente sottratti all’accesso), strumentale (ma anche no) all’esercizio di difesa dei propri interessi in sede giurisdizionale e/o in altra sede e comunque rilevante ai fini del conseguimento da parte dell’interessato di un bene della vita.
La sezione I ter del T.A.R. Lazio – Roma, con la sentenza 15 luglio 2013, n. 7040, accoglie il ricorso finalizzato al risarcimento del danno presentato da un amministratore locale per l’illegittimo scioglimento del consiglio comunale.
L’amministratore lamentava la lesione del diritto alla reputazione, al decoro ed all’onore, nonché al diritto alla vita di relazione, con conseguente danno esistenziale, nonché il diritto all’identità personale ed alla salute psico-fisica, giungendo ad affermare di aver subito danni materiali, nella misura dell’indennità di funzione non percepita a seguito del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale.